IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
                     e la tutela del consumatore
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto  il  decreto ministeriale 31 luglio 2003, recante modalita' e
requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento;
  Vista   la   domanda  presentata  dal  Comitato  promotore  per  il
riconoscimento  della  d.o.c.  «Matera» e fatta propria dalla regione
Basilicata,   in   data   13 maggio   2004,  intesa  ad  ottenere  il
riconoscimento  della  denominazione  di origine controllata dei vini
«Matera»;
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta  istanza,  tenutasi  a  Matera  il  22 marzo  2005,  con  la
partecipazione   di   rappresentanti   di   enti,  organizzazioni  di
produttori ed aziende vitivinicole;
  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini sulla citata domanda e la proposta del
relativo  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione di
origine  controllata  «Matera»  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;
  Viste le istanze e controdeduzioni avverso al sopracitato parere ed
alla  relativa  proposta  del disciplinare di produzione, inviate dal
Consorzio   di   tutela  primitivo  di  Manduria,  dal  Coordinamento
Regionale  Citta'  del Vino - Puglia, dal comune di Sava e dal comune
di  Erchie,  rispettivamente  con  note del 22 aprile 2005, 25 maggio
2005,  8 giugno  2005 e 15 giugno 2005, con le quali viene contestato
l'utilizzo  del  nome  del  vitigno  «primitivo» in riconoscimenti di
nuove denominazioni di origine controllata atteso che lo stesso trova
radici  storiche,  colturali  e  culturali  legate  a territori della
provincia di Taranto;
  Considerato   che   il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini,  nella  seduta  del  23 giugno 2005,
nell'esaminare  le  sopradette istanze e controdeduzioni ha rilevato,
che  il  vitigno «primitivo n.» gia' da tempo rientra fra le varieta'
raccomandate  e autorizzate, oggi idonee alla coltivazione, oltre che
nelle province della regione Puglia, anche nelle province di Potenza,
Matera,  Caserta,  Benevento,  Salerno,  Cagliari,  Nuoro,  Oristano,
Sassari,  Latina; che la regione Basilicata con delibera della giunta
regionale  in  data 30 dicembre 2004 ha provveduto a confermare nella
classificazione  delle  varieta' di vite, per la produzione di uva da
vino,  fra  gli  altri,  il  vitigno  «primitivo n.» come idoneo alla
coltivazione  nella regione stessa; che l'accordo del 3 febbraio 2005
tra  il Ministero delle politiche agricole e forestali e le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  concernente tutela e
valorizzazione  delle  produzioni  ottenute da vitigni autoctoni o di
antica coltivazione, consente alle regioni interessate, in futuro, di
limitare  l'uso  del  nome  del  vitigno  stesso a determinati vini a
denominazione   di   origine   o  ad  indicazione  geografica  tipica
nell'ambito  degli  specifici  disciplinari  di produzione nonche', a
determinati  territori di produzione, ha ritenuto, per le motivazioni
sopraesposte,  di  non  doversi  accogliere  le  suddette  istanze  e
controdeduzioni al parere citato nelle premesse;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di  origine  controllata per il vino «Matera» e
all'approvazione   del   relativo   disciplinare   di  produzione  in
conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini
«Matera»  ed  e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il
relativo disciplinare di produzione.
  2. La denominazione di origine controllata «Matera» e' riservata ai
vini  che  rispondono  alle  condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le
cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.