IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali
             del Ministero dell'economia e delle finanze
                           di concerto con
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                per gli affari interni e territoriali
                     del Ministero dell'interno

  Visto  il capo I, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che
disciplina l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
  Visto  l'art.  1,  comma  1, della legge 1° agosto 2003, n. 206, in
base al quale lo Stato riconosce ed incentiva la funzione educativa e
sociale  svolta  nella  comunita'  locale,  mediante  le attivita' di
oratorio   o   attivita'   similari,  dalle  parrocchie,  dagli  enti
ecclesiastici  della Chiesa cattolica, nonche' dagli enti delle altre
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai
sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione;
  Visto l'art. 2, comma 1, della legge n. 206 del 2003, che considera
pertinenze  degli  edifici  di  culto, gli immobili e le attrezzature
fisse  destinate  alle  attivita'  di  oratorio e similari dagli enti
indicati nell'art. 1, comma 1, della stessa legge;
  Visto  l'art.  2,  comma 2, della citata legge n. 206 del 2003, che
dispone  che  le  minori  entrate conseguenti dall'applicazione della
disposizione   del   precedente   comma 1,   dello   stesso  art.  2,
ragguagliate   per   ciascun   comune   al   corrispondente   gettito
dell'imposta  comunale  sugli  immobili riscosso nell'anno 2002, sono
rimborsate  al  comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno;
  Visto  l'art. 2, comma 2, ultimo periodo, della menzionata legge n.
206  del 2003, che dispone che i trasferimenti aggiuntivi determinati
in  base  al  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con il Ministro dell'interno, non sono soggetti a riduzione
per effetto di altre disposizioni di legge;
  Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,   recanti   disposizioni   relative   all'individuazione   della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
  Visto  l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
in  base  al  quale  le disposizioni previgenti che conferiscono agli
organi  di  governo  l'adozione  di  atti  di  gestione  e  di atti o
provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso
decreto   legislativo,   si  intendono  nel  senso  che  la  relativa
competenza spetta ai dirigenti;
  Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                      Oggetto del provvedimento

  1.  Con il presente decreto sono individuate le modalita' operative
per  la  determinazione  dei  trasferimenti  erariali compensativi ai
comuni, previsti dall'art. 2, comma 2, della legge 1° agosto 2003, n.
206,  a  copertura  delle  minori  entrate  del  gettito dell'imposta
comunale  sugli  immobili  a seguito della disposizione contenuta nel
comma  1,  dello stesso art. 2, che riconosce la natura di pertinenze
degli  edifici  di  culto,  agli  immobili ed alle attrezzature fisse
destinate  alle  attivita'  di  oratorio  e  similari  da parte delle
parrocchie,  degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonche'
degli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha
stipulato   un'intesa  ai  sensi  dell'art.  8,  terzo  comma,  della
Costituzione.