L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 27 giugno 2005;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
    la legge 23 agosto 2004, n. 239;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 21 dicembre 2001, n. 311/01;
    la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2004, n. 69/04;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 settembre  2004, n. 170/04,
come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito:
deliberazione n. 170/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  30 settembre  2004, n. 173/04,
come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito:
deliberazione n. 173/04);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  31 marzo  2005,  n.  62/05 (di
seguito: deliberazione n. 62/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  21 giugno  2005, n. 122/05 (di
seguito: deliberazione n. 122/05);
    il  documento di consultazione 5 maggio 2005 recante integrazioni
e   modifiche   della   deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e della deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 settembre 2004, n.
173/04 (di seguito: documento di consultazione 5 maggio 2005);
  Considerato che:
    con   la   deliberazione  n.  62/05  l'Autorita'  ha  avviato  un
procedimento  per l'adozione di un provvedimento che modifichi l'art.
7,  commi  7.1  e  7.2  e  l'art.  8 della deliberazione n. 170/04 in
ottemperanza  parziale  alla  sentenza  del  Tribunale amministrativo
regionale  per  la  Lombardia  16 febbraio 2005, n. 531/05, definendo
modalita'  di  calcolo  del  vincolo  sui ricavi di distribuzione che
tengano  conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli
considerati  per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico
2003-2004,  e  che  modifichi  l'art.  8,  commi 8.1, 8.2 e 8.5 della
deliberazione  n.  173/04 in quanto la disciplina di determinazione e
aggiornamento  del vincolo sui ricavi di distribuzione di gas diversi
dal gas naturale di cui ai citati commi e' stata definita in analogia
a  quella  per l'attivita' di distribuzione di gas naturale di cui ai
sopra richiamati commi della deliberazione n. 170/04;
    nel  documento  di  consultazione  5 maggio  2005  l'Autorita' ha
prospettato   i   contenuti   delle  integrazioni  e  modifiche  alla
disciplina   tariffaria   per  il  secondo  periodo  di  regolazione,
articolati come segue:
      (i)  definizione  di  una disciplina di calcolo e aggiornamento
del vincolo sui ricavi di distribuzione in regime ordinario che tenga
conto   degli   investimenti   effettuati  successivamente  a  quelli
considerati  per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico
2003-2004,  e che si basi su dati verificabili e idonei a definire in
modo certo la formazione del capitale investito;
      (ii)  determinazione di una metodologia di calcolo dell'opzione
tariffaria  che riconosca all'impresa di distribuzione, per qualsiasi
struttura  tariffaria,  i  benefici  connessi  alla  variazione delle
variabili  di  scala,  per  la  quota  parte  del  vincolo sui ricavi
relativa  ai costi operativi, a copertura forfettaria dell'incremento
dei costi operativi connessi ai nuovi investimenti;
      (iii) modifica della tempistica di presentazione delle proposte
tariffarie prevista dalla deliberazione n. 173/04;
    nell'ambito  della consultazione, le osservazioni pervenute hanno
evidenziato le seguenti esigenze:
      (i)   ai   fini   del   calcolo   del  vincolo  sui  ricavi  di
distribuzione, prevedere che:
        le   dismissioni   siano   valutate,   ove   disponibile   la
stratificazione   temporale   dei   relativi   cespiti,   secondo  la
metodologia   del   costo  storico  rivalutato  prevista  dal  regime
individuale,   senza   tener   conto  di  eventuali  rivalutazioni  o
svalutazioni;
        la  quota  ammortamento  relativa  ai  nuovi investimenti sia
riconosciuta  a  fronte del valore dei suddetti investimenti al lordo
della quota ammortamento gia' riconosciuta sul capitale esistente;
        per  l'anno  termico 2004-2005, gli investimenti riconosciuti
siano  quelli  effettuati  nell'esercizio  2003  e  quelli entrati in
esercizio nel secondo semestre dell'anno 2002, ove gli stessi possano
essere   oggettivamente   determinati  con  riferimento  al  relativo
bilancio  e  non  siano gia' stati considerati per l'approvazione del
vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
        qualora  i  sistemi  contabili  utilizzati  dalle imprese non
consentano  di  operare diversamente, i nuovi investimenti realizzati
siano  riconosciuti con riferimento all'attivita' di distribuzione di
gas diversi dal gas naturale svolta dall'impresa nel suo complesso, e
quindi  opportunamente  attribuiti  alle singole localita' con metodi
semplificati;
      (ii)  prevedere che la metodologia che riconosca all'impresa di
distribuzione, i benefici connessi alla variazione delle variabili di
scala  sia  determinata a partire da valori riferiti all'anno termico
2001-2002,  originanti  il  valore  della  quota  dei costi operativi
ultima approvata;
  Ritenuto che sia necessario:
    apportare  al sistema tariffario delineato nella deliberazione n.
173/04 modifiche analoghe a quelle introdotte con la deliberazione n.
122/05  al sistema tariffario previsto dalla deliberazione n. 170/04,
adottando  una  metodologia  di  calcolo  del  vincolo  sui ricavi di
distribuzione   che   tenga   conto   degli  investimenti  effettuati
successivamente  a  quelli considerati per l'approvazione del vincolo
relativo all'anno termico 2003-2004, riconoscendo anche gli eventuali
investimenti  entrati  in  esercizio  nel  secondo semestre dell'anno
2002,  ove  gli  stessi possano essere oggettivamente determinati con
riferimento  al  relativo bilancio e non siano gia' stati considerati
per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
    al  fine  del  riconoscimento  dei  nuovi  investimenti di cui al
precedente alinea, prevedere metodi semplificati di attribuzione alle
localita'    degli   investimenti   realizzati   dalle   imprese   di
distribuzione,   che   le   dismissioni   possano   essere   valutate
coerentemente  con  la  metodologia  prevista dal regime individuale,
nonche'  la  quota  ammortamento  relativa  ai nuovi investimenti sia
riconosciuta  a  fronte del valore dei suddetti investimenti al lordo
della quota ammortamento gia' riconosciuta sul capitale esistente;
    alla luce delle modifiche introdotte a seguito del riconoscimento
degli  investimenti  di  cui  al  precedente  alinea,  modificare  la
metodologia  di  calcolo  dell'opzione  tariffaria  e  il  termine di
presentazione  delle  proposte  tariffarie  di  distribuzione, tenuto
conto delle osservazioni trasmesse dagli operatori;
                              Delibera:
  1. Di modificare e integrare la deliberazione 30 settembre 2004, n.
173/04, nei termini di seguito indicati:
    a) all'art.   7,  comma  7.1,  le  parole:  «per  l'anno  termico
2004-2005»,  sono  sostituite  dalle  parole:  «per  gli anni termici
2004-2005 e 2005-2006»;
    b) all'art.  7,  comma 7.4, la parola «VRDA», e' sostituita dalla
parola «VRDA «t,i»», e le lettere a) e b) sono cosi' sostituite:
      a) i  clienti  attivi,  suddivisi  per gli scaglioni di consumo
previsti  dall'opzione  tariffaria  dell'anno termico di riferimento,
calcolati secondo la seguente formula:

               ---->  Vedere formula di pag. 46  <----

  dove:
  - NUA «t-2,i» e'  la  somma  dei  clienti  attivi  delle  localita'
costituenti  l'i-esimo  ambito  alla  data  del  30 giugno  dell'anno
termico  t  -  2,  quando  i rappresenta gli anni termici 2004-2005 e
2005-2006,  ed  alla  data  del 30 settembre dell'anno termico t - 2,
quando t rappresenta gli anni termici successivi;
  - NUA «2001t,i» e'  la  somma  dei clienti attivi delle localita' a
regime  costituenti  l'i-esimo  ambito  alla data del 30 giugno 2002,
incrementata  del  numero  dei  clienti  attivi  delle  localita' che
terminano  il  periodo di avviamento, calcolato ai sensi dell'art. 8,
comma 8.3;
      b) i  consumi  complessivi,  suddivisi  per  gli  scaglioni  di
consumo   previsti   dall'opzione  tariffaria  dell'anno  termico  di
riferimento, calcolati secondo la seguente formula:

               ---->  Vedere formula di pag. 47  <----

  dove:
  - EA «t-2,i» sono i consumi complessivi delle localita' costituenti
l'i-esimo ambito dell'anno termico t - 2;
  - EA «2001,i» sono  i  consumi complessivi delle localita' a regime
costituenti    l'i-esimo    ambito   dell'anno   termico   2001-2002,
incrementata  dei consumi delle localita' che terminano il periodo di
avviamento, calcolato ai sensi dell'art. 8, comma 8.3.»;
    c) all'art. 8, comma 8.1, la formula di calcolo del VRD «2004» e'
sostituita dalla seguente formula:

               ---->  Vedere formula di pag. 47  <----

  e  dopo  la  definizione  di «rD «2003»», sono inserite le seguenti
definizioni:
  -«NI «2003»  e'  il  valore  dei  nuovi investimenti necessari allo
svolgimento  delle  attivita' di distribuzione di gas diversi dal gas
naturale  nella  localita',  come definito al comma 8.1.1, realizzati
entro  il  termine  dell'esercizio  2003,  e non riconosciuti ai fini
dell'approvazione  delle  tariffe  di distribuzione relative all'anno
termico   2003-2004;   gli   investimenti  eventualmente  entrati  in
esercizio   nel   secondo   semestre   dell'esercizio   2002  saranno
riconosciuti ove gli stessi possano essere oggettivamente determinati
con riferimento al relativo bilancio;
  -  pesoD «ges»  e'  la  quota  parte  del  VRD «2003» della singola
localita',   espressa   in   percentuale,  relativa  alla  componente
rappresentativa dei costi riconosciuti di gestione;
  -  AMM «NI2003»  e'  il valore degli ammortamenti relativi ai nuovi
investimenti NI «2003», calcolato come definito al comma 8.1.1;
  -  Y  e'  il  tasso  di  variazione collegato a modifiche dei costi
riconosciuti  derivanti  da  eventi  imprevedibili ed eccezionali, da
mutamenti  del  quadro  normativo  e  dalla variazione degli obblighi
relativi al servizio universale;
  -  Q  e'  il  tasso  di  variazione  collegato ad aumenti dei costi
riconosciuti derivanti da recuperi di qualita' del servizio;
  -  W  e'  il  tasso  di  variazione  collegato  a  costi relativi a
interventi  di  controllo  della  domanda attraverso l'uso efficiente
delle   risorse,   inclusa   la   promozione   del  ricorso  a  fonti
rinnovabili.»;
    d) all'art. 8, dopo il comma 8.1, sono inseriti i seguenti commi:
  «8.1.1  Ai  fini  del  calcolo  del vincolo sui ricavi per gli anni
termici  successivi al primo, VRD «t», l'esercente applica la formula
di  cui  al  comma  8.1,  utilizzando il valore di CI t, CO t, AMM t,
calcolati con le seguenti formule:

               ---->  Vedere formula di pag. 47  <----

  dove:
  - CI «t-1» e' il valore del capitale investito riconosciuto ai fini
del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente;
  -  NI «t-1»  e'  il  valore  dei  nuovi investimenti necessari allo
svolgimento  delle  attivita' di distribuzione di gas diversi dal gas
naturale nella localita', realizzati nell'esercizio precedente l'anno
termico  cui  si  riferisce  il  calcolo del VRD; il valore dei nuovi
investimenti e' dato dalla seguente formula:

               ---->  Vedere formula di pag. 47  <----

  dove:
  -  NI «bil»  e'  il valore degli investimenti realizzati, riportati
sui bilanci, ovvero sui preconsuntivi;
  -  CONTRcap  e' il valore dei contributi a fondo perduto versati da
pubbliche  amministrazioni  e  da  privati  per la realizzazione e lo
sviluppo   delle   infrastrutture   finalizzate   alle  attivita'  di
distribuzione  di  gas  diversi  dal  gas  naturale,  riferibili agli
investimenti  considerati,  capitalizzati  e  riportati  sui bilanci,
ovvero sui preconsuntivi;
  -  DIS n  e'  il  valore  delle  svalutazioni  relative  ai cespiti
dismessi,  calcolato come valore netto di libro riportato sui bilanci
o   sui   preconsuntivi,   ovvero,   qualora   sia   disponibile   la
stratificazione  temporale  dei  relativi incrementi patrimoniali, il
costo storico rivalutato netto calcolato ai sensi dell'art. 9;
  -  AMM «t-1»  e'  il valore degli ammortamenti riconosciuto ai fini
del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente;
  -  AMM «NI,t-1»  e'  il valore degli ammortamenti relativi ai nuovi
investimenti realizzati nell'esercizio precedente e si calcola con la
seguente formula:

