IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per le politiche fiscali
             del Ministero dell'economia e delle finanze
                           di concerto con
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                per gli affari interni e territoriali
                     del Ministero dell'interno

  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze
7 gennaio  2003  emanato  ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge
28 dicembre  2001,  n.  448,  con  il  quale  sono state approvate le
modalita'  operative per la determinazione dei trasferimenti erariali
compensativi  ai comuni derivanti dall'attuazione dell'art. 13, comma
4-bis,  e  dell'art.  17,  comma  1-bis,  primo  periodo, del decreto
legislativo  15 novembre  1993,  n.  507,  che dispongono l'esenzione
dall'imposta   comunale   sulla   pubblicita'   rispettivamente   per
l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e
dell'indirizzo  dell'impresa  che  effettua l'attivita' di trasporto,
anche  per  conto  terzi,  limitatamente  alla  sola superficie utile
occupata  da  tali  indicazioni  e  per  le  insegne  di esercizio di
attivita'   commerciali  e  di  produzione  di  beni  o  servizi  che
contraddistinguono   la   sede  ove  si  svolge  l'attivita'  cui  si
riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati;
  Visto  l'art.  10, comma 3, della citata legge n. 448 del 2001, che
stabilisce  che le minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art.
13,  comma  4-bis,  e  dell'art.  17, comma 1-bis, primo periodo, del
decreto  legislativo n. 507 del 1993, ragguagliate per ciascun comune
all'entita'   riscossa   nell'esercizio   2001,   sono  integralmente
rimborsate  al  comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno;
  Visto  l'art.  62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
che disciplina il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
  Visto l'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.
13,  introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2002, n. 75, che
estende  al  canone  per  l'installazione  dei  mezzi pubblicitari le
disposizioni  dettate  dall'art. 10, comma 1, lettera c), della legge
n. 448 del 2001 in materia di imposta comunale sulla pubblicita';
  Visto  il comma 2 del citato art. 2-bis della legge n. 75 del 2002,
il  quale  stabilisce che le minori entrate derivanti dall'attuazione
delle  disposizioni  del  comma  1,  ragguagliate  per ciascun comune
all'entita'   riscossa   nell'esercizio   2001,   sono  integralmente
rimborsate  al  comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno;
  Vista la nota prot. n. 0136980 del 3 dicembre 2004 del Dipartimento
della  ragioneria  generale  dello Stato - Ispettorato per la finanza
delle  pubbliche  amministrazioni - con la quale e' stata evidenziata
la  necessita' che i trasferimenti erariali per i comuni compresi nei
territori  delle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia e delle
province  autonome di Trento e di Bolzano, siano disposti a favore di
questi   enti   dal   Ministero  dell'interno  e  non  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Vista  la  nota  prot.  n.  2574  F.L. 6/2004 del 4 maggio 2004 del
Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  gli  affari  interni e
territoriali  -  Direzione  centrale  per la finanza locale - Ufficio
trasferimenti  agli  enti  locali  e  risanamento  degli  enti locali
dissestati,  con  la  quale  si  concorda  con  la  soluzione innanzi
prospettata;
  Considerata  la  necessita'  di  superare  gli ostacoli procedurali
derivanti  dall'attribuzione  delle  somme  dovute agli enti locali e
tenuto  conto  della  circostanza  che la diversa articolazione delle
competenze in ordine allo svolgimento di tale compito risponde ad una
concreta  esigenza  di  semplificazione  derivante  dal  fatto che il
Ministero  dell'interno  e' in possesso delle certificazioni relative
alle   minori  entrate  dei  comuni,  nonche'  delle  risorse  per  i
trasferimenti  in  questione  con  riferimento  ai comuni di tutto il
territorio nazionale;
  Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,   recanti   disposizioni   relative   all'individuazione   della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
  Visto  l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
in  base  al  quale  le disposizioni previgenti che conferiscono agli
organi  di  governo  l'adozione  di  atti  di  gestione  e  di atti o
provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso
decreto   legislativo,   si  intendono  nel  senso  che  la  relativa
competenza spetta ai dirigenti;
  Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;
                              Decreta:

                               Art. 1.
Modifica  delle  modalita'  di erogazione dei trasferimenti ai comuni
delle  regioni  Valle d'Aosta, Friuli Venezia-Giulia e delle province
                   autonome di Trento e di Bolzano

  1. L'art. 6 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
7 gennaio 2003 e' sostituito dal seguente:
  «Art.  6  (Trasferimenti  erariali  compensativi  ai  comuni  delle
regioni   Valle  d'Aosta,  Friuli  Venezia-Giulia  e  delle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano).  - 1. I trasferimenti erariali
compensativi  per i comuni compresi nei territori delle regioni Valle
d'Aosta,  Friuli Venezia-Giulia e delle province autonome di Trento e
di  Bolzano,  in  relazione  alle competenze attribuite in materia di
finanza  locale, sono disposti dal Ministero dell'interno a favore di
questi  enti,  che provvedono poi all'attribuzione delle quote dovute
ai  singoli comuni interessati, nel rispetto dello statuto speciale e
delle relative norme di attuazione.
  2.  Restano  fermi gli adempimenti stabiliti dal presente decreto a
carico dei comuni compresi nei territori delle regioni Valle d'Aosta,
Friuli  Venezia-Giulia  e  delle  province  autonome  di  Trento e di
Bolzano».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 maggio 2005

                    Il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali
                       del Ministero dell'economia e delle finanze
                                           Ciocca


       Il Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
      del Ministero dell'interno
              Malinconico

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2005
Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
  Economia e finanze, foglio n. 281