L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 4 agosto 2005
  Visti:
    la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
26 giugno 2003;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed, in particolare,
l'art. 3;
    l'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per l'energia
elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita) 30 dicembre 2003, n.
168/03,  come  successivamente  integrata  e  modificata (di seguito:
deliberazione n. 168/03);
    la   deliberazione  30 dicembre  2004,  n.  253/04  (di  seguito:
deliberazione n. 253/04);
    la   deliberazione   25 febbraio  2005,  n.  36/05  (di  seguito:
deliberazione n. 36/05);
    il  documento  per  la  consultazione  19 novembre  2004  recante
condizioni  vigenti dal 1° gennaio 2005 per l'erogazione del pubblico
servizio  di  dispacciamento  dell'energia  elettrica  sul territorio
nazionale  e  per l'approvvigionamento delle relative risorse su base
di  merito  economico,  ai  sensi  degli  articoli 3  e 5 del decreto
legislativo  n.  79/1999  (di seguito: documento per la consultazione
19 novembre 2004);
    il  documento  per  la consultazione 5 maggio 2005 recante misure
per la promozione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica
(di  seguito:  documento  per  la consultazione 5 maggio 2005) ed, in
particolare, il paragrafo 4.1.
  Considerato che:
    le  unita'  di  produzione  classificate  quali  pompaggio fra le
tipologie  di  cui  all'art.  10  della  deliberazione n. 168/03 sono
costituite  da  impianti  di  generazione  idroelettrici  a serbatoio
esercibili  in  maniera  reversibile,  vale  a  dire  che, prelevando
energia  elettrica dalla rete, possono pompare acqua nel serbatoio in
quota  con  conseguente  stoccaggio  di energia potenziale che, in un
successivo  periodo,  puo' essere riconvertita in energia elettrica e
immessa in rete;
    lo schema di regole per il dispacciamento di merito economico (di
seguito:  lo schema di regole) trasmesso all'Autorita' dalla societa'
Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale Spa (di seguito: il
Gestore  della  rete),  in  data 30 dicembre 2004 (prot. Autorita' n.
029110  in  pari  data),  identifica una nuova tipologia di unita' di
produzione  di  energia  elettrica,  non espressamente prevista dalla
deliberazione n. 168/03, denominata «unita' di produzione e pompaggio
di particolare rilevanza»;
    lo  schema  di  regole  individua uno speciale trattamento per le
unita'  di produzione e pompaggio di particolare rilevanza in ragione
della  loro  essenzialita'  ed  unicita', ai fini della sicurezza del
sistema,  in termini di tipologia di risorsa fornita al Gestore della
rete nell'ambito del dispacciamento;
    l'Autorita',  con deliberazione n. 253/04, ha approvato lo schema
di  regole  con  efficacia per l'anno 2005 (di seguito: regole per il
dispacciamento     1° gennaio     2005),    riservandosi    ulteriori
approfondimenti ed eventuali conseguenti richieste di modificazioni o
integrazioni,  da  compiersi successivamente alla pubblicazione della
citata deliberazione;
    l'Autorita',  con deliberazione n. 36/05, ha richiesto al Gestore
della rete di modificare ed integrare le regole per il dispacciamento
1° gennaio 2005, nonche' di specificare, tra l'altro, le modalita' di
utilizzo  delle  unita'  di  produzione  e  pompaggio  di particolare
rilevanza  e di trasmettere alla medesima Autorita' proposte circa la
definizione  di  una  nuova  tipologia  specifica  di  risorsa per il
servizio  di  dispacciamento,  relativamente  al particolare utilizzo
attuato  dal  Gestore  della  rete  delle  unita'  di produzione e di
pompaggio di particolare rilevanza;
    il Gestore della rete ha trasmesso, in data 17 giugno 2005 (prot.
