IL DIRETTORE
           della direzione II del Dipartimento del tesoro

  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di  debito  pubblico,  e, in particolare,
l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia e delle
finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti
cornice   che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di  strumenti  finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone
l'ammontare  nominale,  il  tasso di interesse o i criteri per la sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
  Visto  il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato
in  attuazione  dell'art.  3  del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  398  del  2003  ed  in particolare dell'art. 1 ove si
definiscono   gli   obiettivi,   i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento   del   tesoro   dovra'   attenersi  nell'effettuare  le
operazioni  finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le
operazioni  stesse  vengano  disposte  dal  Direttore della Direzione
seconda del Dipartimento medesimo;
  Visti,  altresi',  gli  articoli 4  e  11  del ripetuto decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  398  del  2003,  riguardanti  la
dematerializzazione dei titoli di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato,
  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  204  del  1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla  Monte  titoli  S.p.A.  il  servizio  di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  43044  del  5 maggio  2004,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel
regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in
particolare  il  terzo  comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite  massimo  di  emissione  dei  prestiti dei pubblici per l'anno
stesso;
  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 20
giugno  2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati,  a  80,633  milioni  di  euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
  Visti  i  propri  decreti  in data 22 aprile e 25 maggio 2005 con i
quali  e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei
buoni  del  Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e
scadenza 1° agosto 2015;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre  l'emissione  di  una  quinta tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente
della  Repubblica  30 dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del decreto
ministeriale  del  22 aprile 2005, entrambi citati nelle premesse, e'
disposta  l'emissione  di  una  quinta  tranche  dei buoni del Tesoro
poliennali 3,75%, con godimento 1° febbraio 2005 e scadenza 1° agosto
2015,  fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di
cui  al  decreto  del 22 aprile 2005, altresi' citato nelle premesse,
recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto 22 aprile 2005.
  I  buoni  medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi  tra  le  attivita'  ammesse  a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento  presso  la Banca Centrale Europea e su di essi, come
previsto  dall'art.  3  -  ultimo  comma  del decreto 22 aprile 2005,
citato  nelle  premesse,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
«coupon stripping».