IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento;
                              Dispone:
1. Definizioni.
  Ai fini del presente provvedimento il decreto legislativo 18 aprile
2005,  n.  84, concernente l'attuazione della direttiva 2003/48/CE in
materia  di  tassazione  dei  redditi  da  risparmio  sotto  forma di
pagamenti   di   interessi,   e'   denominato  nel  seguito  «decreto
legislativo».
2. Soggetti tenuti alle comunicazioni.
  2.1  Ai  sensi dell'art. 6 del decreto legislativo sono tenuti alle
comunicazioni di cui all'art. 5 dello stesso decreto:
    a) le  banche,  le  societa'  di intermediazione mobiliare, Poste
italiane  S.p.a.,  le societa' di gestione del risparmio, le societa'
finanziarie  e le societa' fiduciarie, residenti nel territorio dello
Stato;
    b) ogni  altro  soggetto,  anche  persona  fisica,  residente nel
territorio  dello  Stato, che per ragioni professionali o commerciali
paga  interessi  o attribuisce il pagamento di interessi alle persone
fisiche  residenti  in  un  altro  Stato  membro  o  in un territorio
dipendente  o  associato  di  cui all'allegato B del predetto decreto
legislativo;
    c) le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
    d) le   entita',   di  cui  all'art.  1,  comma  3,  del  decreto
legislativo,  che  hanno esercitato l'opzione ai sensi del successivo
comma 4, se residenti nel territorio dello Stato e diverse da:
      1) una persona giuridica;
      2)  un soggetto i cui redditi sono tassati secondo i criteri di
determinazione del reddito di impresa;
      3)  un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari
autorizzato  ai  sensi  della  direttiva 85/611/CE del Consiglio, del
20 dicembre 1985;
    e) le   entita',   di  cui  all'art.  1,  comma  3,  del  decreto
legislativo  che  non hanno esercitato l'opzione di cui al successivo
comma 4 dello stesso decreto.
  2.2  I  soggetti,  di cui al punto 2.1, effettuano le comunicazioni
sia  se agiscono come debitori del credito che produce gli interessi,
sia  come  incaricati  dal  debitore  o dal beneficiario effettivo di
pagare  o di attribuire il pagamento di interessi: i soggetti, di cui
alle  lettere  a),  b),  c)  e  d), con riferimento al momento in cui
pagano   interessi   o   attribuiscono   il  pagamento  di  interessi
direttamente  a favore del beneficiario effettivo; i soggetti, di cui
alla  lettera  e), con riferimento al momento stesso in cui l'entita'
riceve  un  pagamento  di  interessi,  a  prescindere  dall'effettiva
attribuzione degli stessi al beneficiario effettivo.
3. Oggetto delle comunicazioni.
  3.1 Sono oggetto di comunicazione:
    a) per   le   relazioni  contrattuali  avviate  anteriormente  al
1° gennaio  2004, il nome, il cognome, l'indirizzo e la residenza del
beneficiario  effettivo  determinati  ai  sensi dell'art. 3, comma 2,
lettera a), e comma 3, lettera a), del decreto legislativo;
    b) per  le  relazioni  contrattuali  avviate  o,  in  mancanza di
relazioni contrattuali, per le transazioni effettuate a decorrere dal
1° gennaio  2004,  oltre  alle  informazioni  di  cui alla precedente
lettera  a),  il  codice  fiscale,  attribuito  dallo Stato membro di
residenza  fiscale,  o in mancanza, la data e il luogo di nascita del
beneficiario  effettivo,  determinati  ai sensi dell'art. 3, comma 2,
lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto legislativo;
    c) il  codice  fiscale,  il  cognome  e  nome o la denominazione,
l'indirizzo e i dati del rappresentante legale dei soggetti, indicati
al punto 2.1, che effettuano la comunicazione;
    d) il numero di conto del beneficiario effettivo o, in assenza di
tale  riferimento,  gli elementi che consentono l'identificazione del
credito che produce gli interessi;
    e) gli  elementi  informativi relativi al pagamento di interessi,
di  cui  all'art. 2 del decreto legislativo, determinati nel seguente
modo:
      1)  per  i  pagamenti  di interessi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera  a),  del  decreto  legislativo,  l'ammontare degli interessi
pagati o accreditati;
      2)  per  i  pagamenti  di interessi di cui all'art. 2, comma 1,
lettere   b),   e   d)   del  decreto  legislativo,  l'ammontare  del
corrispettivo  della  cessione  o  delle  somme attribuite in sede di
rimborso o di riscatto;
      3)  per  i  pagamenti  di interessi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera   c),  del  decreto  legislativo,  l'intero  ammontare  della
distribuzione;
      4) per i pagamenti di interessi di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto  legislativo,  l'ammontare  degli  interessi  attribuibili  a
ciascuno  dei  membri  dell'entita' per i quali sussista l'obbligo di
comunicazione;
      5) per i pagamenti di interessi di cui all'art. 4, comma 4, del
decreto  legislativo,  l'ammontare  totale  degli  interessi pagati o
attribuiti  all'entita',  la  denominazione, l'indirizzo dell'entita'
medesima.
