IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in
particolare il comma 137;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge
14 maggio 2005, n. 80;
  Visto  il  decreto  direttoriale  n. 76 del 10 gennaio 2005, con il
quale   sono   stati  individuati  Euro 310  milioni  sul  fondo  per
l'occupazione ai sensi dell'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  di  cui  Euro 299.453.973,40 sulla competenza 2005 e
Euro 10.546.026,60  quale residuo, impegnato nel 2004 per le medesime
finalita';
  Visto  il  verbale  del  2 maggio  2005,  recante  il  piano per la
gestione della crisi occupazionale dei settori tessile, abbigliamento
e  calzature,  che  colpisce le aziende ubicate nella regione Marche,
con  la  indicazione  delle iniziative in materia di politiche attive
del  lavoro e di politiche industriali, volte alla ricollocazione dei
lavoratori coinvolti;
  Visto  il  verbale  di  accordo in data 9 maggio 2005, stipulato ai
sensi  dell'art.  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato  dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge
14 maggio  2005,  n.  80,  presso  il  Ministero  del  lavoro e delle
politiche  sociali,  alla presenza del sottosegretario on.le Pasquale
Viespoli,  tra  la  regione  Marche, le Organizzazioni datoriali e le
Organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori,  in  cui,  considerato
l'aggravarsi  dello  stato di crisi della filiera produttiva tessile,
abbigliamento,   calzaturiero,   che   colpisce  le  aziende  ubicate
nell'area distrettuale delle calzature Fermano-Maceratese, nonche' le
aziende  tessili,  dell'abbigliamento e delle calzature della regione
Marche,  si  prevede  l'utilizzo  dei suenti strumenti di sostegno al
reddito:
    il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale
straordinaria  nei  confronti dei lavoratori dipeneenti delle imprese
artigiane,  che  non  rientrano  nella disciplina di cui all'art. 12,
commi 1 e 2, della legge n. 223/1991;
    il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale
straordinaria  nei  confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese
industriali fino a 15 dipendenti;
    il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale
nei confronti dei lavoratori delle imprese industriali con piu' di 15
dipendenti che non possono ricorrere alla CIGS ai sensi della vigente
normativa;
    la   proroga,  fino  al  31 dicembre  2005,  del  trattamento  di
mobilita' in favore dei lavoratori licenziati da imprese industriali,
con  piu'  di  15  dipendenti  ai  quali l'indennita' di mobilita' e'
scaduta o scadra' nel corso dell'anno 2005;
  Visto  il limite di spesa di 15 milioni di euro fissato nel verbale
sottoscritto in data 9 maggio 2005;
  Ritenuto,   per   quanto   precede,  di  concedere  il  trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale  e  di  mobilita'  alle
condizioni   riportate   nel   soprarichiamato   verbale  di  accordo
ministeriale del 9 maggio 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
nella  legge 14 maggio 2005, n. 80, e sulla base di quanto concordato
nel  Verbale  di  accordo  ministeriale sottoscritto in data 9 maggio
2005  che  ha  recepito  l'intesa  raggiunta  in sede territoriale il
2 maggio   2005,   che   diventa   parte   integrante   del  presente
provvedimento,  e' concesso, fino al 31 dicembre 2006, il trattamento
straordinario di integrazione salariale, nei confronti dei lavoratori
dipendenti delle imprese artigiane, he non rientrano nella disciplina
di  cui  all'art.  12,  commi  1  e  2 della legge n. 223/1991, delle
imprese  industriali fino a 15 dipendenti e delle imprese industriali
con  piu'  di  15  dipendenti, che non possono ricorrere alla CIGS ai
sensi  della  normativa  vigente,  operanti  nei  settori di cui alle
premesse.