IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

  Vista  la  propria  delibera  del  23 ottobre  1992 (pubblicata sul
Bollettino della Banca d'Italia n. 122 del 1992), che ha disposto:
    a)  la  procedura  per  la  nomina  dei  presidenti  e  dei  vice
presidenti   degli   enti   conferenti  risultanti  dai  processi  di
ristrutturazione attuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218,
e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
    b) l'introduzione negli statuti degli enti conferenti di clausole
volte   a  rendere  incompatibili  le  cariche  amministrative  e  di
controllo negli enti medesimi e nelle societa' bancarie conferitarie;
    c)  l'obbligo  per  le societa' bancarie conferitarie di inserire
negli statuti la previsione di un nulla osta della Banca d'Italia per
l'esecutivita'  delle  delibere  di  nomina di presidenti e direttori
generali;
  Visto   il   decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  e
successive modificazioni (testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia);
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro 18 marzo 1998, n. 161
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  122 del 28 maggio 1998),
recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e di
professionalita' degli esponenti aziendali delle banche e delle cause
di sospensione;
  Visto  il  decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive
modificazioni,  recante  disciplina  civilistica e fiscale degli enti
conferenti  di  cui  all'art.  11,  comma  1, del decreto legislativo
20 novembre  1990,  n.  356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre
1998,  n.  461,  e in particolare l'art. 4 del decreto legislativo n.
153/1999  che  stabilisce le modalita' di designazione dei componenti
gli  organi  di  indirizzo,  amministrazione  e  controllo degli enti
conferenti  (fondazioni) nonche' il regime delle incompatibilita' dei
soggetti   che   svolgono  funzioni  di  indirizzo,  amministrazione,
direzione e controllo;
  Visto  il  decreto  ministeriale 18 maggio 2004, n. 150 (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del  16 giugno 2004), recante il
regolamento  ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 28 dicembre
2001,  n.  448, in materia di disciplina delle fondazioni bancarie e,
in particolare l'art. 4, che disciplina il regime di incompatibilita'
tra   esponenti   delle   fondazioni   e   delle   societa'  bancarie
conferitarie;
  Considerato  che  la  nomina  e le incompatibilita' degli esponenti
delle  fondazioni  sono  ora  integralmente  disciplinate dal decreto
legislativo n. 153/1999 e dal decreto ministeriale n. 150/2004;
  Considerato  che  la disciplina vigente attribuisce alle fondazioni
la  natura  di  persone giuridiche private senza fini di lucro, vieta
alle  medesime di detenere partecipazioni di controllo in imprese non
strumentali,  disciplinando casi e modalita' per la dismissione delle
partecipazioni  di  controllo nelle societa' bancarie conferitarie, e
stabilisce  un  regime  di  incompatibilita'  tra  lo  svolgimento di
funzioni  di  indirizzo, amministrazione, direzione e controllo nelle
fondazioni e nelle societa' bancarie conferitarie;
  Ritenuto  che  nell'attuale  contesto  normativo sono venuti meno i
presupposti  in  relazione  ai quali era stato previsto il nulla osta
della  Banca  d'Italia  per  l'esecutivita'  delle delibere di nomina
degli esponenti delle societa' bancarie conferitarie;
  Su proposta del Presidente;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  1.  E' revocata la delibera del 23 ottobre 1992, in materia di enti
conferenti e societa' bancarie conferitarie.
  La presente delibera, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  entra  in vigore il giorno stesso della
pubblicazione.
    Roma, 19 luglio 2005
                                            Il presidente: Siniscalco