IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Vista la delibera della Giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 8 marzo 2005, n. 22; Vista la delibera della Giunta comunale di Ustica (Palermo) in data 7 giugno 2005, n. 54, con la quale vengono apportate modifiche alla delibera di Giunta comunale dell'8 marzo 2005, n. 22; Vista la nota della prefettura di Palermo n. 87018, Area IV Bls, in data 5 maggio 2005; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti in data 10 maggio 2005, n. 226; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1. Dal 1° al 31 agosto 2005 e' vietato l'afflusso sull'isola di Ustica di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nel comune di Ustica fatte salve le deroghe di cui agli articoli successivi.