Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole e forestali
                                    - segreteria tecnica
                                    -    direzione   generale   delle
                                  politiche agroalimentari - PAGR V
                                  Agli      assessorati     regionali
                                  agricoltura
                                  Agli   assessorati  prov.  autonome
                                  Trento e Bolzano
                                  All'Ente nazionale risi
                                  Al   centro   assistenza   agricola
                                  coldiretti S.r.l.
                                  Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
                                  Al C.A.A. CIA S.r.l.
                                  Al CAA Copagri S.r.l.
                                  Al  coordinamento  CAA c/o CAALPA -
                                  c/o CAA CANAPA
                                  Al   organizzazioni   professionali
                                  agricole:                coldiretti
                                  confagricoltura  CIA  copagri ENPTA
                                  eurocoltivatori  A.L.P.A. Fe.Na.Pi.
                                  coopagrival F.Agr.I - ANPA

1. Premessa

  Con riferimento alla normativa elencata al paragrafo 2, la presente
circolare definisce:
    1.  la documentazione giustificativa da presentare in relazione a
ciascuna fattispecie per l'accesso alla riserva nazionale;
    2.  i criteri generali di controllo delle domande di accesso alla
riserva nazionale.

2. Riferimenti normativi.

  2.1. Normativa comunitaria:
    regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio del 29 settembre
2003;
    regolamento  (CE)  n.  795/2004  della  Commissione del 21 aprile
2004.
  2.2. Normativa nazionale:
    decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole e forestali n.
D/118 del 24 marzo 2005;
    decreto del direttore generale per le politiche agroalimentari n.
D/137 del 7 aprile 2004;
    nota  del  Ministro delle politiche agricole e forestali n. D/118
del 3 maggio 2005.
  2.3. Disposizioni dell'AGEA:
    circolare Agea n. 17 del 13 maggio 2005;
    circolare ACIU.2005. 324 del 26 maggio 2005;
    circolare ACIU.2005. 398 del 22 giugno 2005.

3.   Documentazione   giustificativa   per   l'accesso  alla  riserva
nazionale.

  La  documentazione  giustificativa  necessaria  per  l'accesso alle
diverse fattispecie nei casi di:
    a) investimenti strutturali;
    b) riorientamenti della produzione;
    c) ristrutturazione,
e' descritta nell'Allegato 1 - Elenco dei documenti giustificativi da
presentare  per  l'accesso  alla riserva nazionale - che contiene, in
relazione a ciascuna fattispecie di accesso alla riserva, le seguenti
informazioni:
    colonna  (a):  codifica  di  ciascuna fattispecie di accesso alla
riserva  nazionale  in  base  alla circolare Agea n. 17 del 13 maggio
2005;
    colonna  (b):  definizione della fattispecie ai sensi del decreto
del  direttore  generale per le politiche agroalimentari n. D/137 del
7 aprile 2004 e della circolare Agea n. 17 del 13 maggio 2005;
    colonna  (c):  in  relazione a ciascuna fattispecie, elenco delle
dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 inserite nella domanda di accesso alla riserva;
    colonna  (d):  per  le  fattispecie  A,  B3, C ed F, elenco delle
dichiarazioni  da  produrre  in allegato alla domanda di accesso alla
riserva;
    colonna  (e): descrizione della fattispecie giuridica (ad esempio
contratto  di  affitto,  compravendita,  atto  di  donazione, ecc.) a
supporto  delle richieste di accesso alla riserva per gli agricoltori
che  si trovano in situazioni particolari ai sensi dell'art. 42, par.
4 del reg. (CE) 1782/03;
    colonna   (f):   per   le   diverse   fattispecie,  elenco  della
documentazione giustificativa da presentare.

