Ai   soggetti   proponenti  istanze  di
                              valutazione   d'impatto  ambientale  di
                              progetti   di   opere   di   competenza
                              statale.
                              A tutte le Regioni
                              Alle  Province  autonome  di  Trento  e
                              Bolzano
  Con  la  presente  nota si chiariscono alcuni aspetti relativi agli
adempimenti  da  porre  in essere per l'assolvimento dell'onere sopra
citato.
  Facendo seguito alla circolare emanata da questa Amministrazione in
data   18 ottobre  2004,  Prot.  DSA/2004/0022981,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  305 del 30 dicembre 2004, che si intende qui
integralmente  trascritta,  si  specifica  che,  a  seguito di pareri
consultivi  resi  a  questa Direzione dalla Avvocatura generale dello
Stato, il contributo di cui all'art. 27 della legge n. 136/1999 e' da
considerarsi a tutti gli effetti, e con tutte le conseguenze che tale
qualificazione importa, «tassa».
  Infatti,    secondo    i    consolidati   principi   dottrinari   e
giurisprudenziali,  la  tassa  si  definisce  come  «una  particolare
fattispecie di corrispettivo avente natura tributaria, caratterizzata
dal  fatto di avere come presupposto di fatto una domanda (volontaria
o   coattiva)   di   prestazione  costituente  un  servizio  pubblico
istituzionale di un ente pubblico».
  La  qualificazione delle somme richieste in base all'art. 27, cit.,
come  tassa  non  trova ostacolo nella circostanza che il credito sia
vantato  da una Amministrazione diversa da quella finanziaria e trova
conferma  nella  pacifica  circostanza che il pagamento dovuto non e'
soggetto a fatturazione, in coerenza con il principio secondo cui una
tassa non puo' costituire presupposto di altro tributo.
  Pertanto,  alla  luce delle suesposte considerazioni si ritiene che
l'onere  di  cui  all'art.  27,  legge n. 136/1999, quale prestazione
imposta ex lege in relazione all'espletamento di un pubblico servizio
ed  in  adempimento  dei  generali  doveri  di  solidarieta' espresso
dall'art.  53  Cost.,  e'  per  se'  stesso svincolato da rapporti di
sinallagmaticita'  con  l'espletamento della prestazione richiesta e,
per  la  sua  natura pubblicistica ed il suo carattere indisponibile,
non e' soggetta a forme di rinunzia, graduazione o riduzione.
  Ne   consegue   che  si  ritiene  che  la  quietanza  dell'avvenuto
assolvimento  del  contributo in questione vada presentata unitamente
all'istanza  di  VIA, che determina, quindi, il momento di inizio del
procedimento  e in cui si perfeziona anche l'obbligo di corrispondere
l'onere  impositivo  ai  sensi  dell'art. 27 legge 30 aprile 1999, n.
136.
    Roma, 1° giugno 2005
                        Il direttore generale
                   per la salvaguardia ambientale
                              Agricola