Con  il  presente  comunicato  si  rendono note le seguenti prime
indicazioni,  che  il  Consiglio dell'autorita', con deliberazione in
data  26 maggio  2005,  ha  inteso fornire in ordine agli adempimenti
connessi   all'applicazione   delle   nuove  disposizioni  in  merito
all'arbitrato,    introdotte   dalla   fonte   normativa   richiamata
nell'oggetto:
    1. Per  i  giudizi  arbitrali  previsti  dall'art.  32, commi 2 e
2-ter,   della  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  come  sostituito
dall'art.   16-sexies   del   decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,
convertito  nella  legge  14 maggio  2005, n. 80, il versamento della
somma  pari  all'uno  per  diecimila  del  valore della controversia,
previsto  a  cura degli arbitri ai sensi del comma 2-bis della stessa
disposizione  normativa,  e'  effettuato  dal segretario del collegio
arbitrale  presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, in
favore  della  contabilita'  speciale n. 1493 intestata all'Autorita'
per  la  vigilanza  sui lavori pubblici oppure mediante versamento da
effettuare  tramite  c/c  postale n. 871012, intestato alla tesoreria
provinciale  dello  Stato sezione di Roma, specificando sulla causale
Autorita'  per  la  vigilanza  sui  lavori  pubblici  -  contabilita'
speciale n. 1493.
    2. All'atto  del  deposito  del  lodo  presso la Camera arbitrale
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - che deve essere
in regola con l'imposta di bollo - sono contestualmente prodotti:
      a) copia della quietanza del versamento di cui al punto 1);
      b) atto  sottoscritto  dal presidente del collegio arbitrale in
cui lo stesso dichiara il valore della controversia.
    3. In  sede  di prima applicazione del d.l. 14 marzo 2005, n. 35,
convertito  nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e, comunque, non oltre
il  31 luglio  2005,  le  parti  obbligate  possono  provvedere  agli
adempimenti  di  cui  ai  precedenti  punti 1) e 2), nei venti giorni
successivi al deposito del lodo.