4. Controlli sulle domande di accesso alla riserva nazionale.

  L'Allegato  2  -  Tabella sinottica dei controlli da eseguire sulle
domande  di  accesso alla riserva nazionale - in relazione a ciascuna
fattispecie  di accesso alla riserva, identificata secondo l'ordine e
le  codifiche  introdotte  dalla  circolare  Agea n. 17 del 13 maggio
2005, contiene l'elenco dei controlli effettuati direttamente da Agea
o, dove previsto, delegati ai CAA.
  I controlli per ciascuna fattispecie sono di due tipi:
    1. controlli amministrativi;
    2.  controlli  del  Sistema  integrato  di  gestione  e controllo
(SIGC).
  Relativamente al punto 2 si precisa quanto segue:
    il controllo del coefficiente di densita' sulle superfici a prati
e  pascoli permanenti previsto per le fattispecie A, B.1, B.2.1, B.3,
B.4, B.5.1, C e F riguarda le sole superfici dichiarate per l'accesso
alla  riserva  e  prende  in  considerazione i capi medi detenuti nel
registro  di  stalla  risultante  nell'anagrafe zootecnica bovina nel
periodo 16 maggio 2004-15 maggio 2005;
    il   controllo  della  dichiarazione  del  nuovo  produttore  del
rispetto  delle  condizioni  previste  dall'art.  2,  lettera k), del
regolamento  (CE)  795/2004 viene effettuato sul 100% dei richiedenti
con  la  base  dati  delle  domande  del SIAN. Per quanto riguarda le
persone  giuridiche, che devono avere i soci controllanti la societa'
nella  posizione  di  non  aver  esercitato  l'attivita' agricola nei
cinque   anni   precedenti   l'inizio   dell'attivita'  agricola,  si
procedera'  con  l'estrazione  a  campione  di  un  certo  numero  di
richieste per la verifica puntuale delle dichiarazioni relative.
  4.1. Superfici ammissibili.
  Si  precisa  che,  i richiedenti per i quali e' stato effettuato il
ricalcolo  delle  superfici  foraggere  -  previsto  dalla  Circolare
ACIU.2005.231  del 29 aprile 2005 - non possono accedere alla riserva
per le stesse superfici.

5.   Fattispecie   per   l'accesso  alla  riserva  nazionale:  alcune
precisazioni.

  B.5.1.  Agricoltore  che  ha  preso  parte a programmi nazionali di
riorientamento.
  La  fattispecie  e' regolamentata dall'art. 23 del Regolamento (CE)
n.   795/2004,   dall'art.   2,  comma  4,  lettera d),  del  decreto
ministeriale  D/118/2005, dall'art. 9 del decreto dirigenziale n. 137
del 7 aprile 2005 e dalla circolare Agea n. 17 del 13 maggio 2005.
  Sono ammissibili alla riserva nazionale le superfici interessate da
programmi  nazionali e regionali di riorientamento della produzione -
le  cui  domande  di  accesso  sono  state  presentate nel periodo di
riferimento e comunque entro il 15 maggio 2004 - per:
    motivi di ordine fitosanitario: casi di Sharka, Erwinia amylovora
(Legge   n.   206   del  1° luglio  1997  e  successive  modifiche  e
integrazioni  e  relativi  provvedimenti  regionali  di attuazione) e
flavescenza  dorata  della vite (decreto MiPAF n. 32442 del 31 maggio
2000 e relativi provvedimenti regionali di attuazione);
    estirpazione anticipata di vigneti e frutteti.
  B.5.2. Agricoltore che ha abbandonato la produzione latte.
  La  fattispecie  e'  disciplinata  dall'art.  23,  paragrafo 2, del
regolamento  (CE)  n.  795/2004, dall'art. 9 del decreto dirigenziale
D/137  del  7 aprile  2005 e dalla circolare Agea n. 17 del 13 maggio
2005.
  Possono   accedere   alla   fattispecie   solo   coloro  che  hanno
completamente abbandonato la produzione lattiera.
  Agea  controlla,  oltre  l'avvenuta  cessione  delle  quote,  anche
l'abbandono  della  produzione  che  deve  essere  avvenuto  entro il
15 maggio 2004.
  Il   controllo   del   passaggio   ad  altro  settore  oggetto  del
disaccoppiamento,  viene  verificato  confrontando i dati dei settori
seminativi  e  zootecnia  prima  e  dopo l'abbandono. Se si riscontra
stabilita'  o  un  incremento  degli  importi  ammessi  a  premio, il
controllo ha esito positivo.

