L'ISTITUTO   PER  LA  VIGILANZA  SULLE  ASSICURAZIONI  PRIVATE  E  DI
                        INTERESSE COLLETTIVO

  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
13 febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Vista  la  legge  12 agosto  1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita   e   le   successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto   il   decreto  ministeriale  in  data  26 novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni   all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  e  riassicurativa  in  alcuni  rami  danni rilasciate a
Montepaschi  assicurazioni  danni  S.p.a.  (gia' Ticino Assicurazioni
S.p.a.),  con  sede  in  Roma,  via  Aldo  Fabrizi  n.  9,  nonche' i
successivi  provvedimenti  con i quali l'impresa e' stata autorizzata
ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa
in  tutti i rami danni, ad eccezione del ramo 17 - Tutela giudiziaria
e della riassicurazione nel ramo 15 - Cauzione;
  Vista  l'istanza  in  data  10 marzo  2005 con la quale Montepaschi
assicurazione  danni  S.p.a.,  ha  chiesto  di  essere autorizzata ad
estendere  l'esercizio  dell'attivita'  assicurativa e riassicurativa
nel  ramo  17  - Tutela giudiziaria, di cui al punto A) della tabella
allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
  Vista  la  documentazione  allegata  alla  predetta  istanza  ed  i
successivi   documenti  integrativi,  pervenuti  da  ultimo  in  data
19 maggio 2005;
  Vista  la  delibera  con la quale il consiglio dell'Istituto, nella
seduta  del  13 luglio 2005, ritenuta la sussistenza dei requisiti di
accesso  all'attivita' assicurativa previsti dalla vigente normativa,
si  e' espresso favorevolmente in merito all'istanza sopra richiamata
presentata dalla societa' Montepaschi assicurazioni danni S.p.a.;

                              Dispone:

  La  societa'  Montepaschi  assicurazioni  danni S.p.a., con sede in
Roma,  via Aldo Fabrizi n. 9, e' autorizzata ad estendere l'esercizio
dell'attivita'  assicurativa  e  riassicurativa  nel ramo 17 - Tutela
giudiziaria  di  cui  al  punto A)  della tabella allegata al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 15 luglio 2005
                                              Il presidente: Giannini