IL DIRETTORE GENERALE
               per le politiche agroalimentari pagr IX

  Visto  il regolamento del Consiglio (C.E). n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed  in  particolare l'allegato V, lettera c) e d), che prevede
che  qualora  le  condizioni climatiche in talune zone viticole della
Comunita'   lo  richiedano,  gli  Stati  membri  interessati  possono
autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale
delle  uve  fresche,  del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente
fermentato  e  del  vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle
varieta'  di  viti  di  cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a
diventare vino da tavola, del vino da tavola.
  Visto  il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio
1999  ed  in particolare l'allegato V lettera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le  quali  sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo
condizioni  da  stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvee» nel
luogo  di  elaborazione  dei  vini  spumanti  e  dei vini spumanti di
qualita';
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1622/2000 del
24 luglio  2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e
dei trattamenti enologici;
  Visto  il  decreto  ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  serie  generale  deI  3 dicembre  2001,  n. 281,
recante  disposizioni  per  le  autorizzazioni all'aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,  «recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nelle
preparazione dei mosti, vini e aceti;
  Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura della regione
Veneto, e della regione Friuli-Venezia Giulia, con i quali gli organi
medesimi  hanno  certificato  che  nel  proprio  territorio  si  sono
verificate,  per la vendemmia 2005, condizioni climatiche sfavorevoli
ed  hanno  chiesto  l'emanazione  del  provvedimento che autorizza le
operazioni di arricchimento anzidette.
  Considerato,  altresi',  che  la  regione  Veneto  ha  indicato  le
varieta'  di  uve  per  le  quali  e' consentito l'aumento del titolo
alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e  nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale
30 luglio  2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 207 del 6 settembre 2003;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  1. Nella campagna vitivinicola 2005-2006 e' consentito aumentare il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa, ottenuti:
    dalle  uve raccolte nelle aree viticole della regione Veneto atte
a  dare  vini  da  tavola e vini a IGT nonche' per le varieta' di uve
atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1;
    dalle   uve   raccolte   nelle   aree   viticole   della  regione
Friuli-Venezia   Giulia   limitatamente  alle  province  di  Gorizia,
Pordenone,  Trieste e Udine, atte a dare vini da tavola e vini ad IGT
(tutte le tipologie);
  2.   L'aumento   del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  e'
effettuato  secondo  le modalita' previste dai regolamenti comunitari
sopracitati e nel limite massimo di due gradi.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
    Roma, 3 agosto 2005
                                       Il direttore generale: Petroli