IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  21 dicembre  2001, n. 443 c.d. «legge obiettivo»,
che,  all'art.  1,  ha  stabilito  che  le infrastrutture pubbliche e
private  e  gli  insediamenti  strategici  e  di preminente interesse
nazionale,  da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del
Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma
formulato  secondo  i  criteri e le indicazioni procedurali contenuti
nello  stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in
sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto programma entro
il 31 dicembre 2001;
  Vista  la  legge  1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001,
autorizza  limiti  d'impegno  quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001,
come  modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del
decreto  legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo
Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo'
in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazioni per pubblica utilita',
nella  stesura  conseguente  alle modifiche introdotte con il decreto
legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003),
che,   agli   articoli 60  e  61,  istituisce,  presso  il  Ministero
dell'economia  e  delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS),
da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate
sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e
che prevede la possibilita' di una diversa allocazione delle relative
risorse;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto (CUP);
  Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in
particolare:
    il comma 128 che rifinanzia il FAS;
    il  comma  130  che, a parziale modifica del citato art. 60 della
legge  n.  289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse
per  le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di
accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo
economico  del  Mezzogiorno,  tramite  lo  spostamento  di risorse da
interventi  con  capacita' di spesa diluita nel tempo a interventi in
grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo,
stabilisce  di  dare  priorita'  nel 2004 agli interventi nei settori
relativi   a   sicurezza,   trasporti,   ricerca,   acqua  e  rischio
idrogeologico;
    i  commi  134  e  seguenti,  ai  sensi dei quali, la richiesta di
assegnazione  di  risorse  a  questo  Comitato  per le infrastrutture
strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante
dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle
concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere
corredata    da    un'analisi    costi-benefici   e   da   un   piano
economico-finanziario  redatto  secondo  lo  schema tipo approvato da
questo Comitato;
  Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003
di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia e il Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno
2004,  con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5,
del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato
di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  -  supplemento  ordinario), con la quale questo Comitato, ai
sensi  del  piu'  volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha
approvato  il  primo  programma delle infrastrutture strategiche, che
all'allegato  3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza
idrica nella regione Puglia, il «Potabilizzatore di Conza»;
  Viste  le  delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004),
con  le  quali  questo  Comitato,  ai  sensi  dell'art. 1 della legge
16 gennaio  2003,  n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per
l'attribuzione  del  CUP  ed  ha  stabilito  che  il  CUP deve essere
riportato  su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a
progetti  d'investimento  pubblico,  e  deve  essere utilizzato nelle
banche dati interessate ai suddetti progetti;
  Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
  Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n.
230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo
di  piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma
140, della legge n. 350/2003;
  Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n.
254/2004),  con  la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per
le   aree  sottoutilizzate  recate  dalla  legge  n.  350/2003  (come
modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella
legge  30 luglio  2004,  n.  191)  riservando,  al  punto F.2.1 della
«tabella impieghi», 1.130 Meuro all'accelerazione del programma delle
infrastrutture  strategiche  e,  al successivo punto F.2.2, 288 Meuro
alla «sicurezza», di cui 31 Meuro a fini di tutela dell'accelerazione
di detto programma;
  Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 21 (Gazzetta Ufficiale n.
275/2004),  con  la  quale questo Comitato finalizza i 1.130 Meuro di
cui al menzionato punto F.2.1 della delibera n. 19/2004 - al netto di
23 Meuro destinati alla premialita' - ed ulteriori 200 Meuro, posti a
disposizione  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti a
valere sulle risorse recate dalla legge n. 350/2003 a rifinanziamento
dell'art.  13  della  legge  n. 166/2002, destinando detti importi al
finanziamento  -  secondo  l'ordine di graduatoria - degli interventi
inclusi  nell'allegato elenco A e prevedendo che l'assegnazione delle
risorse  ai  singoli  interventi  venga  disposta  da questo Comitato
stesso  con  delibere  adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che
definiscano  -  tra l'altro - il termine massimo per l'aggiudicazione
dei  lavori,  decorso  il  quale l'intervento s'intende definanziato,
nonche' tempi e modalita' di erogazioni;
  Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la
Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n.
443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa
possa,  anche,  essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi
all'opera  sono  da  considerarsi  inefficaci finche' l'intesa non si
perfezioni;
  Vista  la  nota  n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
  Vista  la  nota  22 luglio  2004, n. 462, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la
relazione  istruttoria  sui  «Lavori  di costruzione dell'impianto di
potabilizzazione  delle  acque  derivate  dall'invaso  di Conza della
Campania  e  del  serbatoio  di testata dell'acquedotto dell'Ofanto»,
proponendo  l'approvazione  in linea tecnica del progetto preliminare
dell'opera,  con  prescrizioni,  e l'assegnazione del finanziamento a
carico delle disponibilita' dei Fondi per le aree sottoutilizzate;
  Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere
programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della
suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere
successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di
finanziamento disponibili per ciascun intervento;
  Considerato  che  l'opera  di  cui  sopra  e'  compresa nell'intesa
generale  quadro  tra  Governo  e  regione  Puglia,  sottoscritta  il
10 ottobre 2003;
  Considerato  che  l'opera  di cui sopra e' riportata al n. 11 della
graduatoria di cui al citato allegato A della delibera n. 21/2004;
  Ritenuto  che  la data per la cantierizzazione dell'opera, indicata
nella  relazione  sulla ricognizione degli interventi suscettibili di
accelerazione  effettuata  dall'Unita' di verifica degli investimenti
pubblici  (UVER)  del  Ministero dell'economia e delle finanze con la
collaborazione    dei   competenti   uffici   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei trasporti, deve essere aggiornata in relazione
ai  tempi occorsi per il perfezionamento dell'iter procedurale e che,
per  il  «profilo  della  spesa»  prevista per gli anni 2004-2005, e'
opportuno  far  riferimento  al  dato  cumulato  riportato nel citato
allegato A;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;

