IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  Visti  l'art.  1,  comma  72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonche'  l'art. 26 del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e
l'art.  1 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, riguardanti
l'organico  funzionale  rispettivamente  della  scuola  elementare  e
materna;
  Visto  l'art.  21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha previsto
l'attribuzione dell'autonomia scolastica alle scuole di ogni ordine e
grado;
  Visti  l'art.  40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
l'art.   26,   comma  16,  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448,
concernenti  l'assegnazione  dei posti per attivita' di sostegno agli
alunni portatori di handicap;
  Vista   la  legge  20 agosto  2001,  n.  333,  di  conversione  del
decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti
per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;
  Vista  la  legge  28  dicembre  2001,  n.  448 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» nonche' la
nota  tecnica  di  accompagnamento  che  ha  previsto la riduzione di
33.847  posti  di  insegnamento  nel  triennio  2002/2003, 2003/2004,
2004/2005 dei quali 12.260 per l'anno scolastico 2004/2005;
  Vista la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto
legislativo  25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la
scuola,  l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e 1'alta
formazione artistica e musicale;
  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
  Vista  la  legge 28 marzo 2003, n. 53 recante delega al Governo per
la  definizione  delle  norme  generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione
professionale;
  Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato e in
particolare 1'art. 3, commi 88-90»;
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la
definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e
al  primo  ciclo dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica dell'11 agosto
2003,  n.  319 recante il regolamento di organizzazione del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Visti  il  decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 176, e il decreto
interministeriale  18 dicembre  2002, n. 131, nella parte relativa ai
parametri  minimi  contemplati  per  il  funzionamento dei convitti e
degli  educandati  dello Stato, e alla definizione degli organici del
personale educativo;
  Visto  il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275,  con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
  Visto  il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, recante norme
sulla formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;
  Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme
in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;
  Vista  la  circolare  ministeriale n. 2 prot. n. 257 del 13 gennaio
2004   riguardante   le   iscrizioni   alle   sezioni   delle  scuole
dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado;
  Vista la circolare ministeriale n. 29 prot. n. 464 del 5 marzo 2004
avente  ad  oggetto  «Decreto  legislativo  19 febbraio 2004, n. 59 -
indicazioni e istruzioni»;
  Considerato che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, della citata legge
28 dicembre    2001,    n.    448   «il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  definisce  con  proprio decreto,
emanato  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo  parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri
per  l'attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma 1 e provvede alla
determinazione  della  consistenza  complessiva  degli  organici  del
personale docente e alla sua ripartizione su base regionale»;
  Considerato,  altresi',  che  ai sensi dell'art. 35, comma 1, della
citata  legge  27 dicembre  2002, n. 289, «le cattedre costituite con
orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti,
definito   dal   contratto   collettivo  nazionale  di  lavoro  sono,
ricondotte  a  18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di
moduli   organizzativi   diversi   da  quelli  previsti  dai  decreti
costitutivi     delle    cattedre,    salvaguardando    l'unitarieta'
d'insegnamento  di  ciascuna  disciplina»  e che, in via transitoria,
tale  disposizione  si  applica  nei  limiti  in  cui,  nelle singole
istituzioni  scolastiche,  non  vengano  a determinarsi situazioni di
soprannumerarieta',  escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per
il  completamento  fino  a  18  ore  settimanali  di  insegnamento di
frazioni  di  orario  gia'  comprese  in cattedre costituite fra piu'
scuole;
  Visto  il  decreto  interministeriale  del  20 luglio  2004,  n. 57
recante  disposizioni relative alla determinazione degli organici del
personale  docente per l'anno scolastico 2003/2004, con il quale sono
state,   tra   l'altro,   quantificate,  per  il  medesimo  anno,  le
consistenze  delle dotazioni organiche dei vari ambiti di istruzione,
corrispondenti  a  79.597  posti per la scuola dell'infanzia, 230.162
per  la  scuola  primaria,  158.609 per la scuola secondaria di primo
grado, 221.789 per la scuola secondaria di secondo grado e 48.680 per
il sostegno degli alunni diversamente abili;
  Tenuto  conto  che  la consistenza degli organici definita ai sensi