Autorita'  n. 13793 del 21 giugno 2005), il documento «Individuazione
di   una   tipologia   omogenea   di   risorse  per  il  servizio  di
dispacciamento  comprensiva delle unita' di produzione e pompaggio di
particolare   rilevanza»  (di  seguito:  documento  sulle  unita'  di
produzione  e pompaggio) che analizza le caratteristiche delle unita'
di  produzione  e pompaggio e la loro estrema rilevanza ai fini della
risoluzione   di  importanti  problematiche  di  bilanciamento  delle
immissioni e dei prelievi in rete nell'ambito del dispacciamento;
    il  documento  sulle  unita' di produzione e di pompaggio precisa
che  le  unita'  di  produzione  e pompaggio di particolare rilevanza
costituiscono  la  principale  risorsa di pronta utilizzazione per il
Gestore della rete ai fini del bilanciamento, in quanto:
      a) sebbene possano contribuire alla riserva terziaria di pronta
utilizzazione  sia  le  unita'  termoelettriche rotanti che le unita'
idroelettriche,  queste  ultime  sono  caratterizzate da gradienti di
presa di carico assai maggiori;
      b) nell'ambito   delle   unita'   idroelettriche,   le   unita'
idroelettriche  di  produzione  e pompaggio di particolare rilevanza,
rispetto   alle  unita'  idroelettriche  (non  reversibili)  di  sola
produzione, consentono di:
        modulare  sia  in fase di produzione che in fase di pompaggio
(consumo);
        rendere  disponibili,  tramite  il  distacco istantaneo della
pompa,  grandi quantita' di energia (bilanciamento a salire) in tempi
molto brevi;
        essere  largamente  indipendenti per il proprio funzionamento
dagli  apporti  naturali e di non incidere sulla disponibilita' della
risorsa idrica nel medio-lungo termine;
        reintegrare   il   margine  di  riserva  pronta  in  caso  di
necessita',  essendo  possibile  ripristinare  i  volumi  d'acqua nei
bacini  di monte o di valle a seguito dell'utilizzo, rispettivamente,
in produzione o in pompaggio;
      c) l'uso  delle risorse idroelettriche di sola produzione nella
fase  di bilanciamento e' altresi' limitata dal fatto che tali unita'
sono   generalmente   parte   di   un'asta   idroelettrica,  per  cui
l'utilizzazione  dell'impianto  di  testa  all'asta  influisce  sulla
gestione  degli  impianti  a  valle;  sono  invece indipendenti dalla
gestione  di  aste  idroelettriche  le  unita'  di  produzione  e  di
pompaggio di particolare rilevanza;
    il  documento  sulle  unita' di produzione e pompaggio evidenzia,
altresi',  il  ruolo  imprescindibile  che  le unita' di produzione e
pompaggio  di particolare rilevanza svolgono nella risoluzione di tre
peculiari problematiche di dispacciamento, ovvero:
      a) nel  passaggio  dell'esercizio  dal giorno attuale al giorno
successivo;
      b) nelle ore di basso carico;
      c) nella fase di presa di carico del mattino;
    qualora  le  unita'  di  produzione  e  pompaggio  di particolare
rilevanza attuassero autonomamente i propri programmi di immissione e
prelievo  senza  alcun riguardo particolare all'interesse generale di
salvaguardia  della  sicurezza  del  sistema elettrico nazionale, nel
passaggio  da  un  giorno a quello successivo, ne potrebbero derivare
significative discontinuita' dei prelievi con possibili impatti sulla
sicurezza del sistema;
    nelle  ore  di basso carico si riscontra tipicamente scarsita' di
riserva  terziaria  a  scendere, imputabile alla scarsa flessibilita'
del  parco  termoelettrico;  e  che  il  mantenimento  dei  margini a
scendere  delle  unita'  di  produzione  di  pompaggio costituisce il
metodo  piu' efficace e sicuro per far fronte a tale problematica, in
quanto   i   tempi   di   avviamento   delle  unita'  termoelettriche
tradizionali  risultano  normalmente incompatibili con lo spegnimento
notturno e il rientro in servizio diurno, procedura che oltretutto e'
affetta dal rischio di mancati o tardivi avviamenti;
    i   prelievi  delle  unita'  di  produzione  e  di  pompaggio  di
particolare  rilevanza durante le ore notturne rappresentano, assieme
ai  carichi  interrompibili  e  prioritariamente  rispetto all'utenza
diffusa,  un  carico  distaccabile  automaticamente  in condizioni di
funzionamento  in  emergenza  del  sistema  e  che  tale modalita' di
funzionamento delle citate unita' e' un elemento essenziale nel piano
di  difesa del sistema elettrico nazionale, a fronte di un improvviso
squilibrio  tra  immissioni  e prelievi, come previsto al capitolo 6,
paragrafo  6.2  del  piano  di  difesa  del  sistema  elettrico (doc.
