IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  1993, n. 96 e successive
integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle
competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il
Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n.
488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
estende  le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle
imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in
particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento
della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  ed  in particolare
l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art.
28 del decreto legislativo n. 300/1999;
  Vista  la  legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione
nazionale del turismo;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
13 settembre  2002,  che stabilisce i principi e gli obiettivi per la
valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Visto  l'art.  61,  comma  10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Legge  finanziaria  2003)  che prevede che le economie derivanti dai
provvedimenti  di  revoca  delle  agevolazioni  di  cui alla legge n.
488/1992  siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di
nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata
alle  aree  depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il
15%   sia   riservato  alle  aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste dall'art.
87.3.c)    del Trattato   C.E.,   nonche'   nelle   aree   ricomprese
nell'obiettivo 2;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo
rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare,
l'art.  55,  n.  4,  laddove  si  precisa  che rimangono in vigore le
direttive  del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di
elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma
dell'art.  21,  paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del
Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347,  (G.U.C.E.  n. C175/11/2000) che, con riferimento
alla   Carta  degli  aiuti  a  finalita'  regionale  per  il  periodo
2000-2006,   comunica   gli   esiti   favorevoli   dell'esame   sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a)
del Trattato C.E.;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Vista  la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n.
SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto
N.   729/A/2000,   relativo   all'estensione   all'agricoltura  degli
strumenti   previsti   dalla  programmazione  negoziata,  cosi'  come
modificato  dalla  decisione  del  27 febbraio  2002  C(2002) 579fin,
relativa  all'aiuto  n.  30/2002 concernente gli aiuti a favore della
pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge  n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 3 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 163/2000) e
successive modificazioni;
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000 n. 133,
recante   modificazioni   ed  integrazioni  al  decreto  ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del
Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, relativa
alle  sopra  indicate  modalita'  e  procedure  per la concessione ed
erogazione  delle  agevolazioni  alle attivita' produttive nelle aree
depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
  Vista  la  circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato relativa
alle  sopra  indicate  modalita'  e  procedure nel «settore turistico
alberghiero»   nelle   aree   depresse   del   Paese   e   successivi
aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997  (Gazzetta  Ufficiale  n.  105/1997),  e dal punto 2, lettera B)
della  delibera  11  novembre  1998,  n.  127  (Gazzetta Ufficiale n.
4/1999);
  Visto  l'art.  10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n.  173,  che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti,
criteri  e  modalita'  di  applicazione  anche alle imprese agricole,
della  pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai
relativi  consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203,
lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;
  Visto  il  decreto del Ministro delle attivita' produttive 3 luglio
2003  (Gazzetta  Ufficiale n. 163/2003), con il quale, in riferimento
al  disposto  di  cui  all'art.  61,  comma 10, della citata legge n.
289/2002, viene destinata al finanziamento dei contratti di programma
la  somma di 383.000.000 euro, pari al 30% delle economie della legge
n. 488/1992;
  Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale
n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali
e  il  coordinamento  Governo,  Regioni  e  Province  autonome  per i
contratti di programma;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  12
novembre  2003,  recante  modalita' di presentazione della domanda di
accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai
successivi adempimenti amministrativi;
  Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle
attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche
riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento,
nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai
fini  dell'accesso  alle  agevolazioni delle proposte di contratto di
programma;
  Vista  la  nota  n.  1227704  del 16 dicembre 2004, con la quale il
Ministero  delle attivita' produttive ha sottoposto a questo Comitato
la   proposta  di  contratto  di  programma  con  il  relativo  piano
progettuale  presentato  dal Consorzio Florovivaistico Agroambientale
dello  Jonio  S.c.  a  r.l.  (CONFLAJ),  per  la  realizzazione di un
articolato  programma  di  investimenti florovivaistici, turistici ed
industriali,  nella  regione  Sicilia,  comuni  di  Giarre (Catania),
Riposto  (Catania),  Acireale  (Catania),  Aci S. Antonio (Catania) e
Lentini (Siracusa);
  Considerato  che  il  contratto  ha come obiettivo lo sviluppo e la
valorizzazione del florovivaismo e dei servizi ad esso connessi;
  Considerato  che  la regione Siciliana, con delibere n. 381 dell'11
dicembre  2003  e  n.  18  del  20  gennaio  2004  ha espresso parere
favorevole  sugli  investimenti previsti dal contratto di programma e
si  e' dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 30%
dell'ammontare  delle  risorse pubbliche, fermi restando i limiti dei
massimali  di  intensita' degli aiuti di Stato previsti dalla vigente
normativa comunitaria;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:

  1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a
stipulare,  con  il  Consorzio  Florovivaistico  Agroambientale dello
Jonio  S.c.  a  r.l.  (CONFLAJ),  il  contratto  di  programma per la
realizzazione    di   un   articolato   programma   di   investimenti
florovivaistici,  turistici  ed  industriali,  nella regione Sicilia,
comuni  di  Giarre  (Catania), Riposto (Catania), Acireale (Catania),
Aci   S.  Antonio  (Catania)  e  Lentini  (Siracusa).  Il  contratto,
sottoscritto  nei  termini  di  seguito  indicati e con le necessarie
precisazioni  e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni
imposte   dall'Unione   europea,   verra'  trasmesso  in  copia  alla
Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
  1.1.  Gli investimenti ammessi per un totale di 47.325.045,99 euro,
realizzati  dalle  aziende  consorziate  cosi'  come  indicato  nelle
allegate  tabelle  1  e  2, che fanno parte integrante della presente
delibera, sono cosi' articolati:
    investimenti  nelle  aziende  agricole  (capo I Aiuto di Stato n.
729/A/2000) euro 15.816.721,34;
    investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli  compresi  nell'allegato  I  del  Trattato (capo II Aiuto di
Stato n. 729/A/2000) euro 20.833.920,42;
    investimenti  alla ricerca e allo sviluppo (capo V Aiuto di Stato
n. 729/A/2000) euro 2.992.500,00;
    investimenti   nel   settore   industriale   (L.  488/1992)  euro
3.674.982,00;
    investimenti   nel   settore   turistico   (L.   488/1992)   euro
4.006.922,23.
  1.2.  Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto
dalle  decisioni  della  Commissione europea citate in premessa, sono
state  concesse  nella  misura dell'80% del massimo concedibile cosi'
determinato:
    investimenti  nelle  aziende  agricole  (capo I Aiuto di Stato n.
729/A/2000),  50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole
svantaggiate  e  al  40%,  espresso  in  E.S.L., per gli investimenti
localizzati  nelle  altre  aree, elevabile del 5% nel caso di giovani
agricoltori;
    investimenti   nel   settore   della   trasformazione   e   della
commercializzazione  dei prodotti agricoli (capo II Aiuto di Stato n.
729/A/2000),  50%  E.S.L. per le iniziative ubicate in aree Obiettivo
1;
    investimenti  nel  settore  della ricerca e dello sviluppo per il
miglioramento  qualitativo delle produzioni (capo V Aiuto di Stato n.
729/2000),  100%,  nel  rispetto  delle  condizioni previste da detto
regime di aiuti;
    investimenti  nel  settore  industriale (L. 488/1992): 35% E.S.N.
oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.;
    investimenti  nel settore turismo (L. 488/1992): 35% E.S.N. oltre
al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.
  1.3.  L'onere  massimo  a  carico  della  finanza  pubblica  per la
concessione   delle   agevolazioni   finanziarie  e'  determinato  in
21.390.697,85   euro.   L'onere  massimo  a  carico  dello  Stato  e'
determinato  in 14.973.488,49 euro. La restante somma di 6.417.209,36
euro sara' a carico della Regione siciliana.
  1.4.  Il  finanziamento  sara' erogato in tre quote annuali di pari
importo,  prevedendo che la prima disponibilita' intervenga nel 2004,
le  successive  rispettivamente  nel 2005 e 2006. Al fine del calcolo
delle   agevolazioni   si  terra'  conto  del  predetto  piano  delle
disponibilita'    indipendentemente    dagli   effettivi   tempi   di
realizzazione degli investimenti.
  1.5.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.3.
  1.6.  Il  termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato
in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
  1.7.  Le  iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare  una  nuova
occupazione  diretta non inferiore a n. 116 U.L.A. (Unita' lavorative
annue).
  1.8.  Il Ministero delle attivita' produttive curera' i conseguenti
adempimenti comunitari.
  2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto
1.,  e'  approvato  il  finanziamento  di 14.973.488,49 euro a valere
sulle  risorse  evidenziate  nel  decreto  3 luglio 2003 del Ministro
delle attivita' produttive indicato nelle premesse.
  3.  L'operativita'  della  presente  delibera  e'  subordinata alla
verifica dell'effettiva disponibilita' delle quote di cofinanziamento
regionale.
  4.  Prima  della  stipula  del  contratto di programma il Ministero
delle  attivita'  produttive  dovra' aver verificato le condizioni di
seguito indicate:
    che  gli  investimenti  proposti  siano coerenti con il POR della
Regione  siciliana in ordine alla tipologia delle spese ammissibili e
al limite massimo degli investimenti in azienda agricola previsti dal
citato documento di programmazione regionale.
  La   provata   redditivita'   delle   aziende   beneficiarie  delle
agevolazioni  sugli  investimenti agricoli, il rispetto dei requisiti
comunitari  minimi  in  materia di ambiente, igiene e benessere degli
animali,   che  il  conduttore  dell'azienda  possieda  conoscenze  e
competenze  professionali  adeguate,  nonche' il rispetto di tutte le
altre  condizioni  previste  dai  citati  regimi  di aiuti in materia
agricola e della pesca.
    Roma, 18 marzo 2005


Il segretario del C.I.P.E.
       Baldassarri

                                               Il presidente delegato
                                                     Siniscalco

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005

Ufficio  di  controllo  Ministeri  economico-finanziari registro n. 4
Economia e finanze, foglio n. 288