IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
           IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
                                  e
            IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

  Visto  il  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento
di esecuzione;
  Visto   il   decreto-legge   24 febbraio   2003,   n.  28,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  contrastare  i  fenomeni  di violenza in
occasione  di  competizioni  sportive»,  convertito con modificazioni
dalla legge 24 aprile 2003, n. 88;
  Visto  il  decreto  del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996
recante  «Norme  di  sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli
impianti  sportivi», e successive modificazioni e integrazioni, ed in
particolare l'art. 18, riguardante i dispositivi di controllo;
  Vista  la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i
disordini   degli  spettatori  durante  le  manifestazioni  sportive,
segnatamente  nelle  partite  di  calcio,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  - serie generale - n. 110 del 13 maggio
2005;
  Vista la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente
un  manuale  di  raccomandazioni  per  la  cooperazione  tra Forze di
polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini
in  occasione  delle  partite  di calcio di dimensione internazionale
alle  quali  e' interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C22/1 del 24 gennaio 2002;
  Viste  le disposizioni indicate nel Manuale per l'ottenimento della
Licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio;
  Visto  il  provvedimento  del  Garante  per  la protezione dei dati
personali in data 29 aprile 2004, sulla videosorveglianza;
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali espresso nella seduta del 4 maggio 2005;
  Ritenuto  di  dover  stabilire le modalita' di attuazione dell'art.
1-quater,  comma  3, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, sopra
indicato,

                               Adotta
                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
Apparati  e sistemi per la videoregistrazione televisiva: ubicazione,
                     dotazione e caratteristiche

  1.  Gli  impianti nei quali si svolgono competizioni riguardanti il
gioco  del calcio, aventi una capienza superiore a 10.000 spettatori,
devono essere muniti di sistemi di ripresa e registrazione televisiva
a  circuito  chiuso delle aree riservate al pubblico, sia all'interno
dell'impianto  che  nelle  sue  immediate  vicinanze.  Essi  dovranno
prevedere la dotazione di:
    a) sistemi  di  alimentazione  sussidiaria di tutti i dispositivi
installati, per il caso di interruzione della corrente di rete;
    b) un  apparato  di  regia delle riprese collocato nell'ambito di
una sala di controllo appositamente predisposta e presidiata, ubicata
e   realizzata   in  modo  tale  da  garantire  la  visuale  completa
dell'interno dell'impianto sportivo al fine di assicurare la verifica
costante  delle  condizioni  generali  di  sicurezza  e  di  utilizzo
dell'impianto  stesso  e,  in caso di necessita', l'ottimale gestione
delle  emergenze. La sala dovra' avere capienza adeguata per ospitare
oltre  all'apparato  di  regia  ed  al  personale  tecnico adibito, i
componenti   del  «Centro  per  la  gestione  della  sicurezza  delle
manifestazioni sportive»;
    c) apparecchi  di  ripresa  (telecamere ottiche, ovvero digitali)
per  la  video-sorveglianza  del  pubblico  nelle  fasi  di afflusso,
permanenza   e   deflusso   dell'impianto,  protetti  dai  rischi  di
danneggiamento   o   manomissione,   in  numero  tale  da  riprendere
agevolmente  tutti  i  varchi  di accesso e deflusso, tutti i settori
riservati  al  pubblico,  esclusi  i locali igienici, nonche' le aree
interne  comunque  accessibili al pubblico e quelle esterne destinate
alle  operazioni  di  prefiltraggio;  tali apparecchi dovranno essere
integrati con sistemi fotografici digitali;
    d) impianto  di  illuminazione in grado di assicurare, oltre alla
piena  ed  efficace  visibilita'  dell'area di gioco, l'illuminazione
adeguata   della   zona  spettatori  e  delle  aree,  anche  esterne,
interessate al transito o stazionamento del pubblico.
  2. La dotazione minima dell'apparato di regia e' costituita da:
    a) tre     videoregistratori     Super     VHS,     ovvero    tre
masterizzatori/riproduttori       DVCAM,       uno       per       la
registrazione/riproduzione  delle  immagini riprese all'esterno dello
stadio, uno per quelle riprese al suo interno ed uno di riserva;
    b) un    numero    di    monitor   sufficiente   a   visualizzare
contemporaneamente  le  riprese  di  tutte le telecamere in funzione,
piu' un monitor per ogni operatore del Centro;
    c) sistemi  di  controllo  e  di manovra delle telecamere e degli
apparati di registrazione/riproduzione;
    d) postazioni  di  lavoro  complete  di  personal  computer per i
componenti del Centro;
    e) due stampanti termiche;
    f) apparecchiature  per  la trasmissione delle immagini alle sale
operative  della  Questura  e  del Comando provinciale dei Vigili del
fuoco;
    g) canali  radio,  linee telefoniche e personal computer connessi
ad  internet  in  numero  sufficiente  a  soddisfare  le  esigenze di
comunicazione,  anche  contemporanea,  di  tutte  le amministrazioni,
enti, aziende ed altri soggetti rappresentati nel Gruppo operativo di
sicurezza   di   cui   all'art.   19-ter  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 18 marzo 1996.
  3. Le apparecchiature da ripresa dovranno:
    a) consentire   il   movimento   orizzontale  e  verticale  e  la
variazione  dell'angolo di ripresa, con sistema di comando della sala
regia;
    b) assicurare  una  risoluzione delle immagini, all'ingrandimento
massimo,  equivalente ad almeno 1024 x 768 pixel per i dispositivi di
cattura fotografica e di 768 x 576 pixel o, se in formato digitale, a
720 x 756 pixel per i dispositivi di ripresa televisiva;
    c) avere  un  CCD  non  inferiore  a 1/2" e ottiche di focale non
inferiori a 75 mm, con possibilita' di ingrandimento ottico di almeno
5 x;
    d) avere     luminosita'    sufficiente    ad    assicurare    la
riconoscibilita'  dei  tratti  somatici  di  ogni singolo spettatore,
anche in orario notturno ed anche a fotogramma singolo;
    e) avere  protocolli  di  trasmissione  delle immagini conformi a
quelli  definiti  dall'Osservatorio  nazionale  sulle  manifestazioni
sportive.