IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 c.d. «legge obiettivo», che
all'art.  1,  ha stabilito che le inrastrutture pubbliche e private e
gli  insediamenti  strategici e di preminente interesse nazionale, da
realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano
individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i
criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo,
demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima
applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre
2001;
  Vista  la  legge  1° agosto  2002 n. 166, che, all'art. 13, oltre a
recare  modifiche  al  menzionato  art.  1  della  legge n. 443/2001,
autorizza  limiti  d'impegno  quindicennali per la progettazione e la
realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo
Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002  n. 190, attuativo
dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
  Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001,
come  modificata dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del
decreto  legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilita'
dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo
Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo'
in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  espropriazioni per pubblica utilita',
nella  stesura  conseguente  alle modifiche introdotte con il decreto
legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria per il 2003),
che,   agli   articoli 60  e  61,  istituisce,  presso  il  Ministero
dell'economia  e  delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS),
da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate
sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e
che prevede la possibilita' di una diversa allocazione delle relative
risorse;
  Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»,
secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di
investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di
progetto (CUP);
  Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in
particolare:
    il comma 128 che rifinanzia il FAS;
    il  comma  130  che, a parziale modifica del citato art. 60 della
legge  n.  289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse
per  le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di
accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo
economico  del  Mezzogiorno,  tramite  lo  spostamento  di risorse da
interventi  con  capacita' di spesa diluita nel tempo a interventi in
grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo,
stabilisce  di  dare  priorita'  nel 2004 agli interventi nei settori
relativi   a   sicurezza,   trasporti,   ricerca,   acqua  e  rischio
idrogeologico;
    i  commi  134  e  seguenti,  ai  sensi dei quali, la richiesta di
assegnazione  di  risorse  a  questo  Comitato, per le infrastrutture
strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante
dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle
concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere
corredata  da  un'analisi  costi-benefici  e  da  un piano economico-
finanziario  redatto  secondo  lo  schema  tipo  approvato  da questo
Comitato;
  Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003
di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia e il Ministro delle
infrastrutture  e  dei trasporti, come integrato dal decreto 8 giugno
2004,  con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5,
del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato
di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
  Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n.
51/2002  S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte
richiamato  art.  1  della  legge  n. 443/2001, ha approvato il primo
programma   delle  infrastrutture  strategiche,  che  all'allegato  3
include,  nell'ambito  degli  interventi per l'emergenza idrica nella
Regione   Basilicata  la  «Conturizzazione  completa  utenze  civili,
industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita»;
  Viste  le  delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n.
87/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004),
con  le  quali  questo  Comitato,  ai  sensi dell'art. 11 della legge
16 gennaio  2003,  n. 3, ha, rispettivamente, definito il sistema per
l'attribuzione  del  CUP  ed  ha  stabilito  che  il  CUP deve essere
riportato  su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi a
progetti  d'investimento  pubblico,  e  deve  essere utilizzato nelle
banche dati interessate ai suddetti progetti;
  Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n.
248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro,
indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto
che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a
svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi
inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;
  Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n.
230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo
di  piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma
140, della legge n. 350/2003;
  Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n.
254/2004),  con  la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per
le   aree  sottoutilizzate  recate  dalla  legge  n.  350/2003  (come
modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella
legge  30 luglio  2004,  n.  191)  riservando,  al  punto F.2.1 della
«tabella impieghi», 1.130 Meuro all'accelerazione del programma delle
infrastrutture  strategiche  e,  al successivo punto F.2.2, 288 Meuro
alla «sicurezza», di cui 31 Meuro a fini di tutela dell'accelerazione
di detto programma;
  Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 21 (Gazzetta Ufficiale n.
275/2004),  con  la  quale questo Comitato finalizza i 1.130 Meuro di
cui al menzionato punto F.2.1 della delibera n. 19/2004 - al netto di
23 Meuro destinati alla premialita' - ed ulteriori 200 Meuro, posti a
disposizione  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti a
valere sulle risorse recate dalla legge n. 350/2003 a rifinanziamento
dell'art.  13  della  legge  n. 166/2002, destinando detti importi al
finanziamento  -  secondo  l'ordine di graduatoria - degli interventi
inclusi  nell'allegato  elenco  «A»  e  prevedendo che l'assegnazione
delle risorse ai singoli interventi venga disposta da questo Comitato
stesso  con  delibere  adottate ai sensi della legge n. 443/2001, che
definiscano, tra l'altro, il termine massimo per l'aggiudicazione dei
lavori, decorso il quale l'intervento s'intende definanziato, nonche'
tempi e modalita' di erogazioni;
  Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la
Corte  Costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n.
