L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 12 luglio 2005; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, in legge 17 aprile 2003, n. 83; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, come modificato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 aprile 2001; il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 agosto 2004; il decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 marzo 2005; decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 2005 (di seguito: decreto 22 giugno 2005); Viste: la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04); il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 9 maggio 2005, n. 86/05; la deliberazione dell'Autorita' 6 giugno 2005, n. 101/05; la deliberazione dell'Autorita' 28 giugno 2005, n. 133/2005 (di seguito: deliberazione n. 133/05); Considerato che: il decreto 22 giugno 2005, prevede, tra l'altro, disposizioni in materia di modalita' di rimborso dei costi non recuperabili; le tempistiche del rimborso dei costi non recuperabili di cui al precedente alinea rendono transitoriamente disponibili risorse finanziarie inutilizzate nel conto di gestione di cui all'art. 71 del testo integrato, finanziato dalla componente tariffaria A6 (di seguito: conto A6); con deliberazione n. 133/05 l'elemento VE e' stato fissato pari a zero; Ritenuto opportuno dare disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico: per l'erogazione dei rimborsi dei costi non recuperabili, in coerenza con le disposizioni del decreto 22 giugno 2005 e con l'obiettivo di minimizzazione dell'onere dovuto alla maturazione degli interessi di cui all'art. 3, comma 5, del medesimo decreto 22 giugno 2005; per l'utilizzo temporaneo delle disponibilita' del conto A6 a parziale copertura degli oneri gravanti sul conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'art. 61 del testo integrato; per l'attivazione delle procedure finalizzate alla chiusura del conto oneri per certificati verdi di cui all'art. 69 del testo integrato; Delibera: Art. 1. Definizioni 1.1. Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'art. 1 del testo integrato, allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modificazioni e integrazioni (di seguito richiamato come il testo integrato), integrato come segue: conto A3 e' il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, alimentato dalla componente tariffaria A3; conto A6 e' il conto per la reintegrazione alle imprese produttrici-distributrici dei costi sostenuti per l'attivita' di produzione di energia elettrica nella transizione, alimentato dalla componente tariffaria A6.