IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme relative all'edilizia residenziale ed in particolare l'art. 2, lettera f), che prevede, fra l'altro, che parte dei finanziamenti statali siano destinati ad iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale nonche' l'art. 3, lettera l), che attribuisce all'ex C.E.R., le cui competenze sono attualmente in carico alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche urbane ed abitative, la competenza in materia di modalita' di espletamento delle procedure per l'abilitazione preventiva di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi di edilizia residenziale; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, il quale prevede che mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, sono adottate norme regolamentari finalizzate all'uso razionale dell'energia al cui rispetto e' condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche; Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico in edilizia, da recepirsi entro il 4 gennaio 2006, ed in particolare l'art. 1 che enuncia l'obiettivo di «promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonche' delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi»; Vista l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della Commissione per la redazione del «Testo unico della normativa tecnica», con il compito di armonizzare e razionalizzare la vigente normativa tecnica relativa alle costruzioni ed agli elementi costruttivi, tenendo conto anche delle norme emanate da altri organismi di legislazione tecnica e dei cosiddetti eurocodici; Visto il ripristino del «Laboratorio tipologico nazionale», nell'ambito del «Centro per lo sviluppo del settore delle costruzioni» di Catanzaro, con competenze distintive nella ricerca nel settore delle costruzioni ed in particolare in materia di qualita' dei prodotti costruiti e di efficienza dei relativi processi produttivi; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, reso in data 15 giugno 2005, n. 106/05; Considerate le caratteristiche climatiche del territorio italiano che sono all'origine di esigenze oltre che di riscaldamento invernale anche di raffrescamento estivo, e che proprio queste ultime sono state all'origine delle piu' recenti punte di domanda energetica e l'importanza che ai fini del rendimento energetico degli edifici hanno sia le strutture orizzontali, sia le strutture verticali opache e trasparenti, sia gli impianti di climatizzazione; Considerato che il settore residenziale e terziario e' responsabile di rilevanti consumi finali di energia, gran parte dei quali sono imputabili alla scarsa efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente; Considerata l'importanza per il prodotto interno lordo italiano della filiera edile e le tipicita' economiche, architettoniche ed ambientali del modello costruttivo italiano ed in particolare dei metodi di costruzione, dei materiali e delle professionalita' che lo caratterizzano; Ritenuto percio' che i regolamenti di attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, debbano coinvolgere l'intero edificio da intendersi come sistema integrato di strutture ed impianti e, tenere conto delle specificita' geografiche e climatiche, nonche' del benessere degli occupanti; Ritenuto che, in coerenza con le indicazioni della direttiva 2002/91/CE e con quelle del decreto 113/A4/30/15 di nomina della commissione per la redazione del «Testo unico della normativa tecnica», nella redazione dei suddetti regolamenti si dovra' seguire il piu' moderno approccio regolamentare di tipo prestazio-nale, anziche' di tipo prescrittivo e la scelta delle misure da proporre dovra' tener conto del loro impatto economico, ambientale e socio/culturale; Ritenuto che e' necessario, coerentemente con le raccomandazioni comunitarie in tema di qualita' della regolamentazione, tenere attentamente conto delle conseguenze sistemiche delle soluzioni proposte in termini di costi e benefici, ponendo particolare attenzione alle loro ripercussioni sulla realta' economica, ambientale ed industriale del Paese; Ritenuto che, inoltre, ai sensi di quanto previsto in particolare dagli articoli 2 e 3 della su citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, procedere alla revisione della sperimentazione in particolare in materia di qualita' dei prodotti costruiti e di efficienza dei relativi processi produttivi, nonche' delle tipologie nel settore dell'edilizia residenziale, avvalendosi anche dell'attivita' del Laboratorio tipologico nazionale anzidetto; Decreta: Art. 1. Ambito di intervento 1. Il presente decreto definisce i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, al fine di favorire ed incentivare l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione o nell'utilizzo di manufatti. 2. Il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione ed a quelli esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione importanti, come di seguito precisato, dotati di impianti di riscaldamento e/o climatizzazione.