IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visti l'art. 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' l'art. 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e l'art. 1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, riguardanti l'organico funzionale rispettivamente della scuola elementare e materna; Visto l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha previsto l'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole di ogni ordine e grado; Visti l'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e l'art. 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti l'assegnazione dei posti per attivita' di sostegno agli alunni portatori di handicap; Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333, di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002; Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» nonche' la nota tecnica di accompagnamento che ha previsto la riduzione di 33.847 posti di insegnamento nel triennio 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 dei quali 12.260 per l'anno scolastico 2004/2005; Vista la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto legislativo 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e 1'alta formazione artistica e musicale; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare 1'art. 3, commi 88-90»; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 agosto 2003, n. 319 recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visti il decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 176, e il decreto interministeriale 18 dicembre 2002, n. 131, nella parte relativa ai parametri minimi contemplati per il funzionamento dei convitti e degli educandati dello Stato, e alla definizione degli organici del personale educativo; Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, recante norme sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche; Vista la circolare ministeriale n. 2 prot. n. 257 del 13 gennaio 2004 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado; Vista la circolare ministeriale n. 29 prot. n. 464 del 5 marzo 2004 avente ad oggetto «Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - indicazioni e istruzioni»; Considerato che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448 «il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e alla sua ripartizione su base regionale»; Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 35, comma 1, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289, «le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro sono, ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina» e che, in via transitoria, tale disposizione si applica nei limiti in cui, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarieta', escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento di frazioni di orario gia' comprese in cattedre costituite fra piu' scuole; Visto il decreto interministeriale del 20 luglio 2004, n. 57 recante disposizioni relative alla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004, con il quale sono state, tra l'altro, quantificate, per il medesimo anno, le consistenze delle dotazioni organiche dei vari ambiti di istruzione, corrispondenti a 79.597 posti per la scuola dell'infanzia, 230.162 per la scuola primaria, 158.609 per la scuola secondaria di primo grado, 221.789 per la scuola secondaria di secondo grado e 48.680 per il sostegno degli alunni diversamente abili; Tenuto conto che la consistenza degli organici definita ai sensi del predetto decreto interministeriale n. 57, ed il conseguente recupero di 10.338 posti di organico di personale docente per l'anno scolastico 2003/2004, certificato dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota dell'IGOP n. 85370 del 9 agosto 2004, comprovano l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi posti dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448; Vista la nota n. 162/36 del 3 agosto 2004 con la quale la Corte dei conti ha restituito il gia' citato decreto n. 57/2004 unitamente alle osservazioni formulate dell'Ufficio di controllo; Vista la nota n. 219 del 1° ottobre 2004 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Direzione generale del personale della scuola, con la quale si e' provveduto al ritiro del decreto interministeriale 20 luglio 2004, n. 57, in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ai fini del controllo preventivo; Considerata l'esigenza di assicurare, comunque, la continuita' giuridica alle annuali fasi di determinazione degli organici e considerato, altresi', che, tanto le disposizioni emanate per l'anno scolastico 2003/2004 e recepite nel provvedimento n. 57 del 20 luglio 2004, quanto le consistenze di organico effettivamente istituite costituiscono atti presupposti del presente decreto relativo alla formulazione degli organici del personale docente della scuola per l'anno scolastico 2004/2005; Ravvisata pertanto l'esigenza, ai fini di cui sopra, che il provvedimento n. 57 del 20 luglio 2004 relativo alla determinazione delle consistenze di organico del personale docente per l'anno scolastico 2003/2004 e la certificazione delle economie di spesa di cui alla nota del MEF - IGOP con n. 85370 del 9 agosto 2004 facciano parte integrante del presente decreto; Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; Preso atto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente, nelle sedute del 9 marzo 2005 e del 23 febbraio 2005; Decreta: Art. 1. Consistenze dotazioni 1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali per l'anno scolastico 2004/2005 sono quelle riportate nelle allegate tabelle «A», «B», «C», «D» e «E», costituenti parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla previsione dell'entita' della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap, tengono conto del grado di densita' demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realta'. 2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresi', in relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonche', per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, alla configurazione degli organici funzionali, cosi' come prevista rispettivamente dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, e alla necessita' di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio. 3. Relativamente all'istruzione secondaria, le predette dotazioni organiche sono determinate anche con riguardo alle entita' orarie dei curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche. 4. Ai fini previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge 28 marzo 2003, n. 53 le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono incrementate del numero dei posti riportati nella tabella «B1» costituente parte integrante del presente decreto, riferiti rispettivamente sia all'incremento delle iscrizioni nella scuola primaria per effetto degli anticipi, sia alla generalizzazione dell'insegnamento della lingua straniera nelle prime due classi della citata scuola primaria. 5. I direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realta' territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio e momenti di confronto e di consultazione con la partecipazione dei responsabili dei CSA e dei dirigenti scolastici, finalizzati all'esame e allo approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonche' alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche. 6. Per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, le riduzioni quantificate nelle tabelle «A», «B», «C», «D», «E» vanno integrate con le ulteriori economie di posti derivanti dall'applicazione di particolari istituti giuridici (tabella «F»).