IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig. Dall'Ora Olaf, nato il 21 agosto 1976 a
Bolzano  (Italia),  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12 del   decreto   legislativo  n.  115/1992  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo  accademico  professionale di «Diplom-Ingenieur» conseguito in
Germania  e  rilasciato  dalla  «Techinische  Universitat Munchen» di
Monaco   di  Baviera  (Germania)  in  data  31 marzo  2004,  ai  fini
dell'accesso   all'albo   degli   ingegneri   sezione   A  -  settore
dell'informazione e settore industriale e l'esercizio in Italia della
professione   di   «ingegnere   dell'informazione»  e  di  «ingegnere
industriale»;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nelle sedute
del 22 marzo 2005 e del 28 aprile 2005;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale
degli ingegneri nella seduta del 28 aprile 2005;
  Ritenuto  che  il  richiedente  abbia  una  formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere  dell'informazione e l'iscrizione all'albo
degli  ingegneri - sezione A - settore dell'informazione, per cui non
appare necessario applicare le misure compensative;
  Rilevato,   invece,  che  vi  sono  differenze  tra  la  formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  ingegnere industriale e quella di cui e' in possesso
l'istante,   per   cui   appare   necessario   applicare   le  misure
compensative;
  Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Dall'Ora Olaf, nato il 21 agosto 1976 a Bolzano (Italia),
cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
ingegneri  sezione  A - settore dell'informazione e l'esercizio della
professione   di   ingegnere   dell'informazione   in   Italia  senza
l'applicazione di misure compensative.