               ---->  Vedere formula di pag. 48  <----

  dove:
  -  NI^«amm» «bil,c»  e'  il  valore  di  NI «bil»,  al  netto degli
investimenti  relativi  a  immobilizzazioni in corso, distinto per le
categorie di cespiti riportate nella tabella 2;
  -  DIS «l,c»  e' il valore lordo dei cespiti dismessi contabilmente
in  quell'anno,  distinto per le categorie riportate nella tabella 2;
qualora sia disponibile la stratificazione temporale degli incrementi
patrimoniali,  il  valore  di  DIS «l,c»  e'  pari  al  costo storico
rivalutato  lordo  calcolato ai sensi dell'art. 9, dei cespiti che in
quell'anno hanno esaurito la durata convenzionale di cui alla tabella
2 e dei cespiti alienati prima del termine della durata convenzionale
di cui alla medesima tabella 2;
  -  DC c e' la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture,
per  le singole categorie di cespiti, riportata nella tabella 2; tali
durate sono da utilizzare ai soli fini tariffari;
  -  I «t-1» e' il tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno
termico  precedente a quello cui si riferisce la proposta tariffaria,
dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai ed impiegati,
rilevato dall'Istat;
  -  CO «t-1»  e'  il valore dei costi operativi riconosciuti ai fini
del  calcolo  del  vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente a
quello cui e' riferita la proposta tariffaria.
  8.1.2  Ai  fini  del calcolo dei nuovi investimenti di cui al comma
8.1  e  8.1.1,  l'esercente considera gli investimenti necessari allo
svolgimento  delle  attivita' di distribuzione di gas diversi dal gas
naturale presenti in bilanci di soggetti diversi dall'esercente.
  8.1.3  Ai fini dell'individuazione dei nuovi investimenti di cui al
comma  8.1  e  8.1.1, sono da escludere gli oneri promozionali, oneri
per il rinnovo e la stipula di concessioni e oneri di avviamento.
  8.1.4   Ai   fini   della   determinazione  del  valore  dei  nuovi
investimenti  di cui al comma 8.1 e 8.1.1, nel caso di investimenti e
contributi  comuni  a  piu' localita', questi devono essere ripartiti
tra  le  diverse  localita'  in  proporzione  ai  rispettivi capitali
investiti,  CI «t-1»,  e  nel  caso  delle  altre immobilizzazioni in
proporzione al numero dei clienti attivi delle localita'.
  8.1.5  Qualora i sistemi contabili dell'esercente non consentano di
determinare  i valori di NI e di AMM «ni» di cui ai commi 8.1 e 8.1.1
riferiti   alle   singole   localita',   ma   rendano  disponibili  e
determinabili  tali  valori  riferiti  all'impresa nel suo complesso,
l'esercente  determina  i  valori di NI e di AMM «NI» di cui ai commi
8.1  e  8.1.1  a  livello  di  impresa  e li attribuisce alle singole
localita'  di cui e' titolare in proporzione al valore dei rispettivi
capitali investiti, CIt-1 ovvero in proporzione al numero dei clienti
attivi, NUA «t-2», nel caso delle altre immobilizzazioni.»;
    e) all'art.  8,  comma  8.2, le parole: «quale pesoD «amm+ges» un
valore  pari  a  45,86%»,  sono  sostituite  con  le  parole:  «quale
AMM «2003»  un  valore pari al 6,86% e quale CO «2003» un valore pari
al  39%  del VRD «2003»», e dopo le parole «pari a euro 155,65.» sono
inserite  le  parole:  «Il  valore  di  CI «2003»  e'  calcolato  per
differenza,  tenuto conto del tasso di remunerazione riconosciuto per
il precedente periodo di regolazione, pari all'8,8%.»;
    f) all'art. 8, dopo il comma 8.3, sono inseriti i seguenti commi:
    «8.3.1  Le localita' di cui al comma 8.3 individuano il valore di
AMM t, CO t e CI t con i criteri previsti all'art. 8.2, incrementando
il  capitale  investito  del  valore dei nuovi investimenti NI «t-1»,
calcolato   ai   sensi   del   comma   8.1   e  8.1.1,  tenuto  conto
dell'inflazione,  e  incrementando  la  quota ammortamento del valore
degli  ammortamenti relativi ai nuovi investimenti AMM «NI, calcolato
ai sensi del comma 8.1 e 8.1.1.»;
    g) all'art. 8, comma 8.4, le parole: «VRDA i sommando i valori di
VRD»,  sono sostituite dalle seguenti parole: «VRDA «t,i», sommando i
valori di VRD t»;
    h) all'art. 8, il comma 8.5, e' abrogato;
    i) all'art. 9, il comma 9.2 e' abrogato;
    j) all'art. 9, il comma 9.3 e' rinumerato nel comma 9.2;
    k) all'art. 12, comma 12.1, le parole: «Entro il 31 marzo di ogni
anno»,  sono  sostituite  dalle  parole:  «Entro il 30 giugno di ogni
anno»;
    l) all'art. 12, comma 12.2, le parole: «Entro il 31 marzo di ogni
anno»,  sono  sostituite  dalle  parole:  «Entro il 30 giugno di ogni
anno»;
