IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979;
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Vista la legge 29 dicembre 2003, n. 376;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Ai fini dell'erogazione del finanziamento stabilito dalla legge
del  29 dicembre  2003, n. 376, possono essere concessi finanziamenti
intesi  alla realizzazione di piani inerenti le finalita' della legge
stessa, come «Finanziamento di interventi per opere pubbliche».
  2.  I  finanziamenti  di  cui  al  comma  1  saranno  erogati  come
contributo  a  copertura parziale fino al massimo del 75% delle spese
previste da progetti aventi le seguenti finalita':
    a) strutture di rifugio dei cani randagi;
    b) strutture per la sterilizzazione di cani e gatti;
    c) centri  di  adozione  e di rieducazione comportamentale canina
con  particolare  riferimento  alla  tutela dell'incolumita' pubblica
dall'aggressivita' dei cani.
  3.  I  contributi  in  conto capitale erogati ai sensi del presente
decreto  ai  soggetti  di cui all'art. 2 possono cumularsi con quelli
erogati  dalle  regioni ai sensi delle leggi regionali di recepimento
della  legge n. 281 del 1991, comunque non superando l'importo totale
del progetto.