                        P R E N D E  A T T O

delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
    sotto l'aspetto tecnico-procedurale:
      che  l'intervento  in  esame  consiste  nella realizzazione dei
«Lavori  di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque
derivate  dall'invaso  di  Conza  della  Campania  e del serbatoio di
testata dell'acquedotto dell'Ofanto» ed e' inserito nel citato elenco
A;
      che  le  caratteristiche  tecniche  delle  principali  opere da
realizzare sono in sintesi le seguenti:
        condotta di adduzione in acciaio del diametro di 1.200 mm;
        sezioni  di  trattamento  dell'acqua  grezza  e  dei  fanghi,
costituenti  l'impianto dimensionato per trattare la portata nominale
di 1mc/sec;
        sistema   di   telecontrollo   automatico   per  la  gestione
centralizzata dell'impianto;
        serbatoio  di  accumulo  di acqua potabilizzata di 85.000 mc.
con relative apparecchiature di controllo;
      che la regione Puglia, con nota 28 ottobre 2002, n. 2888/FC, ha
individuato   l'Acquedotto  Pugliese  S.p.a.  (A.Q.P.  S.p.a.)  quale
soggetto  aggiudicatore ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002;
indicazione  confermata  nell'Intesa  Generale  Quadro  tra Governo e
regione Puglia del 10 ottobre 2003;
      che  la Conferenza di Servizi si e' svolta nei giorni 13 aprile
e  25 giugno  1999, per l'accertamento della conformita' urbanistica,
ai  sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n.
616/1977,  come  modificato  dall'art.  3  del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  383/1994  ed  alla  stessa hanno partecipato i
soggetti interessati e tra l'altro il comune di Conza della Campania,
la  regione  Campania  e  il  Ministero  per  i  beni  e le attivita'
culturali,   esprimendo   parere   favorevole,   con  osservazioni  e
prescrizioni  che, riportate nell'allegato 1 della presente delibera,
dovranno essere recepite nelle successive fasi della progettazione;
      che  l'opera e' stata esclusa dalla procedura di Valutazione di
impatto  ambientale,  tenendo conto di quanto dichiarato dal soggetto
aggiudicatore, con nota 27 gennaio 2004, n. 83/GC/rs;
      che  il  soggetto  aggiudicatore,  con  nota 18 giugno 2003, n.
241/GG,  ha  precisato  che  «il progetto preliminare e' stralcio del
progetto  esecutivo  relativo  alla  costruzione  di  un  impianto di
potabilizzazione delle acque rinvenienti dall'invaso di Conza per una
portata   di  3  mc/s.  Pertanto,  sotto  il  profilo  ambientale  ed
urbanistico, le opere previste dal progetto preliminare sono parte di
quelle gia' valutate ed autorizzate in sede di Conferenza di Servizi,
ratificata  con  l'emissione del decreto ministeriale 10 giugno 2002,
n.  287  del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti. Tale
ultimo  atto  sostituisce,  a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione,  nulla  osta  o atto di assenso, comunque denominato, di
competenza  delle  Amministrazioni  ed  Enti partecipanti o comunque,
invitati  a  partecipare  alla  conferenza  sempre  in relazione alla
conformita' urbanistica delle opere»;
      che  il  soggetto  aggiudicatore,  con  nota 23 giugno 2004, n.
719/NVL/et,  ha  altresi'  precisato  che  «le  opere  previste hanno
l'identica  ubicazione di quelle del progetto approvato dal Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con  il  citato  decreto n.
287/2002, salvo la riduzione delle dimensioni di alcune»;
      che  il  comune  di  Conza  della  Campania,  con  delibera del
Consiglio  comunale 7 maggio 1999, n. 16, ha adottato la variante del
Piano regolatore generale nella quale e' stata localizzata l'opera in
progetto;
      che  l'Ente  irrigazione  Puglia,  Lucania ed Irpinia, soggetto
gestore  della  diga di Conza, con nota 4 febbraio 1996, n. 274/5, ha
concesso  il  nulla  osta  all'esecuzione  delle  opere ubicate nella
galleria di derivazione;
      che  il  Servizio  dighe  di  Napoli, con nota 4 marzo 1999, n.
8772,  ha concesso l'autorizzazione (con prescrizioni) all'esecuzione
di opere all'interno della galleria di scarico di fondo;
    sotto l'aspetto attuativo:
      che  il  soggetto  aggiudicatore e' individuato nell'Acquedotto
Pugliese S.p.a.;
      che,  ai  sensi  della  delibera  n.  143/2002,  al progetto in
argomento e' stato assegnato il CUP B74E01000030001;
      che sono state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e
trasporti le prescrizioni di cui all'allegato 1;
      che  i  lavori  verranno  affidati  mediante appalto integrato,
sulla  base  del  progetto definitivo di prossima presentazione e che
per la loro esecuzione sono previsti trentasei mesi;
    sotto l'aspetto finanziario:
      che   il  costo  complessivo  dell'intervento  proposto  e'  di
49.035.705  euro  al  netto  di  IVA,  peraltro, dato che il soggetto
aggiudicatore  ha  evidenziato  la possibilita' di contribuire con un
importo  di  12.484.000  euro,  il  finanziamento  pubblico  resta di
36.551.705 euro, che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
propone a valere sulla disponibilita' dei Fondi aree sottoutilizzate;
      che  la  scheda  di  sintesi  del  piano economico-finanziario,
allegata    alla    relazione   istruttoria   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  pur  evidenziando  per l'opera in
argomento  un  «potenziale  ritorno  economico»,  rileva  una  scarsa
redditivita'  derivante dalla gestione, anche in considerazione delle
caratteristiche del settore;
                              Delibera:

1. Approvazione progetto preliminare.

  1.1.  Ai  sensi  e  per  gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 16 del
decreto  legislativo  n.  190/2002,  nonche'  ai  sensi  del disposto
dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001,
come  modificato  dal decreto legislativo n. 302/2002, e' approvato -
con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  -  anche  ai  fini del riconoscimento della compatibilita'
ambientale  dell'opera  e  dell'apposizione  del  vincolo preordinato
all'esproprio,  il  progetto  preliminare  dei «Lavori di costruzione
dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate dall'invaso di
Conza  della  Campania  e  del  serbatoio  di testata dell'acquedotto
dell'Ofanto»  per  un  importo di 49.035.705 euro al netto di IVA, di
cui  12.484.000 euro a carico dei soggetto aggiudicatore e 36.551.705
euro quale finanziamento pubblico.
  E'  conseguentemente  perfezionata,  ad  ogni  fine  urbanistico ed
edilizio,  l'intesa  Stato-regione  sulla  localizzazione  dell'opera
stessa.
  1.2.  Ai  sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo
n.  190/2002, l'importo di 49.035.705 euro sopra indicato costituisce
il limite di spesa dell'intervento da realizzare.
  1.3.  Le  prescrizioni  citate  al  punto 1.1., cui e' condizionata
l'approvazione  del  progetto, sono riportate nell'allegato n. 1, che
forma parte integrante della presente delibera.
2. Concessione contributo.

