IL DIRETTORE dell'Agenzia del territorio di concerto con IL CAPO del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, e successive modifiche, recante modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari; Visto il decreto 10 marzo 1995, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, concernente il nuovo sistema di elaborazione dei servizi di pubblicita' immobiliare nelle conservatorie dei registri immobiliari e negli uffici del territorio e l'approvazione dei connessi nuovi modelli di nota di trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazione con relative specifiche tecniche; Visto il decreto 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante le nuove modalita' di presentazione su supporto informatico e di trasmissione telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto tra l'altro gli articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, predisposto ai sensi dell'art. 3-sexies del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernenti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari; Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e con il Direttore generale degli affari civile e delle libere professioni del Ministero della giustizia, che approva il modello unico informatico, le modalita' tecniche necessarie per la trasmissione dei dati e per il pagamento telematico dei tributi dovuti in relazione all'esecuzione degli adempimenti in materia di atti immobiliari; Visto il decreto 28 dicembre 2000, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139; Visto il decreto 6 dicembre 2001, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, recante l'adeguamento all'euro delle specifiche tecniche allegate al decreto ministeriale 10 marzo 1995 relativamente alle note di iscrizione e alle domande di annotazione nei campi contenenti dati espressi in lire; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali; Ravvisata l'esigenza di introdurre un nuovo formato di stampa delle note di trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazione, in conformita' a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 aprile 1997, anche al fine di ottimizzare i servizi erogati dall'Agenzia, Decreta: Art. 1. 1. Il servizio di pubblicita' immobiliare degli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, ai fini della conservazione delle note nella raccolta particolare prevista dall'art. 2664 del codice civile, delle ispezioni, delle certificazioni ipotecarie e per i dovuti controlli stabiliti dalla legge, procede con le proprie apparecchiature alla stampa delle note di trascrizione, di iscrizione e delle domande di annotazione, in duplice esemplare, su appositi elaborati, prodotti secondo le modalita' descritte nell'allegato A, conformi alle caratteristiche tecniche stabilite nel decreto ministeriale 10 marzo 1995 ed aventi efficacia equivalente ai corrispondenti modelli cartacei. 2. Gli Uffici procedono alla stampa delle note con le modalita' di cui al comma 1 per le formalita' eseguite a far data dal 1° luglio 2005.