IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998,
e  successive modificazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza  del  sig.  Stramiziri  Skender,  nato  a  Tirana
(Albania)   il   1° gennaio  1952,  cittadino  italiano,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  e  successive  modificazioni,  in combinato
disposto  con  l'art.  12  del  decreto  legislativo  n. 115/1992, il
riconoscimento   del  titolo  accademico  professionale  albanese  di
«Inxhinier  Mekanik  Teknollog»  conseguito  nel maggio  1974  presso
l'Universita'  di Tirana, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio
in Italia della professione di ingegnere;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nelle sedute
del 22 febbraio 2005 e 27 maggio 2005;
  Preso  atto  del  conforme  parere  scritto  dal rappresentante del
Consiglio nazionale di categoria;
  Ritenuto  che  il richiedente non abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere  -  Sezione  A  settore  industriale, come
risulta dai certificati prodotti, per cui appare necessario applicare
misure compensative;
  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig.  Stramiziri Skender, nato a Tirana (Albania) il 1° gennaio
1952,  cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  accademico
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  -  Sezione  A  settore  industriale  -  e
l'esercizio della professione in Italia.