DRRPX04052 del 5 ottobre 2004);
    l'utilizzo  delle unita' di produzione e di pompaggio nell'ambito
delle strategie di alleggerimento automatico del carico in condizioni
di funzionamento in emergenza del sistema, non solo si configura come
prioritario  al  distacco  dei  carichi  interrompibili (che ha luogo
mediante  azione  manuale,  ad  eccezione  di  quelli asserviti ad un
alleggeritore  di  carico  automatico)  e dell'utenza diffusa, bensi'
addirittura  essenziale  nelle  ore  notturne  in  quanto permette di
compensare  la  minore azione del normale piano di alleggerimento del
carico dovuta ai bassi livelli di carico nelle suddette ore;
    ai  fini  del  mantenimento  del  bilanciamento  di  immissioni e
prelievi  nella fase di presa di carico della mattina, caratterizzata
da  una elevata rapidita' in un arco temporale di qualche minuto e da
un  grado di incertezza dell'ordine di qualche minuto circa l'istante
di  avvio,  e' indispensabile l'utilizzo sia delle unita' disponibili
alla riserva secondaria che delle unita' di produzione e pompaggio di
particolare   rilevanza,   disponibili  al  bilanciamento  di  pronta
utilizzazione;
    quand'anche  una  singola  unita'  di  produzione e pompaggio non
risultasse   di   per   se'   necessaria  per  la  risoluzione  delle
problematiche   illustrate   ai   precedenti   alinea,  la  capacita'
complessiva  delle unita' di produzione e pompaggio nella titolarita'
di uno stesso utente del dispacciamento potrebbe risultare essenziale
in  quanto  indispensabile  ai  fini  della  risoluzione delle citate
problematiche di dispacciamento;
    per  quanto  osservato  al precedente alinea, l'indispensabilita'
nella  risoluzione  delle  specifiche problematiche di dispacciamento
deve   essere  valutata  avendo  riguardo  anzitutto  alla  eventuale
impossibilita' che, in assenza delle unita' di produzione e pompaggio
nella  titolarita' di un singolo utente del dispacciamento, gli altri
utenti  del dispacciamento siano in grado di soddisfare integralmente
le  esigenze del Gestore della rete mediante unita' di produzione con
le medesime caratteristiche.
  Considerato, inoltre, che:
    oltre  alle motivazioni di carattere tecnico di cui al precedente
considerato,  al  paragrafo  4.1  del  documento per la consultazione
5 maggio  2005  e'  stata  posta  in consultazione la possibilita' di
segregare, anche mediante obbligo di cessione di capacita' produttiva
o della sola disponibilita' della medesima, le unita' di produzione e
di  pompaggio per far fronte a situazioni specifiche e ben delimitate
di  assenza di concorrenza con riferimento ad una specifica tipologia
di   risorsa   essenziale   per  il  sistema  elettrico,  nonche'  la
possibilita'  di  prevedere  una regolazione autonoma di tale risorsa
come  attivita'  di «stoccaggio energetico finalizzato all'erogazione
di  energia  elettrica»,  in  quanto esse rappresentano uno dei pochi
strumenti  ad  oggi  economicamente  convenienti  di immagazzinamento
dell'energia  elettrica  attraverso  la  sua  conversione  in energia
meccanica potenziale;
    la quasi totalita' dei soggetti interessati alla consultazione di
cui al precedente alinea ha trasmesso osservazioni che condividono la
proposta  dell'Autorita' di cui al paragrafo 4.1 del documento per la
consultazione 5 maggio 2005.
