L'AUTORITA' PER L'ENERGIA
                         ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 4 agosto 2005;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito:
decreto legislativo n. 164/2000);
    l'art. 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (di seguito: legge
n. 273/2002);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/2002 e sue successive
modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 137/2002);
    la  deliberazione  dell'Autorita' 29 luglio 2005, n. 166/2005 (di
seguito: deliberazione n. 166/2005).
  Considerato che:
    l'art.  30,  della  legge  n.  273/2002  prevede che, a decorrere
dall'anno  termico  2002-2003, le tariffe di trasporto determinate ai
sensi  dell'art.  23  del  decreto  legislativo  n.  164/2000  non si
applichino  alla  parte  dei  gasdotti internazionali di importazione
ubicata entro il mare territoriale italiano;
    l'art.  18, comma 1, della deliberazione n. 166/2005 prevede che,
ai  fini  della  determinazione  delle  tariffe  per  l'anno  termico
2005-2006,  le  imprese  di  trasporto  trasmettano  all'Autorita'  e
all'impresa maggiore di trasporto entro cinque giorni dall'entrata in
vigore  del  provvedimento,  i  ricavi  di  riferimento,  la proposta
relativa  alla definizione dei punti di entrata e dei punti di uscita
della  rete nazionale di gasdotti, le proposte tariffarie relative al
primo  anno  termico  del  periodo  di  regolazione,  i  requisiti di
iniezione  ed  erogazione  e i costi dei servizi di bilanciamento del
sistema;
    l'art.  18,  comma 2, della deliberazione n. 166/2005 prevede che
le  proposte  per  la  definizione dei punti di entrata e uscita, dei
corrispettivi   relativi  alla  rete  nazionale  di  gasdotti  e  dei
corrispettivi variabili, sono presentati dall'impresa maggiore;
    l'art.  18,  comma 4, della deliberazione n. 166/2005 prevede che
per  l'anno termico 2005-2006 il corrispettivo unitario relativo alla
rete  regionale  di  gasdotti  e'  calcolato  da  ciascuna impresa di
trasporto nel rispetto dei propri ricavi di riferimento;
    l'art. 20 della deliberazione n. 166/2005 prevede che, per l'anno
termico  2005-2006,  in  deroga  a  quanto disposto dall'art. 9 della
deliberazione n. 137/2002, le richieste di capacita' siano presentate
entro  il 15 agosto 2005 e che i relativi conferimenti siano conclusi
entro il successivo 15 settembre;
    le  societa'  Societa'  Gasdotti  Italia  S.p.a. (di seguito: SGI
S.p.a.),  Snam  Rete  Gas  S.p.a., Retragas S.r.l., Comunita' Montana
della Valtellina di Sondrio, Netenergy Service S.r.l., con lettere in
data  4 agosto 2005 (prot. Autorita' n. 17092, n. 17120, n. 17123, n.
17128,  n.  17234),  hanno  presentato  le rispettive proposte di cui
all'art. 18 della deliberazione n. 166/2005 relative all'anno termico
2005-2006;
    nell'ambito   del   procedimento   di   verifica  delle  proposte
presentate  dalle societa' SGI S.p.a. e Netenergy Service S.r.l. sono
emersi  elementi  che richiedono ulteriori approfondimenti al fine di
confermare  la  correttezza delle relative proposte; e che l'esito di
tali approfondimenti potrebbe determinare una riduzione delle tariffe
per l'anno termico 2005-2006 peraltro per un valore non rilevante;
    i   predetti   approfondimenti  inoltre  comportano  un'attivita'
istruttoria   non   esauribile   entro   i   termini  previsti  dalla
deliberazione  n.  166/2005  per  la presentazione delle richieste di
capacita'  di  trasporto per l'anno termico 2005-2006; e che tuttavia
tale  attivita'  puo'  essere  completata entro il 30 settembre 2005,
ossia prima dell'inizio di detto anno termico;
  Ritenuto  necessario,  al  fine  di  assicurare alle imprese e agli
utenti  certezza  sul  valore  delle  tariffe  entro i termini per la
presentazione  delle  richieste  di  conferimento  per l'anno termico
2005-2006:
    approvare le sopra richiamate proposte tariffarie;
    autorizzare  la  provvisoria applicazione delle tariffe di cui al
precedente   alinea   limitatamente   agli   effetti  delle  proposte
presentate dalle societa' SGI S.p.a. e Netenergy Service S.r.l., sino
all'eventuale esito positivo degli approfondimenti richiesti;
    prevedere  che  tale esito positivo si intenda conseguito qualora
l'Autorita' non si pronunci diversamente entro il 30 settembre 2005;
                              Delibera:
  1.  di approvare le proposte di cui all'art. 18 della deliberazione
dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:
l'Autorita) 29 luglio 2005, n. 166/2005 (di seguito: deliberazione n.
166/2005),   presentate  dall'impresa  maggiore  per  l'anno  termico
2005-2006,  aventi  ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete
nazionale  di  gasdotti,  come riportati nella Tabella 1, allegata al
presente provvedimento;
  2.  di approvare le proposte di cui all'art. 18 della deliberazione
n.  166/2005,  presentate dall'impresa maggiore e dalle altre imprese
per  l'anno  termico  2005-2006,  aventi  ad  oggetto le tariffe come
riportate nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;
  3.  di autorizzare la provvisoria applicazione delle tariffe di cui
al  punto  2,  limitatamente  agli  effetti delle proposte presentate
dalle  societa'  Societa'  Gasdotti  Italia  S.p.a.  (di seguito: SGI
S.p.a.)  e Netenergy Service S.r.l. sino all'eventuale esito positivo
degli ulteriori approfondimenti descritti in motivazione, il quale si
intende  conseguito  qualora l'Autorita' non si pronunci diversamente
entro il 30 settembre 2005;
  4.  di  notificare  alle  societa'  Snam  Rete Gas S.p.a., con sede
legale  in  piazza  Santa  Barbara  n.  7 - 20097 San Donato Milanese
(Milano),  SGI  S.p.a., con sede legale in via del Lauro n. 7 - 20121
Milano,  Retragas  S.r.l.,  con sede legale in via Lamarmora n. 230 -
25124 Brescia, Comunita' Montana della Valtellina di Sondrio con sede
legale  in via Nazario Sauro n. 33, 23100 Sondrio e Netenergy Service
S.r.l.,   con  sede  legale  in  zona  industriale  -  86039  Termoli
(Campobasso),  in  persona  dei  rispettivi legali rappresentanti pro
tempore,  il  presente provvedimento, mediante plico raccomandato con
avviso di ricevimento;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in  vigore  alla data di
pubblicazione.
  Avverso  il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25,
della  legge  14 novembre  1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso
avanti  al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro
il  termine  di  60  (sessanta)  giorni  dalla  data  di notifica del
provvedimento.
    Milano, 4 agosto 2005
                                                 Il presidente: Ortis