IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80; Visto il decreto direttoriale n. 76 del 10 gennaio 2005, con il quale sono stati individuati Euro 310 milioni sul fondo per l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e Euro 10.546.026,60 quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime finalita'; Visto il verbale del 2 maggio 2005, recante il piano per la gestione della crisi occupazionale dei settori tessile, abbigliamento e calzature, che colpisce le aziende ubicate nella regione Marche, con la indicazione delle iniziative in materia di politiche attive del lavoro e di politiche industriali, volte alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti; Visto il verbale di accordo in data 9 maggio 2005, stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario on.le Pasquale Viespoli, tra la regione Marche, le Organizzazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in cui, considerato l'aggravarsi dello stato di crisi della filiera produttiva tessile, abbigliamento, calzaturiero, che colpisce le aziende ubicate nell'area distrettuale delle calzature Fermano-Maceratese, nonche' le aziende tessili, dell'abbigliamento e delle calzature della regione Marche, si prevede l'utilizzo dei suenti strumenti di sostegno al reddito: il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria nei confronti dei lavoratori dipeneenti delle imprese artigiane, che non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991; il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese industriali fino a 15 dipendenti; il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori delle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti che non possono ricorrere alla CIGS ai sensi della vigente normativa; la proroga, fino al 31 dicembre 2005, del trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori licenziati da imprese industriali, con piu' di 15 dipendenti ai quali l'indennita' di mobilita' e' scaduta o scadra' nel corso dell'anno 2005; Visto il limite di spesa di 15 milioni di euro fissato nel verbale sottoscritto in data 9 maggio 2005; Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita' alle condizioni riportate nel soprarichiamato verbale di accordo ministeriale del 9 maggio 2005; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato nel Verbale di accordo ministeriale sottoscritto in data 9 maggio 2005 che ha recepito l'intesa raggiunta in sede territoriale il 2 maggio 2005, che diventa parte integrante del presente provvedimento, e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane, he non rientrano nella disciplina di cui all'art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 223/1991, delle imprese industriali fino a 15 dipendenti e delle imprese industriali con piu' di 15 dipendenti, che non possono ricorrere alla CIGS ai sensi della normativa vigente, operanti nei settori di cui alle premesse.