  Ritenuto:
    stante il ruolo assolto dalle unita' di produzione e pompaggio ai
fini  della sicurezza del sistema elettrico nonche' la presenza di un
utente  del  dispacciamento detentore di oltre il 90% della capacita'
di  produzione  e pompaggio di particolare rilevanza identificata dal
Gestore    della   rete,   che   non   sia   opportuno   assoggettare
l'approvvigionamento dello stoccaggio per la sicurezza del sistema ai
rischi  di  esercizio  del potere di mercato insiti nei meccanismi di
selezione delle offerte adottati nel mercato elettrico;
    opportuno  modificare  e  integrare  la  deliberazione n. 168/03,
prevedendo:
      a) l'introduzione   di   una   apposita  tipologia  di  risorsa
finalizzata alla risoluzione delle problematiche di cui ai precedenti
alinea,  denominata  stoccaggio  di  energia  per  la  sicurezza  del
sistema,  alla  fornitura della quale siano abilitate tutte le unita'
di produzione e pompaggio di particolare rilevanza, come identificate
dal  Gestore  della  rete  nel documento sulle unita' di produzione e
pompaggio;
      b) l'accertamento    dell'eventuale   indispensabilita'   della
capacita'  di  produzione  e pompaggio nella titolarita' di un utente
del  dispacciamento  ai fini della fornitura di stoccaccio di energia
per la sicurezza del sistema;
      c) il  calcolo  della  capacita'  di  produzione e di pompaggio
nella  titolarita'  del  predetto utente del dispacciamento che e' da
considerarsi  strategica  in  quanto  imprescindibile  ai  fini della
risoluzione  delle  problematiche di cui ai precedenti alinea, tenuto
conto  della capacita' di produzione e di pompaggio nella titolarita'
di altri utenti del dispacciamento;
      d) l'assoggettamento al controllo del Gestore della rete di una
o  piu'  unita'  di  produzione  e  pompaggio  nella  titolarita' del
predetto utente del dispacciamento, fino a decorrenza della capacita'
di  produzione e pompaggio strategica, ai soli fini della definizione
delle  relative  offerte nel mercato elettrico, in quanto l'interesse
generale  di  preservare  la  sicurezza  di funzionamento del sistema
elettrico   nazionale  risulta  prevalente  rispetto  ad  ogni  altro
legittimo modo di utilizzo delle predette unita';
                              Delibera:
  1.  Di  modificare  ed  integrare  la  deliberazione n. 168/03, nei
termini di seguito indicati:
    a) all'art.  1,  comma  1.1,  dopo  l'alinea  «- insufficienza di
offerta  e' la condizione che si verifica qualora la quantita' totale
di  energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel
mercato  del  giorno  prima  per  tutti  i  punti  di  dispacciamento
localizzati  nella  suddetta zona, e' inferiore alla quantita' totale
di   energia  elettrica  relativa  alle  offerte  di  acquisto  senza
indicazione  di  prezzo  presentate  nel mercato del giorno prima, al
netto  dell'energia  elettrica  importata»  sono  inseriti i seguenti
alinea:
    b) «- macrozona  A  e'  la  macrozona  A  di cui all'art. 3 della
deliberazione n. 50/05»;
    c) «- macrozona  B  e'  la  macrozona  B  di cui all'art. 3 della
deliberazione n. 50/05»;
    d) «- macrozona  C  e'  la  macrozona  C  di cui all'art. 3 della
deliberazione n. 50/05»;
    e) «- macrozona  D  e'  la  macrozona  D  di cui all'art. 3 della
deliberazione n. 50/05»;
    f) «- macrozona  Continente e' la macrozona costituita aggregando
le macrozone A e D»;
    g) all'art.  8,  comma 8.2, lettera a), le parole «avendo cura di
non  accorpare in una stessa tipologia risorse differenti, a meno che
non  ricorrano  condizioni tecniche o economiche che ne giustifichino
l'accorpamento»  sono  sostituite  con  le parole «avendo cura di non
includere  in una stessa tipologia, indipendentemente degli algoritmi
di  calcolo  utilizzati  per approvvigionare i relativi fabbisogni di
cui  alla lettera b), risorse che non risultano fra loro sostituibili
ai fini della risoluzione di una data problematica di riserva»;
