IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35;
  Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il
quale   sono  stati  individuati  Euro  310  milioni  sul  fondo  per
l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro
10.546.026,60  quale  residuo,  impegnato  nel  2004  per le medesime
finalita' e non utilizzato;
  Visto  il  protocollo  d'intesa  contenente  il  programma  per  il
rilancio dei settori tessile, abbigliamento e calzature, sottoscritto
in  data  22 febbraio 2005, tra la provincia di Pistoia, il distretto
industriale  calzaturiero  della  Valdinievole, la Confartigianato di
Pistoia e le organizzazioni sindacali;
  Visto  il  verbale  di  accordo in data 20 aprile 2005 stipulato ai
sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  presso  il  Ministero  del  lavoro  e delle
politiche  sociali,  alla  presenza  del Sottosegretario di Stato on.
Pasquale  Viespoli, tra la regione Toscana, la provincia di Pistoia e
le   organizzazioni  datoriali  e  le  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori,  in  cui,  considerato  l'aggravarsi dello stato di crisi
delle   filiere  produttive  dei  settori  tessile,  abbigliamento  e
calzature,  che  colpisce  le  aziende  ubicate  nella  provincia  di
Pistoia,  viene  prevista  la  concessione,  in deroga alla normativa
ordinaria  vigente,  del  trattamento  di  integrazione  salariale  e
dell'indennita' di mobilita', per i lavoratori dei citati settori;
  Visto il limite di spesa di 9,5 milioni di euro fissato nel verbale
del  20 aprile  2005  di  cui  5.000.000  a valere sullo stanziamento
previsto  dall'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 e 4.500.000
euro,  a valere sulle risorse aggiuntive previste dall'art. 13, comma
2, lettera b), del decreto-legge n. 35/2005;
  Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale  e  di  mobilita'  alle
condizioni   riportate   nel   soprarichiamato   verbale  di  accordo
ministeriale   del  20 aprile  2005  che  prevede  per  i  lavoratori
dipendenti  dalle  imprese operanti nei citati settori, ubicate nella
provincia di Pistoia:
    a) la  concessione  fino  al  31 dicembre  2006,  del trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  favore dei dipendenti
delle  imprese  artigiane  che  non rientrano nella disciplina di cui
all'art.  12,  commi  1  e 2, della legge n. 223/1991 e delle imprese
industriali fino a 15 dipendenti dei settori indicati nelle premesse;
    b) la  concessione,  fino al 31 dicembre 2006, del trattamento di
mobilita'  ai  lavoratori  licenziati  per  cessazione di attivita' o
riduzione  di  personale,  dalle  aziende  artigiane  e dalle imprese
industriali fino a 15 dipendenti dei settori citati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, e sulla base di quanto concordato
nel  verbale di accordo ministeriale stipulato in data 20 aprile 2005
che  ha  recepito l'accordo di programma del 22 febbraio 2005, di cui
alle   premesse,   che   diventa   parte   integrante   del  presente
provvedimento,  e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento
straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori
dipendenti   delle   imprese   artigiane,  che  non  rientrano  nella
disciplina  di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991,
e  delle  imprese  industriali  fino  a  15  dipendenti, operanti nei
settori di cui alle premesse.