L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 7 luglio 2005;
  Visti:
    la direttiva n. 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 settembre 2001;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed, in particolare,
l'art. 3, commi 3 e 6, nonche' l'art. 5;
    il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
    l'art.  5 della delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il  gas  (di  seguito:  l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante
disposizioni  generali  in  materia  di  svolgimento dei procedimenti
istruttori   per   la  formazione  dei  provvedimenti  di  competenza
dell'Autorita';
    l'allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003,
n. 168/03, come successivamente modificata ed integrata;
    la  deliberazione dell'Autorita' 23 febbraio 2005, n. 34/05, come
successivamente modificata ed integrata;
    la  lettera  della  societa'  Gestore  della rete di trasmissione
nazionale  S.p.a.  (di  seguito:  il  Gestore  della  rete)  in  data
12 maggio  2005  (prot.  Autorita'  n.  011660 del 18 maggio 2005, di
seguito: lettera del 12 maggio 2005).
  Considerato che:
    nel  corso  dell'anno  2005,  varie  associazioni  di categoria e
diversi   soggetti   interessati  hanno  rappresentato  all'Autorita'
l'esigenza  di  pervenire  alla  definizione di un quadro certo circa
l'accesso  alle  reti  ed  alle  condizioni  di immissione di energia
elettrica  nelle reti con obbligo di connessione di terzi da parte di
impianti  di  produzione  di  energia elettrica da fonte rinnovabile,
quale  quelle eolica e da biomasse; cio' a seguito della formulazione
da  parte del Gestore della rete e di alcuni esercenti il servizio di
distribuzione  di  energia  elettrica di alcune osservazioni tecniche
preliminari alla connessione di detti impianti alle reti;
    successivamente  al  chiarimento  da parte del Gestore della rete
che   le  maggiori  problematiche  per  l'operativita'  dei  predetti
impianti  risiede  nel servizio di dispacciamento erogato ai medesimi
piuttosto  che  nel  servizio di connessione alle reti con obbligo di
connessione  di terzi, come invece era stato inizialmente manifestato
dal medesimo Gestore;
    le  problematiche  sollevate  dal Gestore della rete e comunicate
alle  imprese  distributrici  deputete  alla connessione dei predetti
impianti  di  produzione  possono essere ricondotte alle attribuzioni
intestate  al  Gestore  della  rete  di  cui  all'art.  3 del decreto
legislativo   n.   79/1999  quanto  alla  garanzia  di  sicurezza  di
funzionamento  del  sistema  elettrico  nazionale,  al  perseguimento
dell'efficienza  e  del  minor costo del servizio; tali problematiche
incidono  sulle  modalita' di dispacciamento dei predetti impianti in
situazioni  non ordinarie di gestione del sistema elettrico nazionale
in   talune   zone   particolarmente   affette   da   rigidita'   nel
dispacciamento,  quali quelle caratterizzate da limitate possibilita'
di  esportazione  dell'energia  elettrica prodotta nella zona e dalla
presenza  di  specifici  impianti  da  fonti  non  rinnovabili cui e'
conferito un certo grado di priorita' di dispacciamento;
    in  particolare,  il  Gestore della rete avrebbe rappresentato la
necessita' di:
      a) definire,   in   via   transitoria,  limiti  massimi  zonali
all'energia  elettrica  immessa  da  unita'  di  produzione  da fonte
rinnovabile;
      b) introdurre,  conseguentemente,  misure  transitorie  per  il
controllo  del livello complessivo di produzione di energia elettrica
da  fonte  rinnovabile, ai fini della salvaguardia della sicurezza di
funzionamento  del  sistema  elettrico e del perseguimento dei minimi
costi del servizio, in particolare nelle zone Sicilia e Sardegna;
    le  predette  misure,  a detta del Gestore della rete, potrebbero
essere   parzialmente   o   completamente  rimosse  in  seguito  alla
realizzazione  di  determinati  sviluppi  della  rete di trasmissione
nazionale,  quali  il  collegamento  tra la Sardegna e la Corsica, il
nuovo  collegamento tra la Sardegna e il Continente, nonche' la linea
elettrica a 400 kV Sorgente-Rizziconi;
    i  predetti  sviluppi  di  rete,  al  fine della loro attuazione,
necessitano  di  essere  ulteriormente definiti, da parte del Gestore
della   rete,   dal  punto  di  vista  della  loro  caratterizzazione
tecnico-operativa;
    le  misure  proposte  del Gestore della rete di cui ai precedenti
alinea  necessitano  di  essere  analizzate  e inquadrate nell'ambito
delle   condizioni   per   l'erogazione   del  pubblico  servizio  di
dispacciamento ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo
n. 79/1999;
  Ritenuto   che  sia  necessario  avviare  un  procedimento  per  la
formazione  di  provvedimenti  aventi  ad  oggetto  condizioni per la
gestione  della  priorita'  di dispacciamento relativa ad impianti di
produzione  da  fonti  rinnovabili  in  situazioni  di criticita' del
sistema elettrico nazionale;
                              Delibera:
  1. Di   avviare   un  procedimento  ai  fini  della  formazione  di
provvedimenti  aventi  ad  oggetto  condizioni  per la gestione della
priorita'  di  dispacciamento  relativa  ad impianti di produzione da
fonti  rinnovabili  in situazioni di criticita' del sistema elettrico
nazionale.
  2. Di  conferire  mandato  al  direttore  della  direzione  energia
elettrica  dell'Autorita'  di dar corso agli adempimenti di carattere
procedurale,    amministrativo   e   organizzativo   necessari   allo
svolgimento  delle  attivita'  attinenti  il procedimento in oggetto,
comprendenti  anche  l'organizzazione  di  opportuni incontri con gli
esercenti   i   servizi  di  trasmissione,  di  dispacciamento  e  di
distribuzione  dell'energia  elettrica,  gli  operatori  e le diverse
associazioni  di  categoria  interessati  alla  produzione di energia
elettrica  da  fonte rinnovabile, nonche' la predisposizione di uno o
piu'   documenti   per   la   consultazione   relativi   al  medesimo
procedimento.
  3. Di  tenere conto, nella formazione dei provvedimenti in esito al
procedimento di cui al punto 1, delle esigenze generali di:
    a) coordinamento    dei   diversi   livelli   di   priorita'   di
dispacciamento,  e  le modalita' di gestione della medesima, relativi
alle  differenti  fonti di produzione di energia elettrica nelle zone
in  cui il dispacciamento presenta caratteristiche di rigidita' nella
gestione del sistema elettrico nazionale;
    b)   introduzione  di  gradi di flessibilita' nella produzione di
energia  elettrica  da  fonte  rinnovabile,  mediante  l'utilizzo  di
strumenti  installati dall'esercente e di modalita' innovative per la
modulabilita' della predetta produzione.
  4.  Di  trasmettere  copia  del presente provvedimento al Ministero
delle  attivita' produttive, al Ministero per la tutela dell'ambiente
e del territorio ed al Gestore della rete.
  5. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
    Milano, 7 luglio 2005
                                                 Il presidente: Ortis