443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama
all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola Regione ai
fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche
interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'Intesa
possa,  anche,  essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata
unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi
all'opera  sono  da  considerarsi  inefficaci finche' l'intesa non si
perfezioni;
  Vista  la  nota  n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il
coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal
Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
  Vista  la  nota  17 giugno  2004, n. 382, con la quale il Ministero
delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la
relazione   istruttoria   sulla   «Conturizzazione   utenze   civili,
industriali,  agricole  e misurazione dell'acqua fornita», proponendo
l'approvazione  in  linea tecnica del progetto definitivo dell'opera,
con  prescrizioni,  e l'assegnazione del finanziamento a carico delle
disponibilita' dei Fondi per le aree sottoutilizzate;
  Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere
programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della
suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere
successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di
finanziamento disponibili per ciascun intervento;
  Considerato  che  l'opera  di  cui  sopra  e'  compresa nell'intesa
generale  quadro  tra  Governo  e Regione Basilicata, sottoscritta il
20 dicembre 2002;
  Considerato  che  l'opera  di  cui sopra e' riportata al n. 7 della
graduatoria di cui al citato allegato «A» della delibera n. 21/2004;
  Ritenuto  che  la data per la cantierizzazione dell'opera, indicata
nella  relazione  sulla ricognizione degli interventi suscettibili di
accelerazione  effettuata  dall'Unita' di verifica degli investimenti
pubblici  (UVER)  del  Ministero dell'economia e delle finanze con la
collaborazione    dei   competenti   uffici   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei trasporti, deve essere aggiornata in relazione
ai  tempi occorsi per il perfezionamento dell'iter procedurale e che,
per  il  «profilo  della  spesa»  prevista per gli anni 2004-2005, e'
opportuno  far  riferimento  al  dato  cumulato  riportato nel citato
allegato «A»;
  Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti;
  Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle
finanze;

                             Prende atto

delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  ed in particolare, sotto l'aspetto
tecnico-procedurale:
  che   l'intervento   in  esame  consiste  nella  realizzazione  del
monitoraggio   attraverso   la   misurazione,   tramite  telelettura,
dell'approvvigionamento  primario  piu'  misurazione  di circa 40.000
utenze,   atte   a  rappresentare  lo  stato  della  distribuzione  e
dell'utilizzo  dell'acqua per usi potabili, irrigui ed industriali al
fine di ottimizzare l'adozione di provvedimenti gestionali;
  che   le   caratteristiche   tecniche  delle  principali  opere  da
realizzare sono in sintesi le seguenti:
    fornitura  e  trasporto  a pie' d'opera di strumenti di misura di
varie grandezze fisiche;
    installazione  dei  vari strumenti nelle opere di derivazione, di
accumulo,  di  regolazione e di distribuzione con possibilita' sia di
registrazione  in sito, sia di teletrasmissione dei dati ad un centro
di gestione e controllo locale (CCP);
    la  creazione  di  quattordici  centri  locali  (CCP) in grado di
gestire,  elaborare,  archiviare  e  trasferire  i  dati,  attraverso
l'esistente  rete regionale di trasmissione dati al Network Operating
Center (NOC);
    la  realizzazione del sopra citato NOC, costituito da una rete di
elaboratori,  da  apparati  di  rete, da periferiche e da software di
gestione e controllo dell'intero sistema;
    lo  svolgimento  di  un  corso  di  formazione  del personale che
gestira' il sistema;
  che trattandosi di interventi che non prevedono la realizzazione di
nuovi  manufatti  e l'impegno di nuove aree, come specificato da nota
28 gennaio  2004  n.  8/8002 del Presidente della Regione Basilicata,
per   l'intervento   in   oggetto  non  e'  necessario  acquisire  le
valutazioni  o  pareri  previsti  dagli  artt.  3  e  4  del  decreto
legislativo n. 190/2002 relativi a:
    compatibilita' ambientale;
    aspetti paesaggistici ed archeologici;
    localizzazione urbanistica;
    risoluzione di interferenze.
