L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 12 luglio 2005;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto  legislativo  16 marzo  1999, n. 79/1999 (di seguito:
decreto legislativo n. 79/1999);
    il   decreto-legge  18 febbraio  2003,  n.  25,  convertito,  con
modificazioni, in legge 17 aprile 2003, n. 83;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  26 gennaio 2000, come
modificato  con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001;
    il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 agosto 2004;
    il  decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 marzo 2005;
    decreto  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il  Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2005
(di seguito: decreto 22 giugno 2005);
  Viste:
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di   seguito:   l'Autorita)   30 gennaio   2004,   n.   5/04,   come
successivamente  modificata e integrata (di seguito: deliberazione n.
5/04);
    il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di
trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica
-  periodo  di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione, n.
5/04,  come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo
integrato);
    la deliberazione dell'Autorita' 9 maggio 2005, n. 86/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 6 giugno 2005, n. 101/05;
    la  deliberazione  dell'Autorita' 28 giugno 2005, n. 133/2005 (di
seguito: deliberazione n. 133/05);
  Considerato che:
    il  decreto 22 giugno 2005, prevede, tra l'altro, disposizioni in
materia di modalita' di rimborso dei costi non recuperabili;
    le  tempistiche del rimborso dei costi non recuperabili di cui al
precedente   alinea   rendono  transitoriamente  disponibili  risorse
finanziarie inutilizzate nel conto di gestione di cui all'art. 71 del
testo  integrato,  finanziato  dalla  componente  tariffaria  A6  (di
seguito: conto A6);
    con deliberazione n. 133/05 l'elemento VE e' stato fissato pari a
zero;
  Ritenuto  opportuno  dare disposizioni alla Cassa conguaglio per il
settore elettrico:
    per  l'erogazione  dei  rimborsi  dei  costi non recuperabili, in
coerenza  con  le  disposizioni  del  decreto  22 giugno  2005  e con
l'obiettivo  di  minimizzazione  dell'onere  dovuto  alla maturazione
degli  interessi  di  cui  all'art.  3, comma 5, del medesimo decreto
22 giugno 2005;
    per  l'utilizzo  temporaneo  delle  disponibilita' del conto A6 a
parziale  copertura degli oneri gravanti sul conto per nuovi impianti
da  fonti  rinnovabili  e  assimilate,  di  cui all'art. 61 del testo
integrato;
    per  l'attivazione  delle procedure finalizzate alla chiusura del
conto  oneri  per  certificati  verdi  di  cui  all'art. 69 del testo
integrato;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1.   Ai   fini   del  presente  provvedimento,  si  applicano  le
definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A alla
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
30 gennaio   2004,   n.   5/04   e  sue  successive  modificazioni  e
integrazioni   (di  seguito  richiamato  come  il  testo  integrato),
integrato come segue:
    conto  A3  e'  il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e
assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3;
    conto   A6  e'  il  conto  per  la  reintegrazione  alle  imprese
produttrici-distributrici  dei  costi  sostenuti  per  l'attivita' di
produzione  di  energia elettrica nella transizione, alimentato dalla
componente tariffaria A6.