IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in
materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in
particolare l'art. 6, paragrafo 1;
  Vista la direttiva della Commissione 2005/2/CE del 19 gennaio 2005,
concernente l'iscrizione delle sostanze attive Ampelomyces quisqualis
e Gliocladium catenulatum nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Tenuto  conto  che  Francia  e  Finlandia,  Stati  membri  relatori
designati  per lo studio delle sostanze attive Ampelomyces quisqualis
e  Gliocladium catenulatum, hanno effettuato il lavoro di valutazione
su tali sostanze attive in conformita' alle disposizioni dell'art. 6,
paragrafi  2  e  4,  della  direttiva  91/414/CEE,  presentando  alla
Commissione le relative relazioni di valutazione;
  Considerato  che le relazioni di valutazione sono state riesaminate
dagli  Stati  membri  e  dalla  Commissione  nell'ambito del Comitato
permanente  per  la  catena alimentare e la salute degli animali, con
conclusione  dei  riesami l'8 ottobre 2004 sotto forma di rapporti di
riesame della Commissione;
  Considerato   che   il   comitato  scientifico  per  le  piante  ha
raccomandato  di  monitorare  la salute dei produttori e degli utenti
quale  misura prudenziale post-autorizzazione in merito alla sostanza
attiva Ampelomyces quisqualis e che tali raccomandazioni del Comitato
scientifico  per  le  piante  sono  state prese in considerazione nel
successivo rapporto di riesame della sostanza stessa;
  Considerato  che  dal  riesame  della  sostanza  attiva Gliocladium
catenulatum   non  sono  emersi  problemi  o  questioni  che  abbiano
richiesto il parere del Comitato scientifico per le piante;
  Ritenuto  che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive
Ampelomyces  quisqualis  e  Gliocladium  catenulatum,  soddisfano  in
generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b),
e  all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare
per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei relativi
rapporti di riesame della Commissione;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2005/2/CE  della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive
Ampelomyces  quisqualis e Gliocladium catenulatum nell'allegato I del
decreto  legislativo  del  17 marzo  1995, n. 194, che ha recepito la
direttiva 91/414/CEE;
  Considerato  inoltre  che  l'attuazione  della  direttiva 2005/2/CE
della  Commissione, deve tener conto delle prescrizioni riportate per
ciascuna  sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi
a disposizione degli interessati;
  Considerato  che  deve  essere  concesso  un  adeguato  periodo per
l'utilizzazione  delle  scorte  giacenti  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.   Le   sostanze  attive  Ampelomyces  quisqualis  e  Gliocladium
catenulatum sono iscritte fino al 31 marzo 2015, nell'allegato I, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica
ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.