4. Modalita' e termini di comunicazione.
  4.1  I  soggetti obbligati all'effettuazione delle comunicazioni di
cui al punto 1 utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet.
  4.2  Il  termine  per  la trasmissione delle comunicazioni relative
all'anno solare precedente e' il 30 aprile.
  4.3  Gli archivi contenenti le informazioni da inviare all'anagrafe
tributaria    sono   predisposti   secondo   il   formato   descritto
nell'allegato tecnico al presente provvedimento.
  4.4  Per  effettuare la trasmissione telematica delle comunicazioni
di  cui al punto 3 e' fatto obbligo di utilizzare i prodotti software
di  controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate al
fine  di  verificare  la  congruenza  dei  dati comunicati con quanto
previsto dalle specifiche riportate nell'allegato tecnico al presente
provvedimento.
5. Ricevute.
  5.1  La  trasmissione si considera effettuata nel momento in cui e'
completata la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i
casi in cui il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:
    a) mancato  riconoscimento  del  codice  di autenticazione per il
servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet,
in  base alle modalita' descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 ed
al  paragrafo  3  dell'allegato  tecnico  al decreto 31 luglio 1998 e
successive modificazioni;
    b) codice  di autenticazione per il servizio Entratel o codice di
riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello
stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
    c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il
software di controllo;
    d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni,
nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario;
    e) file che presenta errori, tali da pregiudicare le informazioni
contenute  in  esso,  in  misura  maggiore di un terzo del totale dei
record di dettaglio trasmessi.
  5.2  Gli  esiti,  di  cui  al precedente punto 5.1, sono comunicati
sempre   per   via   telematica   all'utente  che  ha  effettuato  la
trasmissione del file, il quale a sua volta e' tenuto a riproporre la
trasmissione, purche' corretta, entro i termini previsti.
  5.3  L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle
comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del
codice   di  autenticazione  per  il  servizio  Entratel  secondo  le
modalita'  descritte  al paragrafo 3 dell'allegato tecnico al decreto
31 luglio 1998 e successive modificazioni.
  In essa sono indicati i seguenti dati:
    a) la data e l'ora di ricezione del file;
    b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
    c) il  protocollo  attribuito  al  file, all'atto della ricezione
dello stesso;
    d) il numero delle comunicazioni contenute nel file;
  5.4   Salvo   cause  di  forza  maggiore,  le  ricevute  sono  rese
disponibili   per  via  telematica  entro  cinque  giorni  lavorativi
successivi  a  quello  del  corretto invio del file all'Agenzia delle
entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
Motivazioni.
  La  direttiva  2003/48/CE  del  Consiglio,  del  3 giugno  2003, in
materia  di  tassazione  dei  redditi  da  risparmio  sotto  forma di
pagamenti  di  interessi,  recepita  nell'ordinamento italiano con il
decreto  legislativo  18 aprile  2005,  n.  84, prevede l'attivazione
della cooperazione amministrativa tra gli Stati membri.
  A  tal  fine,  stabilisce in capo all'agente pagatore un obbligo di
comunicazione   all'autorita'  competente  del  proprio  Stato  degli
elementi  informativi  rilevati  in  occasione  delle  operazioni  di
pagamento di interessi.
  L'art. 1 del predetto decreto legislativo individua le categorie di
soggetti che assumono la veste di agente pagatore; l'art. 5 individua
le  informazioni  da  trasmettere  all'Agenzia  delle entrate, mentre
l'art.  6  attribuisce al direttore dell'Agenzia la definizione delle
modalita'   tecniche   e  dei  termini  per  la  comunicazione  delle
informazioni.
  Sulla  base  delle  predette definizioni, il presente provvedimento
stabilisce  le  modalita', esclusivamente telematiche, e i termini di
comunicazione  all'Agenzia  delle entrate delle informazioni relative
agli interessi, nonche' la struttura ed il formato dei dati contenuti
nel file di trasmissione.
Riferimenti normativi.
  a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 203 del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66;
art.  67,  comma  1;  art. 68; comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
art. 73, comma 4);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42, del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n.
605, e successive modificazioni, art. 7, commi 11 e 12;
  b) organizzazione  interna  delle strutture di vertice dell'Agenzia
delle entrate:
    regolamento   di   amministrazione  dell'Agenzia  delle  entrate,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
    decreto  del  Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001;
  c) disciplina normativa di riferimento:
    direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia
di  tassazione  dei  redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi,  cosi'  come  modificata  dalla  direttiva  2004/66/CE del
Consiglio, del 26 aprile 2004;
    legge   31 ottobre   2003,   n.  306  recante  «disposizioni  per
l'adempimento  degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003»;
    decisione del Consiglio del 19 luglio 2004, relativa alla data di
applicazione della direttiva 2003/48/CE;
    decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84;
    decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, relativo al codice in
materia di protezione dei dati personali.
      Roma, 8 luglio 2005
                                   Il direttore dell'Agenzia: Ferrara