Alle  Camere  di  commercio, industria,
                              artigianato e agricoltura
                              All'Unioncamere
                                  e, p.c.
                              Alla Confindustria
                              All'Anfia
                              Alla Confartigianato
                              Alla C.N.A.
                              Al Ministero delle infrastrutture e dei
                              trasporti
  L'introduzione   nell'Unione  europea  del  cosiddetto  «tachigrafo
digitale»   e'   disposta   dall'art.  2,  par. 1,  lettera  a),  del
Regolamento  (CE)  n.  2135/98  del  Consiglio, nella parte in cui si
prevede  che:  «i  veicoli immessi in circolazione per la prima volta
dopo  ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita' europee dell'atto da adottare in
virtu'  dell'art.  17,  paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85
(...)  dovranno essere muniti di un apparecchio di controllo conforme
alle  disposizioni  di  cui all'allegato I B del regolamento (CEE) n.
3821/85». La lettera b) del medesimo paragrafo specifica inoltre che:
«a  decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni della lettera
a),  i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri ed il cui numero di
posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a 8 e che
hanno  un  peso  massimo superiore a 10 tonnellate, nonche' i veicoli
adibiti  al  trasporto di merci che hanno un peso massimo superiore a
12  tonnellate,  immatricolati  per  la  prima  volta a decorrere dal
1° gennaio  1996  sono  soggetti, nella misura in cui la trasmissione
dei  segnali  viene effettuata esclusivamente in modo elettrico verso
l'apparecchio  di  controllo  di  cui  sono muniti, alle disposizioni
dell'allegato  I  B  del  regolamento  (CEE) n. 3821/85, allorche' si
procede alla sostituzione di tale apparecchio».
  La  data  di  tale  introduzione,  in  virtu'  dell'emanazione  del
regolamento  (CE)  n.  1360/2002  della Commissione (pubblicato nella
G.U.C.E.  del  5 agosto  2002)  che  adegua  per  la settima volta al
progresso  tecnico  il  regolamento  (CEE)  n.  3821/85 del Consiglio
relativo  all'apparecchio  di  controllo nel settore dei trasporti su
strada,  era fissata dallo stesso art. 2, paragrafo 1, lettera a), in
ventiquattro  mesi  dalla data di pubblicazione sopra citata e dunque
al 5 agosto 2004.
  Il  paragrafo  3  dell'art.  2  del  regolamento  (CE)  n.  2135/98
disponeva  altresi'  che:  «qualora,  dopo  dodici mesi dalla data di
pubblicazione  dell'atto  di  cui  al  paragrafo  1,  non  sia  stata
rilasciata  nessuna  omologazione  CE per un apparecchio di controllo
conforme alle prescrizioni dell'allegato I B del regolamento (CEE) n.
3821/85,  la Commissione presentera' al Consiglio una proposta intesa
a prorogare i termini previsti ai paragrafi 1 e 2».
  Con  decreto  ministeriale  del 31 ottobre 2003, n. 361, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennnaio 2004,
sono  state  emanate disposizioni attuative del citato regolamento CE
2135/98 ed assegnato alle Camere di commercio, industria, artigianato
ed  agricoltura,  tra gli altri, il compito di svolgere l'istruttoria
per il rilascio delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e
di  riparazione  dell'apparecchio  di controllo (art. 3, comma 2). Le
stesse Camere di commercio sono state individuate quali autorita' per
il rilascio delle carte tachigrafiche (art. 3, comma 3). Il precitato
decreto  ministeriale  31 ottobre  2003  ha  previsto  la  successiva
adozione    di   due   provvedimenti   con   i   quali   disciplinare
rispetivamente:  le  modalita'  e le condizioni per il rilascio delle
omologazioni    dell'apparecchio   di   controllo   e   delle   carte
tachigrafiche  nonche'  delle  autorizzazioni  per  le  operazioni di
montaggio  e  di  riparazione  (art.  3,  comma  7);  le modalita' di
emissione delle carte tachigrafiche (art. 3, comma 8).
