IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig.ra Dragoi Rodica, nata a Calarasi (Romania) il 20 febbraio 1963, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale di «diploma de Inginer - profilul electric - specializarea Electromecanica» conseguito nel giugno 1986 presso la «Universitatea de Electrotehnica» di Craiova, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settori dell'informazione e industriale; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute del 22 febbraio 2005 e 27 maggio 2005; Preso atto dei pareri scritti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Ritenuto che la richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - Sezione A settore industriale dell'albo, per cui appare necessario applicare misure compensative; Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992; Ritenuto peraltro che non sussista alcuna corrispondenza tra la formazione accademica e professionale della richiedente e quella dell'ingegnere italiano - Sezione A settore dell'informazione, e che tali differenze non siano da misure compensative; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato dalla Questura di Rieti in data 7 marzo 2002 valido fino al 7 marzo 2006; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Dragoi Rodica, nata a Calarasi (Romania) il 20 febbraio 1963, cittadina rumena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.