  Non  risulta  altresi'  necessaria  la procedura, dell'art. 4 dello
stesso  decreto,  finalizzata  all'ottenimento della dichiarazione di
pubblica utilita';
    che  in data 20 dicembre 2002 e' stata definita l'Intesa generale
quadro  tra  il  Governo  e  la Regione Basilicata che, nella sezione
«Programma   sistemi   idrici»,  individua  l'intervento  in  oggetto
confermandone la connotazione strategica;
    che   la  Regione  Basilicata  -  Dipartimento  infrastrutture  e
mobilita', con parere n. 349 del 26 aprile 2004, ai sensi della legge
n.  109/1994,  ha  espresso la conformita' del progetto definitivo in
oggetto, approvandolo in linea tecnica ed economica con prescrizioni;
  sotto l'aspetto attuativo:
    che  il  soggetto  aggiudicatore  e'  individuato  nella  Regione
Basilicata;
    che,  ai  sensi  della  delibera CIPE n. 143/2002, al progetto in
argomento e' stato assegnato il CUP G84E04000020001;
    che  sono  state predisposte dal Ministero delle infrastrutture e
trasporti le prescrizioni di cui all'allegato 1;
    che e' previsto che i lavori saranno oggetto di appalto integrato
e le forniture saranno oggetto di appalto con offerta dei prezzi, con
due distinti capitolati speciali di appalto, redatti con le modalita'
indicate  dal  decreto  del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e
dal  decreto  legislativo  n.  358/1992.  Il  tempo  previsto  per la
realizzazione  dell'intervento  risulta di 1.185 giorni dalla data di
efficacia della presente delibera;
  sotto l'aspetto finanziario:
    che  il  costo  complessivo  dell'intervento  proposto e' di Euro
59.514.725,    comprensivo   dell'IVA,   che   il   Ministero   delle
infrastrutture  e dei trasporti propone a valere sulle disponibilita'
del Fondo per le aree sottoutilizzate;
    che   la  scheda  di  sintesi  del  piano  economico-finanziario;
allegata    alla    relazione   istruttoria   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  non  evidenzia,  per  l'opera  in
argomento,   un   «potenziale   ritorno  economico»  derivante  dalla
gestione.

                              Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo.
  1.1  Ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 4 e dell'art. 16 del
decreto  legislativo  n.  190/2002, e' approvato, con le prescrizioni
proposte  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, il
progetto  definitivo  «Conturizzazione  utenze  civili,  industriali,
agricole  e  misurazione  dell'acqua fornita», per un importo di Euro
59.514.725, comprensivo di IVA.
  1.2  Ai  sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo
n.   190/2002,   l'importo   di   Euro  59.514.725,  sopra  indicato,
costituisce  il  limite  di spesa dell'intervento da realizzare ed e'
inclusivo degli oneri per opere di mitigazione ambientale.
  1.3  Le  prescrizioni  citate  al  punto  1.1,  cui e' condizionata
l'approvazione  del  progetto, sono riportate nell'allegato n. 1, che
forma parte integrante della presente delibera.
2. Concessione contributo.
  2.1  Per  la  realizzazione  dell'opera  di  cui al punto 1.1 viene
assegnato  alla  Regione  Basilicata  un  contributo  massimo di Euro
59.514.725,  comprensivo  di  IVA,  a valere sulle disponibilita' del
Fondo per le aree sottoutilizzate come segue:
    Euro 36.100.000 a valere sulle disponibilita' relative al 2005;
    Euro 23.414.725 a valere sulle disponibilita' relative al 2006;
  2.2  Il  contributo  definitivo verra' determinato, entro l'importo
massimo indicato al punto;
  2.1,   dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  in
relazione  agli  esiti  della  gara per l'affidamento dell'esecuzione
degli interventi. Al tal fine il soggetto aggiudicatore provvedera' a
trasmettere  al  suddetto Ministero, entro quindici giorni dalla data
di  aggiudicazione  definitiva dei lavori, il nuovo quadro economico:
il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti provvedera' a
comunicare  a  questo  Comitato  l'entita'  del contributo come sopra
quantificato.
  Le  economie realizzate, anche a seguito dei ribassi d'asta e, piu'
in generale, le economie relative agli interventi finanziati ai sensi
della  delibera  n.  21/2004,  unitamente  alle ulteriori risorse che
provengano  dalla  riallocazione  di  cui  all'art. 60 della legge n.
