IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 e
successive   modifiche   che  prevede  l'applicabilita'  del  decreto
legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Ykushyn  Valeriy Mykolayovych, nato il
16 aprile  1966  a  Kherson  (Ucraina), cittadino ucraino, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo  il
riconoscimento  del  titolo  accademico-professionale  di «ingegnere,
chimico-tecnologo»  conseguito  in  Ucraina  con  specializzazione in
«tecnologia   chimica   della  produzione  cartaria  e  di  cellulosa
conseguito  nel  1988  presso  l'Accademia  Forestale e Tecnica Kirov
dell'Ordine  di  Lenin  di  Leningrado  (Federazione  Russa), ai fini
dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di
ingegnere»;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 23 giugno 2005;
  Considerato  il  parere  del rappresentante del Consiglio Nazionale
degli  ingegneri  nella  seduta  nella  nota in atti datata 23 giugno
2005;
  Rilevato  che  comunque  permangono  differenze  tra  la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e'
in  possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;
  Visto  l'art.  6  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
  Visti  gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39
comma  7  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e
successive  modifiche,  per  cui la verifica del rispetto delle quote
relative  ai  flussi  di  ingresso  nel territorio dello Stato di cui
all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i
cittadini  stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per
lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla Questura di Roma in data 3 febbraio 2000, rinnovato
in  data  23 gennaio  2004  con validita' fino al 23 gennaio 2006 per
motivi di lavoro dipendente;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Yakushyn  Valeriy  Mykolayovych, nato il 16 aprile 1966 a
Kherson  (Ucraina),  cittadino  ucraino,  e'  riconosciuto  il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli  «ingegneri»  sezione  A  -  settore  industriale  e
l'esercizio  della  professione  in Italia, fatta salva la perdurante
validita'  del  permesso  di  soggiorno e il rispetto delle quote dei
flussi migratori.