IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo produttivo e competitivita'

  Vista  la  domanda  con  la quale il sig. Boubker Janati, cittadino
marocchino, ha chiesto il riconoscimento, del diploma di parrucchiere
per  uomo  e  donna conseguito in data 10 marzo 1994 presso la scuola
tecnico-professionale «Haute Coiffure Marocaine» di Fes (Marocco), al
fine   dell'esercizio  in  Italia  della  attivita'  di  parrucchiere
disciplinata dalla legge 23 dicenmbre 1970, n. 1142;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto,  in  particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che
disciplina  le  procedure  di riconoscimento dei titoli professionali
abilitanii per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese
non  appartenente  all'Unione  europea  da  parte  di  cittadini  non
comunitari,  stabilendo  che alle stesse si applicano le disposizioni
del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  115,  e del decreto
legislativo  2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la
composizione e la durata della formazione professionale conseguita o,
alternativamente, con l'esercizio a tempo pieno della professione per
la durata minima di due anni negli ultimi dieci anni;
  Vista  la  dichiarazione  di  valore  in loco rilasciata l'8 aprile
2005, dal Consolato generale d'Italia a Casablanca (Marocco);
  Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art.
14  del  decreto legislativo 2 maggio 1994. n. 319 nella riunione del
25 maggio  2005, che ha ritenuto i titoli dell'interessato per i suoi
contenuti formativi, riconducibiti ai titoli di cui all'art. 3, comma
1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioe' ai
titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione»,
e  pertanto  idonei  all'esercizio  delle  attivita' di parrucchiere,
senza alcuna misura compensativa;
  Visto   il   conforme   parere   dell'Associazione   di   categoria
CNA-Federacconciatori;
                              Decreta:

  1.  Al  sig.  Boubker  Janati,  e'  riconosciuto  il certificato di
abilitazione professionale di cui in premessa quale titolo valido per
lo  svolgimento  in  italia  dell'attivita'  di parrucchiere ai sensi
della  legge  25 dicembre  1970, n. 1142, e non si ritiene necessario
applicare  alcuna  misura compensativa in virtu' della specificita' e
completezza del titolo di studio prodotto.
  2. Lo svolgimento dell'attivita' in base ai titoli riconosciuti con
il  presente  decreto  e' consentito esclusivamente nell'ambito delle
quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto Presidente
della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge
30 luglio  2002, n. 189, e per il periodo di validita' del permesso o
carta di soggiorno.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 17 giugno 2005
                                          Il direttore generale: Goti