IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  sig.  Pisoni Mario, cittadino
italiano,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  «Medico»
conseguito  in  Argentina,  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della
professione di medico chirurgo;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n. 319/1994, che nella riunione del 15 marzo ha ritenuto
di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto
disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato decreto legislativo n.
115/1992;
  Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata in data 8 luglio
2005,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,  del  gia'  citato decreto
legislativo  n.  115/1992 a seguito del quale il sig. Pisoni Mario e'
risultato idoneo;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:

  1.   Il   titolo  di  «Medico»  rilasciato  in  data  9 marzo  1965
dall'Universidad  de  Buenos  Aires  (Repubblica  Argentina) al dott.
Pisoni Mario, cittadino italiano, nato a Trento (Italia) il 31 maggio
1941,  e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante per l'esercizio in
Italia della professione di medico chirurgo.
  2.  Il  dott.  Pisoni Mario e' autorizzato ad esercitare in Italia,
come  lavoratore  dipendente  o  autonomo,  la  professione di medico
chirurgo,  previa  iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri territorialmente competente.
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 luglio 2005
                                    Il direttore generale: Mastrocola