IL DIRETTORE
                     dell'Agenzia del territorio
                           di concerto con
                               IL CAPO
            del Dipartimento per gli affari di giustizia
                    del Ministero della giustizia

  Vista  la  legge  27 febbraio  1985, n. 52, e successive modifiche,
recante  modifiche  al libro VI del codice civile e norme di servizio
ipotecario   in   riferimento   all'introduzione  di  un  sistema  di
elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;
  Visto  il decreto 10 marzo 1995, emanato dal Ministro delle finanze
di  concerto  con  il  Ministro di grazia e giustizia, concernente il
nuovo  sistema di elaborazione dei servizi di pubblicita' immobiliare
nelle  conservatorie  dei  registri  immobiliari  e  negli uffici del
territorio  e  l'approvazione  dei  connessi nuovi modelli di nota di
trascrizione,  di iscrizione e di domanda di annotazione con relative
specifiche tecniche;
  Visto il decreto 29 aprile 1997, emanato dal Ministro delle finanze
di  concerto  con il Ministro di grazia e giustizia, recante le nuove
modalita'  di presentazione su supporto informatico e di trasmissione
telematica  alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici
del  territorio  delle  note di trascrizione, iscrizione e domande di
annotazione;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
riforma  dell'organizzazione del Governo a norma della legge 15 marzo
1997, n. 59;
  Visto  l'art.  1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che
ha  aggiunto  tra  l'altro  gli  articoli 3-bis, 3-ter e 3-sexies del
decreto   legislativo   18 dicembre   1997,   n.   463,   riguardanti
l'utilizzazione  di  procedure  telematiche  per  gli  adempimenti in
materia  di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e di
voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;
  Vista  la legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente le disposizioni
in materia di Statuto dei diritti del contribuente;
  Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  18 agosto  2000,  n.  308, predisposto ai sensi dell'art.
3-sexies   del   decreto   legislativo   18 dicembre  1997,  n.  463,
concernenti   l'utilizzazione   di   procedure  telematiche  per  gli
adempimenti tributari in materia di atti immobiliari;
  Visto   il   decreto   13 dicembre   2000,  emanato  dal  direttore
dell'Agenzia del territorio di concerto con il direttore dell'Agenzia
delle entrate e con il Direttore generale degli affari civile e delle
libere  professioni  del  Ministero  della  giustizia, che approva il
modello  unico  informatico,  le modalita' tecniche necessarie per la
trasmissione  dei  dati  e  per  il  pagamento telematico dei tributi
dovuti  in  relazione  all'esecuzione degli adempimenti in materia di
atti immobiliari;
  Visto  il  decreto  28 dicembre  2000,  emanato  dal Ministro delle
finanze,  con  cui  sono  state  rese  esecutive,  a decorrere dal 1°
gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e
65  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;
  Visto   il   decreto   6 dicembre   2001,   emanato  dal  direttore
dell'Agenzia  del territorio di concerto con il capo del Dipartimento
per  gli  affari  di giustizia del Ministero della giustizia, recante
l'adeguamento  all'euro delle specifiche tecniche allegate al decreto
ministeriale  10 marzo  1995  relativamente alle note di iscrizione e
alle  domande  di  annotazione  nei campi contenenti dati espressi in
lire;
  Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di
protezione dei dati personali;
  Ravvisata l'esigenza di introdurre un nuovo formato di stampa delle
note  di  trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazione, in
conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 1, del decreto
ministeriale  29 aprile  1997, anche al fine di ottimizzare i servizi
erogati dall'Agenzia,
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il servizio di pubblicita' immobiliare degli Uffici provinciali
dell'Agenzia  del  territorio, ai fini della conservazione delle note
nella raccolta particolare prevista dall'art. 2664 del codice civile,
delle  ispezioni,  delle  certificazioni  ipotecarie  e  per i dovuti
controlli   stabiliti   dalla   legge,   procede   con   le   proprie
apparecchiature alla stampa delle note di trascrizione, di iscrizione
e  delle  domande  di  annotazione, in duplice esemplare, su appositi
elaborati,  prodotti  secondo le modalita' descritte nell'allegato A,
conformi   alle   caratteristiche   tecniche  stabilite  nel  decreto
ministeriale   10 marzo  1995  ed  aventi  efficacia  equivalente  ai
corrispondenti modelli cartacei.
  2.  Gli Uffici procedono alla stampa delle note con le modalita' di
cui  al  comma  1 per le formalita' eseguite a far data dal 1° luglio
2005.