  Successivamente, con riferimento alla data prevista per l'avvio del
nuovo  sistema europeo di controllo (dei tempi di percorrenza e della
velocita)  nel  settore  dei  trasporti su strada, il vice Presidente
della  Commissione  europea  e  Commissario ai trasporti, con nota in
data  21 aprile 2004, indirizzata al Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti, ha concesso una moratoria di dodici mesi, a decorrere
dal  5 agosto  2004,  per  l'installazione del tachigrafo digitale, e
detta  agli Stati membri, quale linea di indirizzo, nella definizione
di  disposizioni  transitorie,  quella di permettere ai produttori di
autoveicoli  di  installare  il tachigrafo «analogico» attualmente in
uso  nei  veicoli  nuovi  tra  il  5 agosto 2004 e, al piu' tardi, il
5 agosto 2005, data corrispondente al termine della moratoria.
  In  attuazione  dell'art.  3,  comma  7,  del  decreto ministeriale
31 ottobre  2003,  n. 361, nella GazzettaUfficiale - serie generale -
n.   108   dell'11 maggio   2005   e'  stato  pubblicato  il  decreto
ministeriale 11 marzo 2005 che definisce le modalita' e le condizioni
per  il  rilascio  delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e
delle   carte  tachigrafiche  nonche'  delle  autorizzazioni  per  le
operazioni di montaggio e di riparazione.
  Con   riferimento   alle   autorizzazioni   al  montaggio  ed  alla
riparazione  dei  cronotachigrafi CEE, di cui al regolamento (CEE) n.
1463/70,  poi  abrogato  dal  regolamento (CEE) n. 3821/85, va tenuto
presente  che  la  materia  e'  regolamentata dall'art. 3 della legge
13 novembre  1978, n. 727, e dal decreto ministeriale 24 maggio 1979,
e  che,  successivamente,  con  la  circolare  n.  46 della direzione
generale  per  l'autorizzazione  e  la  tutela  del  mercato, in data
7 aprile 1998, sono stati chiariti alcuni elementi relativamente alla
documentazione da allegare al fascicolo dell'istruttoria.
  Considerato,  inoltre  che  la  precitata  nota del vice Presidente
della  Commissione  europea  e Commissario ai trasporti prescrive che
«le  autorita'  degli Stati membri non immatricolano i veicoli dotati
di tachigrafo digitale se lo Stato membro non e' in grado di emettere
carte  per  tachigrafi»  e  che  cio'  forma oggetto della previsione
dell'art.  3,  comma  8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n.
361,  il  cui decreto attuativo non e' stato ancora emanato, si rende
necessario  fornire  alcuni  chiarimenti  in  merito  all'art. 17 del
decreto   ministeriale   11 marzo   2005   che  prevede  disposizioni
transitorie.
  Cio'  anche  in  relazione alle disposizioni dettate sull'argomento
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei
trasporti   terrestri  e  per  i  sistemi  informativi  statistici  -
Direzione   generale  della  motorizzazione  e  della  sicurezza  del
trasporto  terrestre,  con  nota prot. n. 563/MOT1, in data 20 luglio
2004,  che  permettono,  sino al 5 agosto 2005, l'immatricolazione di
veicoli  muniti  di cronotachigrafo analogico (cronotachigrafi CEE) e
con riguardo ai compiti che l'art. 5, comma 1, del decreto 31 ottobre
2003,  n.  361,  attribuisce  alle  Camere  di  commercio, industria,
artigianato  e agricoltura, relativamente alle prescrizioni dell'art.
12  del  regolamento  (CEE)  n.  3821/85  per  cio'  che  concerne le
operazioni   di  montaggio  e  di  riparazione  degli  apparecchi  di
controllo denominati cronotachigrafi CEE rispettivamente ai montatori
ed alle officine autorizzate.
  Cio'  premesso,  successivamente  all'entrata in vigore del decreto
ministeriale  11 marzo  2005,  avvenuta  il  26 maggio  2005, decorso
l'ordinario periodo di vacatio legis, al fine di assicurare, in vista
del termine del 5 agosto 2005, la continuita' nell'applicazione della
normativa  comunitaria e di consentire la predisposizione di tutte le
misure  che  permettano  l'adempimento  degli  obblighi comunitari in
argomento,  si specifica, in ragione della pluralita' di procedimenti
amministrativi interessati, quanto segue:
1. Procedimenti  amministrativi  in  itinere  alla data di entrata in
vigore del decreto ministeriale 11 marzo 2005.