350/2003,  verranno  destinate da questo Comitato al finanziamento di
altri  interventi  inclusi  nel  citato  elenco  A,  con le modalita'
indicate al punto 1.1.5 della richiamata delibera.
  2.3  Il termine massimo per l'aggiudicazione definitiva dei lavori,
tenendo   conto   del  tempo  intercorso  dalla  presentazione  della
relazione  dell'UVER citata in premessa, e' fissato in sei mesi dalla
data  della  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della presente
delibera.   Entro  quindici  giorni,  dalla  data  di  aggiudicazione
definitiva,  il  soggetto  aggiudicatore procedera' alla consegna dei
lavori.  In  caso  di  mancato  rispetto di tali termini l'intervento
s'intende definanziato.
  2.4  Il contributo di cui al precedente punto 2.1 sara' corrisposto
al  soggetto  aggiudicatore, compatibilmente con le disponibilita' di
cassa   e  nei  limiti  degli  importi  annui  specificati  al  punto
richiamato, secondo le seguenti modalita':
    20%  quale  anticipazione  all'atto  dell'affidamento dei lavori,
punto 1.1.4 della citata delibera n. 21/2004;
    25%  su  dichiarazione  del  responsabile  unico del procedimento
(RUP) dell'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto anticipato;
    25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80%
di quanto anticipato con le precedenti due rate;
    25% su dichiarazione del RUP dell'avvenuta utilizzazione dell'80%
di quanto anticipato con le precedenti tre rate;
    5%  su dichiarazione del RUP dell'avvenuta ultimazione dei lavori
ivi comprese le operazioni di collaudo dell'opera.
3. Clausole finali.
  3.1  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera'
ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei
documenti    attinenti   al   progetto   definitivo   dell'intervento
«Conturizzazione  utenze  civili, industriali, agricole e misurazione
dell'acqua fornita» approvato con la presente delibera.
  3.2  Il  soggetto  aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei
lavori  e  delle  forniture,  a  fornire  assicurazioni  al  predetto
Ministero  sull'avvenuto  recepimento,  nel progetto esecutivo, delle
prescrizioni  riportate  nel  menzionato  allegato  n. 1, nonche' sul
rispetto delle altre indicazioni nello stesso contenute.
  3.3  Il  medesimo  Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di
supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti
di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla
normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui
alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
  3.4  In  relazione  alle  linee guida esposte nella citata nota del
coordinatore  del  Comitato  di coordinamento per l'alta sorveglianza
delle   grandi  opere,  i  bandi  di  gara  per  l'affidamento  della
progettazione  esecutiva  e  della  realizzazione dell'opera dovranno
contenere una clausola che, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore
di  comunicare  alla  stazione  appaltante  i dati relativi a tutti i
sub-contratti,  stabilito dall'art. 18, comma 12 della legge 19 marzo
1990,   n.   55,   e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  ponga
adempimenti  ulteriori  rispetto alle prescrizioni di cui all'art. 10
del  decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, e
intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo -
tra  l'altro  - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei
confronti   degli   eventuali   sub-appaltatori   e   sub-affidatari,
indipendentemente dai limiti d'importo fissati dal citato decreto del
Presidente   della   Repubblica   n.   252/1998,   nonche'  forme  di
monitoraggio  durante  la  realizzazione degli stessi: i contenuti di
detta  clausola  sono specificati nell'allegato 2, che del pari forma
parte integrante della presente delibera.
  3.5  Eventuali  ritardi e criticita' nella realizzazione dell'opera
saranno evidenziati' nella relazione periodica che l'UVER, sulla base
delle  informazioni  fornite  dalla  menzionata  Struttura tecnica di
missione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti e di
altre informazioni acquisite autonomamente, trasmette trimestralmente
al  Comitato  tecnico  per l'accelerazione istituito all'art. 2 della
delibera n. 21/2004.
  3.6  Il  CUP G84E04000020001 assegnato al progetto in argomento, ai
sensi  della  delibera n. 24/2004, dovra' essere evidenziato in tutta
la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento
in esame.
    Roma, 20 dicembre 2004


                                              Il Presidente delegato
                                                   Siniscalco

Il segretario del CIPE
     Baldassarri

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
4
Economia e finanze, foglio n. 106