IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la legge 29 dicembre 2003, n. 376;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento stabilito dalla legge
del 29 dicembre 2003, n. 376, possono essere concessi finanziamenti
intesi alla realizzazione di piani inerenti le finalita' della legge
stessa, come «Finanziamento di interventi per opere pubbliche».
2. I finanziamenti di cui al comma 1 saranno erogati come
contributo a copertura parziale fino al massimo del 75% delle spese
previste da progetti aventi le seguenti finalita':
a) strutture di rifugio dei cani randagi;
b) strutture per la sterilizzazione di cani e gatti;
c) centri di adozione e di rieducazione comportamentale canina
con particolare riferimento alla tutela dell'incolumita' pubblica
dall'aggressivita' dei cani.
3. I contributi in conto capitale erogati ai sensi del presente
decreto ai soggetti di cui all'art. 2 possono cumularsi con quelli
erogati dalle regioni ai sensi delle leggi regionali di recepimento
della legge n. 281 del 1991, comunque non superando l'importo totale
del progetto.