IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  il  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento
di esecuzione;
  Visto   il  regio  decreto-legge  2 febbraio  1939,  n.  302,  come
modificato   dalla   legge   2 aprile  1968,  n.  526,  e  successive
integrazioni, concernente la costruzione dei campi sportivi;
  Viste le leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, e 13 maggio 1961, n. 469,
recanti nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;
  Vista  la  legge  26 luglio  1965,  n. 966, e l'art. 18 della legge
10 agosto  2000,  n.  246, concernenti i servizi a pagamento prestati
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Vista  la  legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento
della amministrazione della pubblica sicurezza»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi»;
  Visto   il   decreto-legge   24 febbraio   2003,   n.  28,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  contrastare  i  fenomeni  di violenza in
occasione  di  competizioni sportive», convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
  Visto  il  decreto  del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996
recante:  «Norme  di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli
impianti  sportivi»,  come  modificato  e  integrato  dal decreto del
Ministro dell'interno 6 marzo 2001;
  Vista  la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i
disordini   degli  spettatori  durante  le  manifestazioni  sportive,
segnatamente  nelle  partite  di  calcio,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  - serie generale - n. 110 del 13 maggio
2005;
  Vista la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente
un  manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra
Forze  di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i
disordini   in  occasione  delle  partite  di  calcio  di  dimensione
internazionale  alle  quali  e'  interessato almeno uno Stato membro,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C22/1 del
24 gennaio 2002;
  Viste  le disposizioni indicate nel manuale per l'ottenimento della
licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio;
  Rilevata  la  necessita'  di apportare modifiche ed integrazioni al
predetto  decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 per
la  realizzazione  nell'ambito  degli  impianti  sportivi  di spazi e
servizi ad uso del pubblico non strettamente funzionali all'attivita'
sportiva  e  per  la gestione della sicurezza degli impianti sportivi
con   capienza  superiore  a  10.000  spettatori,  ove  si  disputano
competizioni relative al gioco del calcio;
  Ravvisata l'opportunita' di emanare un testo coordinato delle norme
di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi;
  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  centrale  tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29 luglio  1982,  n. 577, per gli
aspetti di prevenzione degli incendi;

                             A d o t t a
                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
                      Modifiche ed integrazioni

  1.  Al  decreto  del  Ministro  dell'interno 18 marzo 1996, recante
«Norme  di  sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi»,  sono apportate le modifiche e le integrazioni di cui agli
articoli seguenti.