Alla  Societa'  di distribuzione di gas
                              negli edifici civili;
                              Ai  costruttori  di raccordi a pressare
                              per   reti  di  adduzione  di  gas  per
                              edifici civili;
                              Agli importatori di raccordi a pressare
                              per   reti  di  adduzione  di  gas  per
                              edifici civili
                              Agli  installatori di reti di adduzione
                              di gas negli edifici civili
                              All'UNI
  In  relazione  alla  realizzazione  di  reti  di  adduzione  di gas
combustibile per usi domestici negli edifici civili si ricorda che la
normativa  tecnica  italiana di riferimento per i raccordi a pressare
e'  costituita  dalla  norma UNI 11065 mentre la specifica tecnica di
installazione  UNI  TS  11147 (emanata nel febbraio 2005 e valida per
tre  anni)  prevede  che  tali  raccordi  si  possano installare solo
all'esterno degli edifici.
  Inoltre le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
6 dicembre 1991, n. 447 consentono di utilizzare anche norme tecniche
emesse  da  organismi di normalizzazione di cui all'Allegato II della
direttiva 98/34/CE. In tale contesto e' possibile utilizzare la norma
belga  NBN  D  51-003,  nella  versione  del febbraio 2005, anche per
installazioni  all'interno degli edifici purche' venga dimostrato che
e' possibile raggiungere un livello di sicurezza equivalente.
  Per  quanto concerne gli impianti di adduzione realizzati prima del
mese di febbraio 2005 la loro idoneita' e' connessa all'effettuazione
delle  verifiche  previste  dalla norma UNI 11137-1 relativa a «Linea
guida per la verifica e per il ripristino della tenuta degli impianti
interni   in   esercizio».   Inoltre   al  fine  di  consentire  agli
utilizzatori  di  verificare  il  mantenimento  delle  condizioni  di
sicurezza  tali  impianti dovranno essere sottoposti ogni cinque anni
alla verifica suindicata.
  Infine, sempre per quanto concerne i raccordi a pressare utilizzati
anteriormente  al  febbraio  2005,  appare  necessario,  tenuto conto
dell'azione  di  vigilanza  demandata  al  Ministero  delle attivita'
produttive  dalla  legge n. 1083/1971 che i produttori italiani o gli
importatori  di  tali prodotti inviino all'Ispettorato tecnico - Uff.
F2  di  detto  Ministero,  una  dichiarazione  di aspettativa di vita
prevista   della   guarnizione   utilizzata,   dedotta   dalle  prove
effettuate, al fine di poter effettuare un monitoraggio.
    Roma, 27 luglio 2005
                     Il direttore generale dello
                sviluppo produttivo e competitivita'
                                Goti