6. Modalita' di presentazione della richiesta di accesso alla riserva
nazionale e della documentazione giustificativa.

  Il  paragrafo 7 della circolare Agea n. 17 del 13 maggio 2005 viene
modificato come segue:
    possono  richiedere  di accedere alla riserva nazionale tutti gli
agricoltori  che  rispettano  le  condizioni previste nella circolare
Agea  n. 17 del 13 maggio 2005 e che abbiano manifestato l'intenzione
di  accedere  alla riserva nazionale nella domanda unica di pagamento
sottoscritta  entro  il  16 maggio  2005, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 15 del regolamento (CE) n. 796/2004;
    nell'allegato  alla domanda unica, conforme al modello fac-simile
allegato  alla  circolare Agea n. 17 del 13 maggio 2005 (allegato 1),
dedicato   alla   riserva   nazionale,   devono  essere  indicate  le
fattispecie  normative  e  le  superfici  per  le  quali  si richiede
l'accesso  alla  riserva,  nonche' gli estremi della domanda unica di
riferimento.
  L'allegato   dedicato   alla  riserva  nazionale,  corredato  della
documentazione  giustificativa  delle  fattispecie  invocate definita
nell'allegato  1  alla  presente  circolare,  deve pervenire all'AGEA
entro il 7 luglio 2005.
  Conformemente  a quanto previsto per la domanda unica, l'allegato e
la  documentazione per l'accesso alla riserva nazionale devono essere
presentate  all'AGEA,  da  parte  dei  soggetti  che hanno presentato
domanda  unica  all'AGEA  stessa,  persone fisiche o giuridiche, che,
sulla base della regione di residenza (per le persone fisiche) ovvero
della  sede  legale  (persone  giuridiche),  risiedano  in  una delle
seguenti regioni d'Italia:
    Valle d'Aosta;
    Liguria;
    Provincia autonoma di Trento;
    Provincia autonoma di Bolzano;
    Friuli-Venezia Giulia;
    Marche;
    Umbria;
    Lazio;
    Abruzzo;
    Molise;
    Campania;
    Puglia;
    Calabria;
    Sicilia;
    Sardegna.
  Gli  agricoltori  che  hanno  conferito  mandato  ad  un CAA devono
rivolgersi  allo  stesso  CAA  al  quale  hanno presentato la domanda
unica.  Il  CAA  usufruisce  delle procedure informatiche disponibili
all'uopo  presso  il  portale  SIAN  (www.sian.it)  e ha l'obbligo di
archiviare  i  documenti  cartacei presso propri locali appositamente
predisposti a tale fine.
  Gli  agricoltori  che  hanno conferito mandato al CAA troveranno la
modulistica  necessaria  alla compilazione del modulo di richiesta di
accesso  alla riserva nazionale, che avra' l'obbligo di archiviare la
domanda  cartacea  presso  propri  locali appositamente predisposti a
tale fine.
  Per  gli  agricoltori  che  non  hanno conferito mandato ad un CAA,
l'Amministrazione  ha  predisposto  sul portale SIAN, una funzione ad
uso  dell'Amministrazione e degli enti regionali, ad esclusione delle
regioni  dotate di organismo pagatore, per la stampa di un modello di
richiesta  di  accesso  alla  riserva nazionale e delle relative note
esplicative.
  Gli  agricoltori  che  hanno  ricevuto  la comunicazione dei titoli
provvisori   potranno   scaricare   direttamente   dal  portale  SIAN
www.sian.it,   un  modello  di  richiesta  di  accesso  alla  riserva
nazionale  corredato  di  numero  identificativo (bar-code), dei dati
anagrafici  e  dell'elenco  delle superfici aziendali ammissibili per
l'accesso  alla riserva nazionale cosi' come risultanti dal fascicolo
aziendale  costituito o aggiornato in precedenza, inserendo il numero
di  protocollo della suddetta comunicazione. Il modello corredato dei
dati  anagrafici e del numero identificativo (bar-code) potra' essere
scaricato al massimo tre volte.
  Il  modulo di accesso alla riserva nazionale, compilato in ogni sua
parte  e completo della documentazione giustificativa, deve pervenire
all'AGEA  in  via  Torino  n.  45  -  00184 Roma, entro le ore 17 del
7 luglio  2005  nelle modalita' sottoindicate, direttamente o tramite
terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.
  Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui
sopra, riportato nel seguente modo:
    AGEA  - Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003). Domanda unica
di  pagamento  2005  -  Allegato.  Richiesta  di accesso alla riserva
nazionale. Via Torino n. 45 - 00184 Roma.
  I  dati  anagrafici  del  richiedente,  riportati sulla busta nello
spazio   dedicato   al   mittente,   devono   contenere  le  seguenti
informazioni:
    Nome,  cognome/Ragione  sociale,  indirizzo, CAP, Comune (Prov.).
Regime   di   pagamento  unico  (Reg. 1782/2003).  Domanda  unica  di
pagamento   2005  -  Allegato.  Richiesta  di  accesso  alla  riserva
nazionale.
  La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo
chiaro  ed  in stampatello e non puo' contenere piu' di un modello di
domanda.
  La  normativa  comunitaria  vigente prevede che l'agricoltore debba
presentare  una  sola  richiesta di accesso alla riserva nazionale di
cui  al reg. 1782/2003 secondo quanto stabilito dall'art. 11 del reg.
CE 796/2004.