    h) al titolo della sezione 2, la parola «Unita» e' sostituita con
la parola «Risorse»;
    i) alla  sezione  2, prima dell'art. 24, sono inseriti i seguenti
articoli:
                              Art. 23.1
         Stoccaggio di energia per la sicurezza del sistema
  23.1.1.  Fra le tipologie di risorse definite ai sensi dell'art. 8,
comma  8.2, lettera a) il Gestore della rete include una tipologia di
risorsa,  denominata  «stoccaggio  di  energia  per  la sicurezza del
sistema», finalizzata alla risoluzione delle problematiche seguenti:
    a) gestione  delle  esigenze  di  bilanciamento  tra immissioni e
prelievi  derivanti  dall'attuazione  dei raccordi tra i programmi di
immissione e di prelievo del giorno attuale e del giorno successivo;
    b) la   gestione   di   pronunciati  gradienti  di  carico  nella
transizione da ore di basso carico ad ore di alto carico;
    c) il supporto di adeguati livelli minimi di produzione nelle ore
di basso carico, coerentemente coi minimi tecnici di produzione delle
unita'  termoelettriche,  al  fine  di  assicurare il mantenimento in
servizio  di  un  numero  di  unita' termoelettriche sufficiente alla
gestione in sicurezza del sistema durante le ore di alto carico.
  23.1.2.  Le  unita'  abilitate  alla  fornitura dello stoccaggio di
energia per la sicurezza del sistema sono esclusivamente le unita' di
produzione  e  pompaggio  in  possesso  dei  requisiti  richiesti dal
Gestore della rete.
  23.1.3.  Con  cadenza  annuale,  il  Gestore  della  rete determina
l'ammontare  di  capacita'  di  produzione e pompaggio che, nel corso
dell'anno  solare  successivo, prevede risulti indispensabile ai fini
della   risoluzione  delle  problematiche  di  cui  al  comma  23.1.1
rispettivamente  per  la  macrozona  B, la macrozona C e la macrozona
Continente.
  23.1.4.  Un utente del dispacciamento e' ritenuto indispensabile ai
fini  dell'approvvigionamento  da  parte  del  Gestore  della rete di
stoccaggio per la sicurezza del sistema in una delle macrozone di cui
al   comma   23.1.3,   quando  risulta  positiva  la  differenza  fra
l'ammontare  di  capacita'  di  cui  al  comma  23.1.3  riferito alla
medesima  macrozona  e  la  capacita'  complessiva  delle  unita'  di
produzione  e  di  pompaggio  nella  titolarita'  di altri utenti del
dispacciamento  ubicate  nella  medesima  macrozona.  Tale differenza
positiva e' definita capacita' di produzione e pompaggio strategica.
  23.1.5.   L'utente  del  dispacciamento  di  cui  al  comma  23.1.4
identifica  le unita' di produzione e pompaggio nella sua titolarita'
da  includere  nell'elenco di cui al comma 23.1.6 in modo tale che la
somma delle capacita' di produzione e pompaggio delle predette unita'
risulti  maggiore  o  uguale alla capacita' di produzione e pompaggio
strategica di cui al comma 23.1.4.
  23.1.6.  Entro  il  30 settembre  di ciascun anno, il Gestore della
rete  predispone e pubblica nel proprio sito internet, l'elenco delle
unita' di produzione e pompaggio strategiche valido per l'anno solare
successivo,  identificate nel rispetto dei criteri di cui al presente
articolo.
  23.1.7.  Il Gestore della rete invia all'Autorita', contestualmente
alla  pubblicazione, l'elenco di cui al comma 23.1.6 corredato di una
relazione che specifichi:
    a) la  metodologia  seguita  per  rappresentare  e  analizzare le
problematiche elencate al comma 23.1.1;
    b) la  metodologia  seguita  per  calcolare l'ammontare di cui al
comma 23.1.3;
    c) gli  utenti  del dispacciamento pivotali in ciascuna macrozona
ai  fini  dell'approvvigionamento  da parte del Gestore della rete di
stoccaggio per la sicurezza del sistema;
    d) le  caratteristiche di ciascuna unita' iscritta nell'elenco di
cui  al  comma  23.1.6  nonche'  l'entita'  dello  stoccaggio  per la
sicurezza  del sistema che tale unita' sara' prevedibilmente tenuta a
fornire nelle diverse ore dell'anno.
