IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig.ra Dragoi Rodica, nata a Calarasi (Romania)
il  20 febbraio 1963, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12  del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento
del titolo accademico professionale di «diploma de Inginer - profilul
electric  - specializarea Electromecanica» conseguito nel giugno 1986
presso  la  «Universitatea  de  Electrotehnica»  di  Craiova, ai fini
dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio in Italia della professione di
ingegnere - sezione A settori dell'informazione e industriale;
  Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nelle sedute
del 22 febbraio 2005 e 27 maggio 2005;
  Preso  atto  dei  pareri  scritti  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria;
  Ritenuto  che  la richiedente non abbia una formazione accademica e
professionale   completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della
professione  di  ingegnere - Sezione A settore industriale dell'albo,
per cui appare necessario applicare misure compensative;
  Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla
valutazione  di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e
da  un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale
in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato
oggetto  di  studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza
maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similari;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Ritenuto  peraltro  che  non  sussista alcuna corrispondenza tra la
formazione  accademica  e  professionale  della  richiedente e quella
dell'ingegnere  italiano - Sezione A settore dell'informazione, e che
tali differenze non siano da misure compensative;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e
successive  modificazioni,  e  14  e  39,  comma  7  del  decreto del
Presidente  della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni,
per  cui  la  verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di
ingresso  nel  territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non e' richiesta
per  i  cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
per  motivi  familiari  rilasciato  dalla Questura di Rieti in data 7
marzo 2002 valido fino al 7 marzo 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla sig.ra Dragoi Rodica, nata a Calarasi (Romania) il 20 febbraio
1963,  cittadina  rumena,  e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
ingegneri  -  Sezione  A  settore  industriale  - e l'esercizio della
professione  in  Italia  fatta  salva  la  perdurante  validita'  del
permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.