IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Ykushyn Valeriy Mykolayovych, nato il 16 aprile 1966 a Kherson (Ucraina), cittadino ucraino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 115/1992, il riconoscimento del titolo il riconoscimento del titolo accademico-professionale di «ingegnere, chimico-tecnologo» conseguito in Ucraina con specializzazione in «tecnologia chimica della produzione cartaria e di cellulosa conseguito nel 1988 presso l'Accademia Forestale e Tecnica Kirov dell'Ordine di Lenin di Leningrado (Federazione Russa), ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere»; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 giugno 2005; Considerato il parere del rappresentante del Consiglio Nazionale degli ingegneri nella seduta nella nota in atti datata 23 giugno 2005; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche; Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modifiche, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Roma in data 3 febbraio 2000, rinnovato in data 23 gennaio 2004 con validita' fino al 23 gennaio 2006 per motivi di lavoro dipendente; Decreta: Art. 1. Al sig. Yakushyn Valeriy Mykolayovych, nato il 16 aprile 1966 a Kherson (Ucraina), cittadino ucraino, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.