                              Art. 23.2
                Disciplina delle unita' di produzione
                       e pompaggio strategiche
  23.2.1. La disciplina di cui ai successivi commi e' applicabile dal
1° gennaio 2006.
  23.2.2.  Le  unita'  di  produzione  e  pompaggio  strategiche sono
offerte  dal Gestore della rete esclusivamente nel mercato del giorno
prima,  nel mercato di aggiustamento e nel mercato per il servizio di
dispacciamento e per quantita' definite dal medesimo Gestore.
  23.2.3. Nel definire le quantita' di cui al comma 23.2.2 il Gestore
della   rete   opera,  nel  rispetto  di  criteri  di  efficienza  ed
economicita', con l'obbiettivo di ottimizzare la programmazione delle
suddette  unita' in funzione del profilo di carico atteso nel mercato
elettrico,  nel  rispetto  dei  vincoli  di  esercizio  afferenti  le
suddette unita', nonche' dei vincoli di sicurezza del sistema.
  23.2.4. Il prezzo unitario delle offerte di vendita delle unita' di
produzione e pompaggio strategiche e' pari a zero.
  23.2.5.  Le  offerte  di  acquisto definite ai sensi del precedente
comma 23.2.2 sono senza indicazione di prezzo.
  23.2.6.  L'Autorita' quantifica, entro un periodo di novanta giorni
dal  ricevimento  dell'elenco  di cui al comma 23.1.6 ed a seguito di
uno  specifico  processo  di consultazione preliminare alle decisioni
della  medesima  Autorita',  l'ammontare  dei  costi riconosciuti per
ciascuna  unita'  di  produzione  e  pompaggio  strategica.  I  costi
riconosciuti  sono  quantificati  dall'Autorita'  in  coerenza con le
metodologie  gia'  in  uso  per  il  riconoscimento dei costi medi di
produzione  in  regime  amministrato,  tendendo  conto  del costo del
capitale  tipico  di un'attivita' di generazione di energia elettrica
soggetta a regolamentazione.
  23.2.7.  Entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello
di   competenza   il   Gestore   della   rete   paga  all'utente  del
dispacciamento  titolare  di  un'unita'  di produzione e di pompaggio
strategica,   se   negativo,   o  incassa  dal  medesimo  utente  del
dispacciamento,  se positivo, un corrispettivo pari, in ciascun mese,
alla  differenza  fra  i  ricavi  di  competenza  del mese conseguiti
dall'utente del dispacciamento per la cessione dell'energia elettrica
prodotta dalla medesima unita' e i costi riconosciuti di cui al comma
23.2.6 attribuiti al mese applicando il criterio pro-rata giorno.
  23.2.8. Qualora, in un dato giorno, una o piu' unita' di produzione
e   pompaggio   strategiche   nella   titolarita'   dell'utente   del
dispacciamento  dovessero  risultare  indisponibili  per manutenzioni
programmate  o  guasti  accidentali,  il  medesimo  utente e' tenuto,
limitatamente  a  quel  giorno, a fornire al Gestore della rete altre
unita'  di  produzione e pompaggio nella sua titolarita' non iscritte
nell'elenco  di  cui  al  comma  23.1.6  fino  a  concorrenza  di una
capacita'  di produzione e pompaggio complessiva equivalente a quella
che  risulta  indisponibile  per  manutenzioni  programmate  o guasti
accidentali.».
  2.    Di    pubblicare    nel    sito    internet    dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it),    il    testo    dell'allegato   A   alla
deliberazione  dell'Autorita'  30 dicembre  2003,  n.  168/03,  nella
versione  risultante  dalle  modifiche  ed  integrazioni  di  cui  al
precedente punto 1.
  3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
      Milano, 4 agosto 2005
                                                 Il presidente: Ortis