IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno Visto il capo I, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l'imposta comunale sugli immobili (ICI); Visto l'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 206, in base al quale lo Stato riconosce ed incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunita' locale, mediante le attivita' di oratorio o attivita' similari, dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonche' dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione; Visto l'art. 2, comma 1, della legge n. 206 del 2003, che considera pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attivita' di oratorio e similari dagli enti indicati nell'art. 1, comma 1, della stessa legge; Visto l'art. 2, comma 2, della citata legge n. 206 del 2003, che dispone che le minori entrate conseguenti dall'applicazione della disposizione del precedente comma 1, dello stesso art. 2, ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito dell'imposta comunale sugli immobili riscosso nell'anno 2002, sono rimborsate al comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno; Visto l'art. 2, comma 2, ultimo periodo, della menzionata legge n. 206 del 2003, che dispone che i trasferimenti aggiuntivi determinati in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge; Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti; Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani; Decreta: Art. 1. Oggetto del provvedimento 1. Con il presente decreto sono individuate le modalita' operative per la determinazione dei trasferimenti erariali compensativi ai comuni, previsti dall'art. 2, comma 2, della legge 1° agosto 2003, n. 206, a copertura delle minori entrate del gettito dell'imposta comunale sugli immobili a seguito della disposizione contenuta nel comma 1, dello stesso art. 2, che riconosce la natura di pertinenze degli edifici di culto, agli immobili ed alle attrezzature fisse destinate alle attivita' di oratorio e similari da parte delle parrocchie, degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonche' degli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione.