IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1; Vista la direttiva della Commissione 2005/2/CE del 19 gennaio 2005, concernente l'iscrizione delle sostanze attive Ampelomyces quisqualis e Gliocladium catenulatum nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Tenuto conto che Francia e Finlandia, Stati membri relatori designati per lo studio delle sostanze attive Ampelomyces quisqualis e Gliocladium catenulatum, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformita' alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione; Considerato che le relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami l'8 ottobre 2004 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione; Considerato che il comitato scientifico per le piante ha raccomandato di monitorare la salute dei produttori e degli utenti quale misura prudenziale post-autorizzazione in merito alla sostanza attiva Ampelomyces quisqualis e che tali raccomandazioni del Comitato scientifico per le piante sono state prese in considerazione nel successivo rapporto di riesame della sostanza stessa; Considerato che dal riesame della sostanza attiva Gliocladium catenulatum non sono emersi problemi o questioni che abbiano richiesto il parere del Comitato scientifico per le piante; Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive Ampelomyces quisqualis e Gliocladium catenulatum, soddisfano in generale i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei relativi rapporti di riesame della Commissione; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2005/2/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive Ampelomyces quisqualis e Gliocladium catenulatum nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE; Considerato inoltre che l'attuazione della direttiva 2005/2/CE della Commissione, deve tener conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati; Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto; Decreta: Art. 1. 1. Le sostanze attive Ampelomyces quisqualis e Gliocladium catenulatum sono iscritte fino al 31 marzo 2015, nell'allegato I, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.