IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente
modificato  (nel  seguito  indicato  come il «Decreto-legge n. 351»),
recante   disposizioni   urgenti  in  materia  di  privatizzazione  e
valorizzazione  del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei
fondi comuni di investimento immobiliare;
  Visto  l'art. 4 del decreto-legge n. 351 (nel seguito indicato come
l'«Art.  4»)  in  forza  del  quale il Ministro dell'economia e delle
finanze  e'  autorizzato  a  promuovere la costituzione di uno o piu'
fondi  comuni  di  investimento immobiliare, conferendo o trasferendo
beni  immobili  ad  uso  diverso  da quello residenziale dello Stato,
dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato e degli enti
pubblici  non  territoriali,  individuati  con uno o piu' decreti del
Ministro  dell'economia  e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale;
  Visti,  il  decreto operazione, il decreto di apporto, i decreti di
trasferimento  ed il decreto di chiusura, adottati ai sensi dell'art.
4  e  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nei giorni 28 e 29 dicembre
2004,  con i quali si e' proceduto alla realizzazione dell'operazione
di  dismissione  di  patrimonio  immobiliare dello Stato e degli enti
pubblici  previdenziali attraverso la costituzione del Fondo immobili
pubblici;
  Visto  l'accordo  di  indennizzo e garanzia, stipulato ai sensi del
decreto  operazione  e  del  decreto di chiusura, in data 29 dicembre
2004,  tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, il Fondo
immobili pubblici, e i finanziatori, come ivi definiti;
  Visto  il  contratto di locazione stipulato, ai sensi dell'art. 4 e
del  decreto  operazione,  in  data  29 dicembre  2004  tra  il Fondo
immobili  pubblici e l'Agenzia del demanio (nel seguito indicato come
il «Contratto di locazione»);
  Vista  la  nota  del  6 giugno  2005 del Dipartimento del tesoro in
relazione  al  Fondo  immobili  pubblici e ritenuta l'opportunita' di
provvedere a dare attuazione a quanto proposto con tale nota;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze stipula con il Fondo
immobili  pubblici e con i finanziatori idoneo strumento contrattuale
con  il  quale  sono  rilasciate  apposite  garanzie e viene regolato
l'eventuale  indennizzo  a  favore  del  Fondo  e  dei  concedenti il
Finanziamento e loro successori, degli eventuali danni da essi patiti
in  conseguenza  dell'eventuale  annullamento,  ovvero di inefficacia
anche temporanea, dei decreti. In caso di mancato trasferimento degli
immobili  si  da'  luogo  al  trasferimento di ulteriori immobili con
decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze da emanarsi ai
sensi  dell'art.  4,  anche  con  rivalsa  nei  confronti  degli enti
titolari  il  trasferimento  dei cui immobili fosse annullato, ovvero
mediante  la  restituzione del corrispettivo ricevuto e l'adozione di
apposite  iniziative  per  il pagamento dell'eventuale indennizzo, da
determinarsi nei limiti del contratto.