IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n.
286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Kamogawa  Paula  Baptista, nata il
27 ottobre  1973 a San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, diretta
ad  ottenere,  ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12
del  decreto  legislativo  n.  11/1992,  il riconoscimento del titolo
professionale  di  «Engenheiro  Civil»  conseguito in Brasile in data
23 agosto   2002   presso  l'«Universidade  de  Sao  Paulo  -  Escola
Politecnica»  (Brasile)  e rilasciato in data 14 ottobre 2002 ai fini
dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di
«ingegnere»;
  Preso  atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Conselho
Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  de  Sao  Paulo»
(Brasile) dal 23 agosto 2002;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nella seduta
del 28 aprile 2005;
  Considerato il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di
categoria nella seduta sopra indicata;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «ingegnere  - settore civile ambientale» e quella di
cui  e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le
misure compensative;
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
  Visto  l'art.  6  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti   gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e
successive  modifiche  e  14  e 39 comma 7 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  394/1999  e  successive  modifiche, per cui la
verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel
territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n.
286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso
di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o
per motivi familiari;
  Considerato   che  la  sig.ra  Kamogawa  possiede  un  permesso  di
soggiorno  rilasciato  dalla questura di Bari in data 26 giugno 2003,
rinnovato in data 4 giugno 2004 con validita' fino al 30 giugno 2006,
per motivi familiari;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra Kamogawa Paula Baptista, nata il 27 ottobre 1973 a San
Paolo  (Brasile),  cittadina  brasiliana,  e'  riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  «ingegneri»  sezione A - settore civile ambientale e
l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.