del  predetto  decreto  interministeriale  n.  57,  ed il conseguente
recupero  di 10.338 posti di organico di personale docente per l'anno
scolastico 2003/2004, certificato dal Ministero dell'economia e delle
finanze  con  nota  dell'IGOP  n. 85370 del 9 agosto 2004, comprovano
l'avvenuto   raggiungimento   degli   obiettivi   posti  dalla  legge
28 dicembre 2001, n. 448;
  Vista la nota n. 162/36 del 3 agosto 2004 con la quale la Corte dei
conti ha restituito il gia' citato decreto n. 57/2004 unitamente alle
osservazioni formulate dell'Ufficio di controllo;
  Vista   la   nota   n.   219  del  1° ottobre  2004  del  Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e  della  ricerca  -  Direzione
generale del personale della scuola, con la quale si e' provveduto al
ritiro del decreto interministeriale 20 luglio 2004, n. 57, in quanto
privo  dei  requisiti  prescritti  dall'art. 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20 ai fini del controllo preventivo;
  Considerata  l'esigenza  di  assicurare,  comunque,  la continuita'
giuridica  alle  annuali  fasi  di  determinazione  degli  organici e
considerato,  altresi', che, tanto le disposizioni emanate per l'anno
scolastico 2003/2004 e recepite nel provvedimento n. 57 del 20 luglio
2004,  quanto  le  consistenze  di  organico effettivamente istituite
costituiscono  atti  presupposti  del  presente decreto relativo alla
formulazione  degli  organici  del personale docente della scuola per
l'anno scolastico 2004/2005;
  Ravvisata  pertanto  l'esigenza,  ai  fini  di  cui  sopra,  che il
provvedimento  n.  57 del 20 luglio 2004 relativo alla determinazione
delle  consistenze  di  organico  del  personale  docente  per l'anno
scolastico  2003/2004  e la certificazione delle economie di spesa di
cui  alla nota del MEF - IGOP con n. 85370 del 9 agosto 2004 facciano
parte integrante del presente decreto;
  Informate   le  organizzazioni  sindacali  firmatarie  del  vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;
  Preso   atto  dei  pareri  espressi  dalle  competenti  Commissioni
parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati,
rispettivamente,  nelle  sedute  del  9  marzo 2005 e del 23 febbraio
2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Consistenze dotazioni
  1.  Le  consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali
per  l'anno scolastico 2004/2005 sono quelle riportate nelle allegate
tabelle  «A»,  «B»,  «C», «D» e «E», costituenti parte integrante del
presente  provvedimento.  Tali  consistenze,  definite  in  base alla
previsione  dell'entita'  della popolazione scolastica e con riguardo
alle  esigenze  degli alunni portatori di handicap, tengono conto del
grado  di  densita'  demografica  delle  varie  province  di ciascuna
regione,  della  distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni
circoscrizione  provinciale,  delle  caratteristiche geo-morfologiche
dei  territori  interessati,  delle  condizioni socio-economiche e di
disagio sociale delle diverse realta'.
  2.  Le  dotazioni  di cui al comma 1 sono determinate, altresi', in
relazione  all'articolazione  e  alle esigenze di funzionamento delle
istituzioni  scolastiche  rapportate  al  numero degli alunni ed alla
distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonche', per la
scuola  primaria e la scuola dell'infanzia, alla configurazione degli
organici  funzionali, cosi' come prevista rispettivamente dal decreto
ministeriale  24 luglio  1998,  n.  331  e  dal  decreto ministeriale
6 agosto  1999,  n.  200, e alla necessita' di garantire interventi a
sostegno degli alunni in particolari situazioni di disagio.
  3.  Relativamente  all'istruzione secondaria, le predette dotazioni
organiche sono determinate anche con riguardo alle entita' orarie dei
curricoli relativi ad ogni ordine e grado di scuola e alle condizioni
di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche.
  4.  Ai  fini  previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f) della legge
28 marzo  2003,  n.  53  le dotazioni organiche della scuola primaria
(tabella  B)  sono  incrementate del numero dei posti riportati nella
tabella  «B1»  costituente  parte  integrante  del  presente decreto,
riferiti  rispettivamente  sia  all'incremento delle iscrizioni nella
scuola primaria per effetto degli anticipi, sia alla generalizzazione
dell'insegnamento della lingua straniera nelle prime due classi della
citata scuola primaria.
  5.  I  direttori  regionali,  ai  fini dell'acquisizione dei dati e
degli   elementi   utili  relativi  all'andamento  della  popolazione
scolastica  nelle  realta'  territoriali  di  propria  competenza, si
avvalgono    della    collaborazione   dell'apposita   struttura   di
rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di
servizio   e   momenti   di  confronto  e  di  consultazione  con  la
partecipazione  dei  responsabili dei CSA e dei dirigenti scolastici,
finalizzati  all'esame  e  allo approfondimento puntuale ed esaustivo
della  materia,  nonche'  alla  individuazione  e  definizione  degli
aspetti e delle situazioni problematiche.
  6.  Per  il  conseguimento  degli  obiettivi  fissati  dalla  legge
28 dicembre  2001,  n.  448,  le riduzioni quantificate nelle tabelle
«A»,  «B», «C», «D», «E» vanno integrate con le ulteriori economie di
posti  derivanti  dall'applicazione di particolari istituti giuridici
(tabella «F»).