IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Dall'Ora Olaf, nato il 21 agosto 1976 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «Diplom-Ingenieur» conseguito in Germania e rilasciato dalla «Techinische Universitat Munchen» di Monaco di Baviera (Germania) in data 31 marzo 2004, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e settore industriale e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere dell'informazione» e di «ingegnere industriale»; Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nelle sedute del 22 marzo 2005 e del 28 aprile 2005; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta del 28 aprile 2005; Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere dell'informazione e l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione, per cui non appare necessario applicare le misure compensative; Rilevato, invece, che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003; Decreta: Art. 1. Al sig. Dall'Ora Olaf, nato il 21 agosto 1976 a Bolzano (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore dell'informazione e l'esercizio della professione di ingegnere dell'informazione in Italia senza l'applicazione di misure compensative.