IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA


                           di concerto con


                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto   il  regio  decreto  30 settembre  1938,  n.  1652,  recante
disposizioni  sull'ordinamento  didattico  universitario e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo ai riordinamento della docenza universitaria;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visti  i  decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre
1993,  n.  517,  recanti  il  riordino  della  disciplina  in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  in  data  24 luglio  1996,  adottato  di
concerto con il Ministro della sanita';
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica in data 2 aprile 2001 adottato di concerto
con il Ministro della sanita';
  Vista   la  nota  in  data  23 aprile  2002  del  Presidente  della
Conferenza dei presidi delle facolta' di medicina e chirurgia;
  Considerata la necessita' di assicurare, ai sensi dell'art. 2.5 del
decreto  24 luglio  1996  e  dell'art.  6,  comma 2,  lettera b), del
decreto  2 aprile  2001, che gli esami finali, con valore di esame di
Stato  abilitante  alla  professione,  articolati in due sessioni, si
svolgano in periodi stabiliti a livello nazionale;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Gli  esami  finali,  con  valore  di esame di Stato abilitante alla
professione,  dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria,
previsti  dal  decreto  24 luglio  1996 citato nelle premesse e delle
lauree universitarie delle professioni sanitarie previste dal decreto
2 aprile 2001, relativi all'anno accademico 2004-2005, si svolgeranno
nei mesi di ottobre-novembre 2005 e marzo-aprile 2006.
  Gli  Atenei  interessati stabiliscono nell'ambito dei periodi sopra
indicati  le  date  di  inizio  degli  esami  per  i  singoli diplomi
universitari e per le singole lauree.
  Le  date  fissate  per  gli esami dei singoli corsi sono comunicate
almeno un mese prima al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  - Direzione generale per l'Universita' e al Ministero
della  salute  -  Direzione  generale  delle  risorse  umane  e delle
professioni  sanitarie.  A  conclusione  delle  sessioni  d'esame gli
atenei   comunicano   ai  predetti  Ministeri  i  dati  distinti  per
professione  relativi  agli abilitati all'esercizio delle professioni
sanitarie.