    m)  all'art.  12,  comma  12.3, le parole: «a partire dal secondo
anno  termico»,  sono  sostituite  dalle parole: «a partire dal terzo
anno termico»;
    n) all'art. 12, comma 12.4, le parole: «entro il 31 marzo di ogni
anno»,  sono  sostituite  dalle  parole:  «entro il 30 giugno di ogni
anno»;
    o) all'art.  12,  i  commi  successivi  al primo comma 12.4, sono
rinumerati progressivamente nei commi 12.5, 12.6, 12.7 e 12.8.;
    p) all'art.  12,  dopo  il  comma  12.4,  e' inserito il seguente
comma:
      «12.4.1.  La  proposta  tariffaria  che  l'esercente  trasmette
all'Autorita' ai sensi del comma 12.1, 12.2 e 12.4, e' corredata da:
    a) la  modulistica  predisposta  dagli uffici, comprensiva di una
tabella   riepilogativa   degli   incrementi   patrimoniali   annuali
presentati complessivamente dall'esercente, distinti per categorie di
cespiti, opportunamente compilata;
    b) il  prospetto di riconciliazione degli incrementi patrimoniali
annuali  presentati  per  localita',  con gli incrementi patrimoniali
risultanti  dal  bilancio,  sottoscritto  dal  rappresentante  legale
dell'esercente.»;
    q) all'art.  12,  dopo  il  comma  12.5,  e' inserito il seguente
comma:
    «12.5.1 L'Autorita' si riserva di valutare, anche successivamente
all'approvazione   delle   proposte  tariffarie  formulate  ed  anche
effettuando   ispezioni   presso   le  imprese  di  distribuzione  in
collaborazione  con  la  Guardia  di  Finanza,  la  correttezza delle
proposte  tariffarie  formulate,  anche valutando la congruenza tra i
dati trasmessi ai fini tariffari con quelli trasmessi in ottemperanza
agli  obblighi  previsti  dalla deliberazione n. 311/01 in materia di
separazione contabile e amministrativa.";
    r) all'art.  12,  dopo  il  comma  12.7,  e' inserito il seguente
comma:
    «12.7.1  Nel  caso di cui al comma 12.7, l'Autorita' definisce le
tariffe  sulla  base  di  un  vincolo sui ricavi calcolato secondo la
metodologia  di  cui  all'art.  8,  ponendo  pari a zero il valore di
NI «bil»,  adottando ove disponibile una struttura tariffaria analoga
a quella adottata nell'anno precedente, e verificando il rispetto del
vincolo   confrontandolo   con   ricavi   convenzionali   determinati
applicando  ai  valori  dei  clienti attivi e dei consumi complessivi
comunicati  nel  precedente anno termico una variazione pari a quella
media  risultante  dai valori comunicati a livello nazionale. I nuovi
investimenti    effettivamente    realizzati    verranno   presi   in
considerazione   solo   in   sede  di  presentazione  della  proposta
tariffaria dell'anno successivo.»;
    s) all'art.  13,  la rubrica: «Procedimento di approvazione delle
proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005» e' sostituita dalla
seguente: «Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per
gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006»;
    t) all'art. 13, il comma 13.1, e' sostituito dal seguente comma:
  «13.1  In  deroga a quanto previsto all'art. 12, commi 12.1, 12.2 e
12.4,  le  imprese di distribuzione trasmettono i dati necessari alla
determinazione  delle  proposte  tariffarie relative all'anno termico
2004-2005 entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della relativa
modulistica        sul       sito       internet       dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  e  i  dati  necessari  alla determinazione
delle  proposte  tariffarie relative all'anno termico 2005-2006 entro
60  (sessanta)  giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica
sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).»;
    u) all'art.  13, comma 13.2, le parole: «di cui all'art. 9, comma
3», sono sostituite dalle parole: «di cui all'art. 9, comma 2»;
    v) all'art.  13,  dopo  il  comma  13.2,  e' inserito il seguente
comma:
  «13.3  Ai  fini  dei  procedimenti  di  approvazione delle proposte
tariffarie  per l'anno termico 2005-2006, le imprese di distribuzione
che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 9, comma 2, applicano,
con  decorrenza  dal 1° ottobre 2005, la tariffa risultante dal nuovo
vincolo.  Sino  all'esito  del  procedimento  di  cui  all'art. 9, si
applica quanto previsto dal comma 13.1.»;
  2. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione;
  3.    Di    pubblicare    nel    sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  il  testo  della  deliberazione n. 173/04,
come risultante dalle modifiche apportate ai sensi del punto 1.
    Milano, 27 giugno 2005
                                                 Il presidente: Ortis