IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza della sig.ra Kamogawa Paula Baptista, nata il 27 ottobre 1973 a San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 11/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Engenheiro Civil» conseguito in Brasile in data 23 agosto 2002 presso l'«Universidade de Sao Paulo - Escola Politecnica» (Brasile) e rilasciato in data 14 ottobre 2002 ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di «ingegnere»; Preso atto che la richiedente risulta essere iscritta al «Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Sao Paulo» (Brasile) dal 23 agosto 2002; Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 28 aprile 2005; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore civile ambientale» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche; Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la sig.ra Kamogawa possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Bari in data 26 giugno 2003, rinnovato in data 4 giugno 2004 con validita' fino al 30 giugno 2006, per motivi familiari; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Kamogawa Paula Baptista, nata il 27 ottobre 1973 a San Paolo (Brasile), cittadina brasiliana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.