IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita' e non utilizzato; Visto il protocollo d'intesa contenente il programma per il rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature, sottoscritto in data 22 febbraio 2005, tra la provincia di Pistoia, il distretto industriale calzaturiero della Valdinievole, la Confartigianato di Pistoia e le organizzazioni sindacali; Visto il verbale di accordo in data 20 aprile 2005 stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Pasquale Viespoli, tra la regione Toscana, la provincia di Pistoia e le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi delle filiere produttive dei settori tessile, abbigliamento e calzature, che colpisce le aziende ubicate nella provincia di Pistoia, viene prevista la concessione, in deroga alla normativa ordinaria vigente, del trattamento di integrazione salariale e dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori; Visto il limite di spesa di 9,5 milioni di euro fissato nel verbale del 20 aprile 2005 di cui 5.000.000 a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e 4.500.000 euro, a valere sulle risorse aggiuntive previste dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 35/2005; Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 20 aprile 2005 che prevede per i lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nei citati settori, ubicate nella provincia di Pistoia: a) la concessione fino al 31 dicembre 2006, del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle imprese artigiane che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991 e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori indicati nelle premesse; b) la concessione, fino al 31 dicembre 2006, del trattamento di mobilita' ai lavoratori licenziati per cessazione di attivita' o riduzione di personale, dalle aziende artigiane e dalle imprese industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale stipulato in data 20 aprile 2005 che ha recepito l'accordo di programma del 22 febbraio 2005, di cui alle premesse, che diventa parte integrante del presente provvedimento, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991, e delle imprese industriali fino a 15 dipendenti, operanti nei settori di cui alle premesse.