IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360,
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
delle  infrastrutture  e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni
interessati,  la  facolta'  di  vietare  nei  mesi  di  piu'  intenso
movimento   turistico,   l'afflusso  e  la  circolazione  di  veicoli
appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
  Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono
state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del
summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  Vista la delibera della Giunta comunale di Ustica (Palermo) in data
8 marzo 2005, n. 22;
  Vista la delibera della Giunta comunale di Ustica (Palermo) in data
7 giugno  2005,  n. 54, con la quale vengono apportate modifiche alla
delibera di Giunta comunale dell'8 marzo 2005, n. 22;
  Vista la nota della prefettura di Palermo n. 87018, Area IV Bls, in
data 5 maggio 2005;
  Visto   il  parere  favorevole  espresso  dalla  Regione  Siciliana
comunicato  con  nota  dell'Assessorato  regionale del turismo, delle
comunicazioni e dei trasporti in data 10 maggio 2005, n. 226;
  Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi
della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati
atti;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Dal 1° al 31 agosto 2005 e' vietato l'afflusso sull'isola di Ustica
di  veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti
nel   comune   di   Ustica   fatte  salve  le  deroghe  di  cui  agli
articoli successivi.