  Dalla  data  di entrata in vigore del decreto ministeriale 11 marzo
2005,   non  e'  possibile  concedere  nuove  autorizzazioni  per  le
operazioni  di  montaggio  e  riparazione di tachigrafi alle officine
sprovviste  dei  requisiti  richiesti  per  i centri tecnici in forza
della  previsione  dell'art.  17, comma 2, primo alinea del precitato
decreto ministeriale.
  Le  richieste per l'autorizzazione al montaggio ed alla riparazione
di  cronotachigrafi  (CEE), di cui all'allegato I del regolamento CEE
3821/85,  avviati  con  istanza  pervenuta  alle Camere di commercio,
industria,  artigianato e agricoltura anteriormente al 26 maggio 2005
ed  in  corso  di  istruttoria, continueranno ad essere esaminate dal
Ministero  delle  attivita'  produttive  e  dalle  stesse  Camere  di
commercio,  secondo  le  procedure  previste  dalla normativa vigente
all'atto  della  domanda,  ossia  procedendo  direttamente  all'esame
tecnico  delle  attrezzature ed inviando l'esito di tale accertamento
al   Ministero   delle   attivita'   produttive   per   il   rilascio
dell'autorizzazione.
2. Operazioni   di   montaggio   di   tachigrafi  costruiti  in  base
all'allegato I del regolamento CEE n. 3821/85.
  La  limitazione  alle operazioni di riparazione di cronotachigrafi,
costruiti  in base all'allegato I del regolamento CEE n. 3821/85, per
le autorizzazioni concesse alle officine anteriormente all'entrata in
vigore  del  decreto  ministeriale  11 marzo  2005  e  quelle  la cui
istruttoria  era  in  corso  alla  medesima  data,  operera'  dopo il
5 agosto 2005.
  La   predetta   limitazione   alle  operazioni  di  riparazione  di
cronotachigrafi, costruiti in base all'allegato I del regolamento CEE
n.  3821/85,  per  le autorizzazioni concesse anteriormente alla data
del  decreto  11 marzo  2005,  va  intesa  inoltre  nel  senso che le
operazioni   di   riparazioni   consentite   comprendono   quelle  di
sostituzione  dei  cronotachigrafi  (CEE), per i veicoli non soggetti
alle disposizioni dell'allegato I B, secondo il disposto dell'art. 2,
par.1, lett, b), del regolamento (CE) n. 2135/98.
  Del   pari,   in  caso  di  autorizzazione  al  solo  montaggio  di
cronotachigrafi  costruiti  in  base  all'allegato  I del regolamento
(CEE)  n.  3821/85,  questa  si  intende  limitata alle operazioni di
montaggio   consequenziali   alle   operazioni  di  sostituzione  dei
cronotachigrafi  (CEE)  per  i veicoli non soggetti alle disposizioni
dell'allegato I B,  secondo il disposto dell'art. 2, par.1, lett. b),
del regolamento (CE) n. 2135/98.
  In  tale contesto normativo ed in relazione al summenzionato regime
delle autorizzazioni concesse alle officine anteriormente all'entrata
in  vigore  del  decreto ministeriale 11 marzo 2005, anche al fine di
uniformare  le  procedure di aggiornamento delle nuove autorizzazioni
in   essere,   va  altresi'  chiarito  che  non  necessita  di  nuova
autorizzazione,  la ditta che dimostri, in ragione della natura delle
variazioni  dichiarate,  la  variazione  di elementi non essenziali o
comunque la continuita' aziendale sotto il profilo delle attestazioni
tecniche delle attrezzature gia' sottoposte ad esame tecnico, dandone
pronta   comunicazione   alla  Camera  di  commercio  competente  per
territorio  che  ne  curera'  l'inoltro  al Ministero delle attivita'
produttive ai fini dell'annotazione della precedente autorizzazione.
    Roma, 5 luglio 2005
                      Il Ministro delle attivita' produttive: Scajola