IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'

  Vista  la  domanda  con la quale il sig. Soufiane Jarhal, cittadino
marocchino,  ha  chiesto il riconoscimento, al fine dell'esercizio in
Italia  della  attivita'  di parrucchiere disciplinata dalla legge 23
dicembre  1970, n. 1142, del certificato di abiliazione professionale
rilasciato dalla scuola tecnico-professionale «Entraide Nazionale» di
Casablanca   (Marocco)   nell'anno   1996   autorizzante  l'esercizio
dell'attivita' di parrucchiere;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto,  in  particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che
disciplina  le  procedure  di riconoscimento dei titoli professionali
abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese
non  appartenente  all'Unione  europea  da  parte  di  cittadini  non
comunitari,  stabilendo  che alle stesse si applicano le disposizioni
del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115,  e del decreto
legislativo  2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la
composizione e la durata della formazione professionale conseguita o,
alternativamente, con l'esercizio a tempo pieno della professione per
la durata minima di due anni negli ultimi dieci anni;
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del  decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del
25 maggio 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato per i suoi
contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma
1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioe' ai
titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione»,
e  pertanto  idoneo  all'esercizio  delle  attivita' di parrucchiere,
senza alcuna misura compensativa;
  Vista  la  dichiarazione  di valore in loco rilasciata il 10 maggio
2005 dal Consolato generale d'Italia a Casablanca (Marocco);
  Visto   il   conforme   parere   dell   Associazione  di  categoria
CNA-federacconciatori;
                              Decreta:

  1.  Al  sig.  Soufiane  Jarhal,  e'  riconosciuto il certificato di
abilitazione professionale di cui in premessa quale titolo valido per
lo  svolgimento  in  Italia  dell'attivita'  di parrucchiere ai sensi
della  legge  25 dicembre  1970, n. 1142, e non si ritiene necessario
applicare  alcuna  misura compensativa in virtu' della specificita' e
completezza del titolo di studio prodotto.
  2.  Lo  svolgimento  delle attivita' in base ai titoli riconosciuti
con  il  presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito
delle  quote  stabilite  ai  sensi  dell'art. 3, comma 4, del decreto
Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' del
permesso o carta di soggiorno.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 17 giugno 2005
                                          Il direttore generale: Goti