LA COMMISSIONE DI GARANZIA
  Visto  l'art.  5  del  C.C.N.L.  delle Imprese private operanti nel
settore  della  distribuzione  del  recapito  e  dei servizi postali,
siglato  in  data  4 aprile  2002  e pervenuto in Commissione in data
24 marzo  2005,  relativo  alla  Regolamentazione  dell'esercizio del
diritto    di    sciopero   e   dell'erogazione   delle   prestazioni
indispensabili, nel settore della distribuzione e del recapito.
  Visti i pareri favorevoli espressi dalle associazioni degli utenti,
Federconsumatori (pervenuto in data 6 maggio 2005) e Unione Nazionale
Consumatori (pervenuto in data 12 maggio 2005);
  Considerato  che  il suddetto art. 5 contiene un rinvio recettizio,
per   quanto   di   interesse   del  settore,  alla  Regolamentazione
provvisoria  emanata dalla Commissione di garanzia (Del. n. 02/37 del
7 marzo 2002) per il settore del servizio postale;
  Considerato  che  nello  stesso  e',  altresi', prevista una idonea
disciplina  relativa alle procedure di raffreddamento e conciliazione
delle  controversie  collettive,  in  attuazione  dell'art.  2  L. n.
146/12990   e   successive   modifiche,  articolata  su  tre  livelli
(Aziendale, Territoriale, Nazionale);
  Considerato  che  la  esatta  interpretazione  di  cui alla fase di
apertura  dell'art.  l  dell'Accordo  in questione, non pregiudica le
competenze  della  Commissione, riguardando esclusivamente i rapporti
tra le parti;
  Considerato  che  l'obbligo  di  convocazione  previsto dall'art. 2
lett.A)  comma 3, va inteso nel senso che la convocazione deve essere
in  una  data  compresa nel termine di «due giorni», non bastando che
entro   tale   termine  si  proceda  ad  una  convocazione  per  data
successiva;
                            Valuta idonea
  La  Regolamentazione  dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  e
dell'erogazione  delle  prestazioni indispensabili, nel settore della
distribuzione  e  del  recapito,  contenuta  nell'art. 5 del C.C.N.L.
delle  Imprese  private  operanti nel settore della distribuzione del
recapito e dei servizi postali:
    Dispone   la   comunicazione   della   presente   delibera   alle
organizzazioni  sindacali  SLC CGIL, SLP CISL, UILTRASPORTI, UILPOST,
alla  FISE, al Ministro delle comunicazioni, nonche' la trasmissione,
ai  sensi  dell'art.  13  lettera  n),  L.  n.  146/1990 e successive
modificazioni,  ai  Presidenti  delle  Camere  e  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri.
  Dispone  altresi',  la  pubblicazione dell'Accordo e della presente
delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 28 giugno 2005
                                               Il presidente: Martone