7. Modifica della circolare Agea ACIU.2005.324 del 26 maggio 2005.

  Il  testo  della circolare Agea ACIU.2005.324 viene modificato come
segue:
    per poter accedere alla riserva (articoli 20, 21 e 22 del reg. CE
795  del 2004), i contratti di affitto di lunga durata, ovvero quelli
che  hanno  una  durata almeno quinquennale (comma 5 dell'art. 18 del
reg.  CE  795  del  2004),  devono  essere  stati  stipulati entro il
15 maggio  2004 e registrati entro i termini di legge senza penalita'
per ritardata registrazione.
  A tal proposito vengono di seguito riportate due precisazioni:
    un  contratto di affitto (registrato entro un mese dalla stipula)
o altra forma (esempio comodato registrato entro il 28 febbraio 2005)
con  scadenza  annuale  che  vengono  rinnovati ogni anno, per 5 anni
successivi, non sono assimilabili ad un contratto di affitto di lunga
durata;
    un  contratto di affitto o altra forma di durata pluriennale - se
stipulato  entro  il  15 maggio  2004 e registrato entro i termini di
legge  senza  penalita'  per  ritardata  registrazione  - puo' essere
considerato un contratto di affitto di lunga durata e pertanto valido
ai fini dell'accesso alla riserva nazionale se:
      viene prorogato prima della scadenza del contratto;
      viene  stipulato  entro  il  16 maggio  2005  e  registrato nei
termini  ordinari di legge senza penalita' e cioe' entro il 15 giugno
2005;
      la somma degli anni e' uguale o superiore a 5.
  Solo  se si soddisfano tutte e tre le condizioni sopra riportate e'
possibile  trasformare un contratto di affitto di breve durata in uno
di  lunga  durata.  Se  contrariamente, il contratto di affitto si e'
concluso  e  solo  successivamente e' stato rinnovato, in questo caso
non  e'  possibile  la  trasformazione da contratto di breve durata a
quello di lunga durata.
  Alternativamente,  un  contratto di affitto o altra forma di durata
pluriennale,  se stipulato entro il 15 maggio 2004 e registrato entro
i  termini di legge senza penalita' per ritardata registrazione, puo'
essere  considerato come un acquisto di terra entro il 15 maggio 2004
se:
    viene  sostituito,  prima  della  scadenza,  da  un  contratto di
acquisto dei terreni posseduti;
    il contratto di acquisto viene stipulato entro il 16 maggio 2005;
    il  contratto  di  acquisto  viene  registrato entro i termini di
legge senza penalita'.
      Roma, 23 giugno 2005

                                 Il titolare dell'ufficio monocratico
                                               Gulinelli