IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
  Vista   la  legge  9 gennaio  1991,  n.  10,  recante:  «Norme  per
l'attuazione  del  Piano  energetico  nazionale  in  materia  di  uso
razionale  dell'energia,  di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia»;
  Vista  la  legge  5 agosto  1978, n. 457, e successive modifiche ed
integrazioni,  recante le norme relative all'edilizia residenziale ed
in  particolare  l'art.  2, lettera f), che prevede, fra l'altro, che
parte  dei  finanziamenti  statali  siano  destinati ad iniziative di
ricerca,   studi   e   sperimentazione   nel   settore  dell'edilizia
residenziale  nonche'  l'art.  3,  lettera l), che attribuisce all'ex
C.E.R.,  le  cui competenze sono attualmente in carico alla Direzione
generale  per  l'edilizia  residenziale  e  le  politiche  urbane  ed
abitative,  la  competenza  in  materia  di modalita' di espletamento
delle procedure per l'abilitazione preventiva di prodotti e materiali
da  porre  a  disposizione  dei  soggetti  che attuano i programmi di
edilizia residenziale;
  Vista  la legge 9 gennaio 1991, n. 10, e, in particolare, l'art. 4,
comma  2,  il  quale  prevede che mediante decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro delle
attivita'  produttive,  sono adottate norme regolamentari finalizzate
all'uso  razionale  dell'energia  al  cui rispetto e' condizionato il
rilascio  delle  autorizzazioni  e  la  concessione e l'erogazione di
finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche;
  Vista   la  direttiva  2002/91/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia,
da  recepirsi entro il 4 gennaio 2006, ed in particolare l'art. 1 che
enuncia  l'obiettivo  di  «promuovere il miglioramento del rendimento
energetico  degli  edifici,  tenendo  conto delle condizioni locali e
climatiche esterne, nonche' delle prescrizioni per quanto riguarda il
clima  degli  ambienti  interni  e  l'efficacia  sotto il profilo dei
costi»;
  Vista  l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti  della  Commissione per la redazione del «Testo unico della
normativa tecnica», con il compito di armonizzare e razionalizzare la
vigente  normativa tecnica relativa alle costruzioni ed agli elementi
costruttivi,  tenendo  conto  anche  delle  norme  emanate  da  altri
organismi di legislazione tecnica e dei cosiddetti eurocodici;
  Visto   il   ripristino  del  «Laboratorio  tipologico  nazionale»,
nell'ambito   del   «Centro   per   lo  sviluppo  del  settore  delle
costruzioni»  di  Catanzaro,  con competenze distintive nella ricerca
nel  settore  delle  costruzioni  ed  in  particolare  in  materia di
qualita' dei prodotti costruiti e di efficienza dei relativi processi
produttivi;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori pubblici,
massimo organo tecnico consultivo dello Stato, reso in data 15 giugno
2005, n. 106/05;
  Considerate  le  caratteristiche climatiche del territorio italiano
che sono all'origine di esigenze oltre che di riscaldamento invernale
anche  di  raffrescamento  estivo,  e  che proprio queste ultime sono
state  all'origine  delle  piu' recenti punte di domanda energetica e
l'importanza  che  ai  fini  del  rendimento energetico degli edifici
hanno sia le strutture orizzontali, sia le strutture verticali opache
e trasparenti, sia gli impianti di climatizzazione;
  Considerato che il settore residenziale e terziario e' responsabile
di  rilevanti  consumi  finali  di energia, gran parte dei quali sono
imputabili  alla scarsa efficienza energetica del patrimonio edilizio
esistente;
  Considerata  l'importanza  per  il  prodotto interno lordo italiano
della  filiera  edile  e  le tipicita' economiche, architettoniche ed
ambientali  del  modello  costruttivo  italiano ed in particolare dei
metodi  di costruzione, dei materiali e delle professionalita' che lo
caratterizzano;
  Ritenuto  percio'  che  i regolamenti di attuazione dei commi 1 e 2
dell'art.  4  della  legge 9 gennaio 1991, n. 10, debbano coinvolgere
l'intero  edificio  da intendersi come sistema integrato di strutture
ed   impianti  e,  tenere  conto  delle  specificita'  geografiche  e
climatiche, nonche' del benessere degli occupanti;
  Ritenuto  che,  in  coerenza  con  le  indicazioni  della direttiva
2002/91/CE  e  con  quelle  del  decreto 113/A4/30/15 di nomina della
commissione  per  la  redazione  del  «Testo  unico  della  normativa
tecnica»,  nella redazione dei suddetti regolamenti si dovra' seguire
il  piu'  moderno  approccio  regolamentare  di  tipo prestazio-nale,
anziche'  di  tipo  prescrittivo e la scelta delle misure da proporre
dovra'   tener   conto  del  loro  impatto  economico,  ambientale  e
socio/culturale;
  Ritenuto  che  e'  necessario, coerentemente con le raccomandazioni
comunitarie  in  tema  di  qualita'  della  regolamentazione,  tenere
attentamente  conto  delle  conseguenze  sistemiche  delle  soluzioni
proposte   in  termini  di  costi  e  benefici,  ponendo  particolare
attenzione   alle   loro   ripercussioni   sulla  realta'  economica,
ambientale ed industriale del Paese;
  Ritenuto  che,  inoltre, ai sensi di quanto previsto in particolare
dagli  articoli 2  e 3 della su citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, procedere alla revisione
della  sperimentazione  in  particolare  in  materia  di qualita' dei
prodotti  costruiti e di efficienza dei relativi processi produttivi,
nonche'  delle  tipologie  nel  settore  dell'edilizia  residenziale,
avvalendosi anche dell'attivita' del Laboratorio tipologico nazionale
anzidetto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Ambito di intervento
  1.    Il    presente   decreto   definisce   i   criteri   generali
tecnico-costruttivi  e  le  tipologie  per l'edilizia sovvenzionata e
convenzionata  nonche'  per  l'edilizia  pubblica  e  privata,  anche
riguardo  alla  ristrutturazione  degli edifici esistenti, al fine di
favorire ed incentivare l'uso razionale dell'energia, il contenimento
dei consumi di energia nella produzione o nell'utilizzo di manufatti.
  2. Il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione
ed  a  quelli  esistenti  oggetto  di  interventi di ristrutturazione
importanti,   come  di  seguito  precisato,  dotati  di  impianti  di
riscaldamento e/o climatizzazione.