IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie

  Vista  l'istanza  con  la  quale  la  sig.ra Clara Zappi, cittadina
italiana,  ha  chiesto il riconoscimento del titolo di «farmaceutica»
conseguito  in  Argentina,  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della
professione di farmacista;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»
e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  in ultimo il decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art.
12  del  decreto  legislativo  n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto
legislativo  n.  319/1994,  che  nella riunione del 15 luglio 2004 ha
ritenuto  di  applicare  alla  richiedente  la misura compensativa ai
sensi  di  quanto  disposto  dall'art. 6, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 115/1992;
  Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata in data 5 luglio
2005,  ai  sensi  dell'art.  8,  comna  1,  del  gia'  citato decreto
legislativo  n.  115/1992 a seguito della quale la sig.ra Clara Zappi
e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di farmacista;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

                              Decreta:

  1.  Il  titolo  di «farmaceutico» rilasciato in data 20 giugno 1997
dall'Universidad  Central  de  Venezuela di Caracas alla sig.ra Clara
Zappi nata a Caracas (Venezuela) il 30 novembre 1966, e' riconosciuto
quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione
di farmacista;
  2.  La dott.ssa Clara Zappi e' autorizzata ad esercitare in Italia,
come  lavoratore dipendente o autonomo, la professione di farmacista,
previa   iscrizione   all'ordine   dei   farmacisti  territorialmente
competente.
  3.  Il  presente  decreto,  ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394,
qualora  il farmacista non si iscriva al relativo albo professionale,
perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 luglio 2005
                                    Il direttore generale: Mastrocola