IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI e IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 18, riguardante i dispositivi di controllo; Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005; Vista la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e' interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C22/1 del 24 gennaio 2002; Viste le disposizioni indicate nel Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio; Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004, sulla videosorveglianza; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta del 4 maggio 2005; Ritenuto di dover stabilire le modalita' di attuazione dell'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, sopra indicato, Adotta il seguente decreto: Art. 1. Apparati e sistemi per la videoregistrazione televisiva: ubicazione, dotazione e caratteristiche 1. Gli impianti nei quali si svolgono competizioni riguardanti il gioco del calcio, aventi una capienza superiore a 10.000 spettatori, devono essere muniti di sistemi di ripresa e registrazione televisiva a circuito chiuso delle aree riservate al pubblico, sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze. Essi dovranno prevedere la dotazione di: a) sistemi di alimentazione sussidiaria di tutti i dispositivi installati, per il caso di interruzione della corrente di rete; b) un apparato di regia delle riprese collocato nell'ambito di una sala di controllo appositamente predisposta e presidiata, ubicata e realizzata in modo tale da garantire la visuale completa dell'interno dell'impianto sportivo al fine di assicurare la verifica costante delle condizioni generali di sicurezza e di utilizzo dell'impianto stesso e, in caso di necessita', l'ottimale gestione delle emergenze. La sala dovra' avere capienza adeguata per ospitare oltre all'apparato di regia ed al personale tecnico adibito, i componenti del «Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni sportive»; c) apparecchi di ripresa (telecamere ottiche, ovvero digitali) per la video-sorveglianza del pubblico nelle fasi di afflusso, permanenza e deflusso dell'impianto, protetti dai rischi di danneggiamento o manomissione, in numero tale da riprendere agevolmente tutti i varchi di accesso e deflusso, tutti i settori riservati al pubblico, esclusi i locali igienici, nonche' le aree interne comunque accessibili al pubblico e quelle esterne destinate alle operazioni di prefiltraggio; tali apparecchi dovranno essere integrati con sistemi fotografici digitali; d) impianto di illuminazione in grado di assicurare, oltre alla piena ed efficace visibilita' dell'area di gioco, l'illuminazione adeguata della zona spettatori e delle aree, anche esterne, interessate al transito o stazionamento del pubblico. 2. La dotazione minima dell'apparato di regia e' costituita da: a) tre videoregistratori Super VHS, ovvero tre masterizzatori/riproduttori DVCAM, uno per la registrazione/riproduzione delle immagini riprese all'esterno dello stadio, uno per quelle riprese al suo interno ed uno di riserva; b) un numero di monitor sufficiente a visualizzare contemporaneamente le riprese di tutte le telecamere in funzione, piu' un monitor per ogni operatore del Centro; c) sistemi di controllo e di manovra delle telecamere e degli apparati di registrazione/riproduzione; d) postazioni di lavoro complete di personal computer per i componenti del Centro; e) due stampanti termiche; f) apparecchiature per la trasmissione delle immagini alle sale operative della Questura e del Comando provinciale dei Vigili del fuoco; g) canali radio, linee telefoniche e personal computer connessi ad internet in numero sufficiente a soddisfare le esigenze di comunicazione, anche contemporanea, di tutte le amministrazioni, enti, aziende ed altri soggetti rappresentati nel Gruppo operativo di sicurezza di cui all'art. 19-ter del decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996. 3. Le apparecchiature da ripresa dovranno: a) consentire il movimento orizzontale e verticale e la variazione dell'angolo di ripresa, con sistema di comando della sala regia; b) assicurare una risoluzione delle immagini, all'ingrandimento massimo, equivalente ad almeno 1024 x 768 pixel per i dispositivi di cattura fotografica e di 768 x 576 pixel o, se in formato digitale, a 720 x 756 pixel per i dispositivi di ripresa televisiva; c) avere un CCD non inferiore a 1/2" e ottiche di focale non inferiori a 75 mm, con possibilita' di ingrandimento ottico di almeno 5 x; d) avere luminosita' sufficiente ad assicurare la riconoscibilita' dei tratti somatici di ogni singolo spettatore, anche in orario notturno ed anche a fotogramma singolo; e) avere protocolli di trasmissione delle immagini conformi a quelli definiti dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.