  2.1.  Per  la  realizzazione  dell'opera  di cui al punto 1.1 viene
assegnato  all'Acquedotto  Pugliese  S.p.a.  un contributo massimo di
36.551.705 euro, al netto dell'IVA, a valere sulle disponibilita' del
Fondo per le aree sottoutilizzate come segue:
    7.376.000 euro a valere sulle disponibilita' relative al 2005;
    24.517.705 euro a valere sulle disponibilita' relative al 2006;
    4.658.000 euro sulle disponibilita' relative ai 2007.
  2.2.  Il  contributo definitivo verra' determinato, entro l'importo
massimo  indicato al punto 2.1., dal Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  in  relazione agli esiti della gara per l'affidamento
dell'esecuzione   degli   interventi.   Al   tal   fine  il  soggetto
aggiudicatore  provvedera' a trasmettere al suddetto Ministero, entro
15  giorni  dalla  data  di  aggiudicazione definitiva dei lavori, il
nuovo  quadro  economico:  i  ribassi  d'asta vengono attribuiti alle
diverse  fonti  di copertura in misura percentualmente corrispondente
alla quota di concorso al finanziamento dell'opera.
  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti provvedera' a
comunicare  a  questo  Comitato  l'entita'  del contributo come sopra
quantificato.
  Le  economie  realizzate sul contributo a carico del FAS e, piu' in
generale,  le  economie  relative agli interventi finanziati ai sensi
della  delibera  n.  21/2004,  unitamente  alle ulteriori risorse che
provengano  dalla  riallocazione  di  cui  all'art. 60 della legge n.
350/2003,  verranno  destinate da questo Comitato al finanziamento di
altri  interventi  inclusi  nel  citato  elenco  A,  con le modalita'
indicate al punto 1.1.5. della richiamata delibera.
  2.3. Il termine massimo per l'aggiudicazione definitiva dei lavori,
tenendo   conto   del  tempo  intercorso  dalla  presentazione  della
relazione  dell'UVER citata in premessa, e' fissato in sei mesi dalla
data  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della presente
delibera.   Entro   quindici  giorni  dalla  data  di  aggiudicazione
definitiva,  il  soggetto  aggiudicatore procedera' alla consegna dei
lavori.  In  caso  di  mancato  rispetto di tali termini l'intervento
s'intende definanziato.
  2.4.   Il   contributo  di  cui  al  precedente  punto  2.1.  sara'
corrisposto   al   soggetto  aggiudicatore,  compatibilmente  con  le
disponibilita'  di cassa e nei limiti degli importi annui specificati
al punto richiamato, secondo le seguenti modalita':
    20%  quale  anticipazione  all'atto  dell'affidamento dei lavori,
punto 1.1.4. della citata delibera n. 21/2004;
    25%  su  dichiarazione  del  responsabile  unico del procedimento
(RUP) dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato;
    25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80%
di quanto anticipato con le precedenti due rate;
    25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80%
di quanto anticipato con le precedenti tre rate;
    5%  su dichiarazione del RUP dell'avvenuta ultimazione dei lavori
ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera.
3. Clausole finali.

  3.1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei
documenti  componenti il progetto preliminare dell'intervento «Lavori
di costruzione dell'impianto di potabilizzazione delle acque derivate
dall'invaso  di  Conza  della  Campania  e  del  serbatoio di testata
dell'acquedotto dell'Ofanto» approvato con la presente delibera.
  3.2. Il predetto Ministero provvedera' ad accertare che il progetto
definitivo  recepisca  le  prescrizioni  che, secondo quanto indicato
nell'allegato,  debbono  essere recepite in tale fase progettuale. Il
soggetto   aggiudicatore  verifichera'  che,  nelle  fasi  successive
all'approvazione  del  progetto  definitivo, vengano attuate le altre
prescrizioni  di  cui  al  citato  allegato, dandone assicurazione al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3.3.  Il  citato  Ministero  provvedera' a svolgere le attivita' di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla
normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui
alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
  3.4.  Questo  Comitato  si  riserva,  in  fase  di approvazione del
progetto   definitivo   dell'opera   e  in  adesione  alle  richieste
rappresentate  nella  citata  nota  del  Coordinatore del Comitato di
coordinamento  per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare
prescrizioni intese a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia,
prevedendo   -   tra  l'altro  -  l'acquisizione  delle  informazioni
antimafia  anche  nei  confronti  degli  eventuali  sub-appaltatori e
sub-affidatari,  indipendentemente  dall'importo  dei lavori, nonche'
forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.
  3.5.  Eventuali ritardi e criticita' nella realizzazione dell'opera
saranno  evidenziati nella relazione periodica che l'UVER, sulla base
delle  informazioni  fornite  dalla  menzionata  Struttura tecnica di
missione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti e di
altre informazioni acquisite autonomamente, trasmette trimestralmente
al  Comitato  tecnico  per l'accelerazione istituito all'art. 2 della
delibera n. 21/2004.
  3.6.  Il CUP B74E01000030001 assegnato al progetto in argomento, ai
sensi  della  delibera n. 24/2004, dovra' essere evidenziato in tutta
la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento
in esame.
    Roma, 20 dicembre 2004

                                               Il Presidente delegato
                                                     Siniscalco


Il segretario del CIPE
     Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2005

Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 317