IL DIRETTORE GENERALE
per   la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e  la  tutela  del
                             consumatore

  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8 aprile 2003,
14  luglio 2003, 12 dicembre 2003, 23 aprile 2004, 12 luglio 2004, 13
dicembre   2004   e   11 aprile   2005   con  i  quali  la  validita'
dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo
denominato «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di  Viterbo»  con decreto 8 ottobre 1999 e' stata prorogata fino al 5
settembre 2005;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
denominazione   di   origine  protetta  olio  extravergine  di  oliva
«Canino»,  allo  schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli  con nota
ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo n. 64334;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di
oliva «Canino»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 8 ottobre 1999;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  pubblico  di controllo
«Camera   di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di
Viterbo», con sede in Viterbo, via Fratelli Rosselli n. 4 con decreto
8  ottobre  1999,  ad  effettuare  i controlli sulla denominazione di
origine  protetta  olio extravergine di oliva «Canino» registrata con
il  regolamento  della  Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996,
gia'  prorogata  con  decreti  19  settembre 2002, 20 gennaio 2003, 8
aprile  2003,  14  luglio  2003, 12 dicembre 2003, 23 aprile 2004, 12
luglio  2004,  13 dicembre  2004  e  11  aprile 2005 e' ulteriormente
prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 settembre 2005.