IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
di concerto con
I MINISTRI DELL'INTERNO, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI,
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre 1985 del
Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada;
Visto il regolamento (CE) n. 2135/98 del 24 settembre 1998 del
Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo
all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e
la direttiva 88/599/CEE concernente l'applicazione del regolamento
(CEE) n. 3820/85 e del regolamento (CEE) n. 3821/85;
Visto il regolamento (CE) n. 1360/02 del 13 giugno 2002 della
Commissione, che adegua per la settima volta al progresso tecnico il
regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all'apparecchio di controllo
nel settore dei trasporti su strada;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, riguardante il
riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, e in particolare l'art. 2, comma 2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, ed in particolare, gli articoli 20 e 50,
relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici
provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 29, comma 2, come
modificato dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 34, relativo
alla facolta' da parte del Ministero delle attivita' produttive di
avvalersi degli uffici delle camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca
norma di attuazione delle statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle camere di
commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali
metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle camere di
commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali
metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana
concernente il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni
e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il
riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la
Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre
valdoªtaine des entreprises et des activites liberales;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente
norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna per
il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei
compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante
attuazione della direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e in
particolare l'art. 8, comma 2;
Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361, contenente
disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio
del 24 settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n. 3821/85
del Consiglio, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada, in particolare l'art. 3, comma 8;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio
1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli
uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a
decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'art. 5, comma 2,
che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico
provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto
luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n.
532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
17 gennaio 2003 e 8 agosto 2003, recanti l'approvazione del nuovo
statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 gennaio 2004, recante regole tecniche per la formazione, la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
30 ottobre 2003 recante «Approvazione dello schema nazionale per la
valutazione e certificazione della sicurezza nel settore della
tecnologia dell'informazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del
decreto legislativo n. 10/2002»;
Vista la direttiva del Ministero per l'innovazione e le tecnologie
18 dicembre 2003, contenente «Linee guida in materia di
digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004»;
Vista la decisione della Commissione europea 14 luglio 2003,
relativa alla pubblicazione dei numeri di riferimento di norme
generalmente riconosciute relative a prodotti di firma elettronica
conformemente alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 175/45 del 15 luglio 2003;
Ravvisata la necessita' di assicurare gli standard di sicurezza e
di salvaguardia dell'ordine pubblico connessi all'attivita' di
rilascio e gestione delle carte tachigrafiche;
Esperita la procedura di consultazione prevista dall'art. 19 del
regolamento (CEE) n. 3821/85;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Adottano
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui:
a) all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445;
b) all'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende,
altresi', per:
a) «rilascio»: la consegna della carta tachigrafica;
b) «regolamento»: il regolamento (CEE) n. 3821/85 del 20 dicembre
1985 cosi' come integrato e modificato dal regolamento (CE) n.
2135/98 del 24 settembre 1998 e, da ultimo, dal regolamento (CE) n.
1360/02 del 13 giugno 2002;
c) «Ministero»: il Ministero delle attivita' produttive,
Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei
consumatori;
d) «camere di commercio»: le camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura e la camera valdostana delle imprese e
delle professioni;
e) «Unioncamere»: l'Unione nazionale delle camere di commercio;
f) «gestore del sistema informativo»: la societa' consortile
Infocamere S.c.p.a. costituita dalle camere di commercio ai sensi
dell'art. 2, comma 2, dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580;
g) «sistema informativo»: il sistema elettronico e telematico
delle camere di commercio;
h) «carte tachigrafiche» e solo «carta»: la carta del conducente,
la carta dell'officina, la carta dell'azienda e la carta di
controllo;
i) «dati amministrativi»: i dati richiesti per il rilascio delle
carte tachigrafiche e che possono essere oggetto di variazione ai
sensi dei regolamenti comunitari;
l) «residenza normale»: il luogo in cui una persona dimora
abitualmente, ossia durante almeno centottantacinque giorni all'anno,
per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona
che non abbia interessi professionali, per interessi personali che
rivelino stretti legami tra la persona in questione e il luogo in cui
essa abita.