IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista  la  Convenzione  sul  commercio  internazionale delle specie
animali  e  vegetali  selvatiche  minacciate  di  estinzione (CITES),
firmata   a  Washington  il  3 marzo  1973  e  ratificata  con  legge
19 dicembre 1975, n. 874;
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre
1996,   e   successive  attuazioni  e  modificazioni,  relativo  alla
protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il
controllo del loro commercio;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1808/2001  della  Commissione del
30 agosto   2001,   e  successive  modificazioni,  recante  modalita'
d'applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  338/97, del Consiglio del
9 dicembre  1996,  relativo  alla  protezione di specie della flora e
della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto
legislativo   18 maggio   2001,   n.   275,  concernente  il  sistema
sanzionatorio per le violazioni alla citata Convenzione di Washington
ed    ai    citati   regolamenti   Comunitari   ed   in   particolare
l'articolo 8-quinquies,  comma 3-quinquies,  che demanda al Ministero
delle  politiche  agricole e forestali, tramite il Servizio CITES del
Corpo  forestale  dello  Stato, l'effettuazione dei controlli e delle
certificazioni previsti dalla citata Convenzione di Washington;
  Visto  il  decreto 4 settembre 1992, del Ministro dell'ambiente, di
concerto il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura
e   foreste,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  210,  del
7 settembre  1992,  recante modalita' relative ai controlli in ambito
doganale   in   attuazione   dell'articolo 8,  comma 2,  della  legge
7 febbraio 1992, n. 150;
  Vista  la  determinazione  direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987,
del  direttore  dell'Agenzia  delle dogane, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  127, del 1° giugno 2002, concernente la localizzazione
presso  alcuni  uffici  doganali  delle  operazioni  di importazione,
esportazione  e riesportazione delle specie animali e vegetali in via
di  estinzione,  di  cui  alla citata Convenzione di Washington ed ai
citati regolamenti comunitari;
  Visto  l'articolo 35,  comma 2,  del  decreto legislativo 30 luglio
1999,   n.   300,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo
6 dicembre 2002, n. 287, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del territorio, tra gli altri, i compiti e le funzioni
riguardanti   l'attuazione   e   la  gestione  della  Convenzione  di
Washington e dei relativi regolamenti comunitari;
  Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
1° dicembre  2004,  che istituisce ed attiva i Nuclei Operativi CITES
del  Corpo forestale dello Stato, che svolgono attivita' di controllo
e  di supporto specialistico alle autorita' doganali presso le dogane
abilitate  CITES,  ai  sensi  della  determinazione  direttoriale del
6 maggio  2002,  n.  5987,  del direttore dell'Agenzia delle dogane e
successive modificazioni;
  Considerato  che  il  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio, ai sensi dell'articolo 8, della legge 7 febbraio 1992, n.
150,  cura  l'adempimento  della Convenzione di Washington, potendosi
avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato;
  Considerato,  altresi',  che  la  legge  7 febbraio  1992,  n. 150,
all'articolo 8,  comma 2,  dispone che il Ministro dell'ambiente, con
propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze, il
Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro dell'agricoltura e
delle  foreste,  stabilisca  le  modalita'  relative  ai controlli in
ambito  doganale per l'esecuzione della citata legge 7 febbraio 1992,
n.   150,   nonche'  le  procedure  per  l'adempimento  della  citata
Convenzione  di  Washington  del  3 marzo  1973, ratificata con legge
19 dicembre 1975, n. 874;
  Ritenuto  necessario  provvedere alla modifica del citato decreto 4
settembre 1992;
  Ritenuto,  inoltre, di dover disciplinare le procedure di controllo
relative    alle   operazioni   di   importazione,   esportazione   e
riesportazione  di  esemplari di specie incluse nelle appendici della
citata   Convenzione   di  Washington  e  negli  allegati  al  citato
regolamento (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Viste  le risultanze delle conferenze dei servizi del 7 maggio 2002
e  del 10 marzo 2004, con le quali sono stati acquisiti i consensi ed
e'  stato  definito  il  manuale  operativo dei controlli doganali in
ambito CITES;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato n. 611/04 emesso dalla
Sezione   consultiva   per   gli  atti  normativi  nell'adunanza  del
23 febbraio 2004;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
inviata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400
del 1988, con nota UI/2005/2157 del 15 marzo 2005;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                 Procedure per i controlli doganali

  1. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  regolamento  vale la
definizione  di  esemplare di cui all'articolo 2 del regolamento (CE)
n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e
modificazioni  e dell'articolo 8-sexies, della legge 7 febbraio 1992,
n. 150.
  2. I  nuclei  operativi  CITES  del  Corpo  forestale  dello Stato,
istituiti  ed  attivati,  con  decreto  del  Ministro delle politiche
agricole  e  forestali  1° dicembre  2004, che ne disciplina anche il
loro  funzionamento,  svolgono  attivita'  di controllo e di supporto
specialistico  alle  autorita'  doganali  di cui al comma 3. I nuclei
operativi CITES hanno sede presso le dogane abilitate, ai sensi della
determinazione  direttoriale  6 maggio  2002,  n.  5987, e successive
modificazioni,  del  direttore  dell'Agenzia delle dogane, a compiere
operazioni  di importazione e di esportazione definitive e temporanee
e  di  riesportazione  di  esemplari delle specie animali e vegetali,
incluse  nelle appendici della Convenzione di Wa-shington, ratificata
con  legge 19 dicembre 1975, n. 874, e negli allegati del regolamento
(CE)   338/97,   del  Consiglio  del  9 dicembre  1996  e  successive
attuazioni e modificazioni.
  3. I  nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, fatte
salve  le  attribuzioni  delle autorita' doganali, collaborano con le
medesime,  anche per assicurare il controllo della corrispondenza tra
gli  esemplari  di  cui  al  comma 1,  dichiarati  nella  licenza  di
importazione,  licenza  o  permesso  di  esportazione, certificato di
riesportazione o altro certificato o notifica di importazione, di cui
ai  regolamenti (CE) 338/97 e successive attuazioni e modificazioni e
1808/2001   e   successive  modificazioni,  e  quelli  effettivamente
presenti  nella  spedizione,  anche  in  caso di transito o trasbordo
degli  esemplari stessi. Anche a tal fine si richiamano integralmente
le  disposizioni  relative all'espletamento delle formalita' doganali
per  le  spedizioni  di  esemplari  di  cui al comma 1, contenute nel
Manuale  Operativo e successive modificazioni, di cui all'Allegato al
presente regolamento.
  4. Gli  esemplari  di  cui al comma 1 devono essere presentati, per
l'importazione,  l'esportazione e la riesportazione, presso le dogane
abilitate  ai  sensi  della  determinazione direttoriale del 6 maggio
2002,  n.  5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane e successive
modificazioni.  Ai fini del successivo sdoganamento il proprietario o
il  detentore  degli  esemplari e' tenuto ad indicare, all'atto della
presentazione  della domanda per ottenere la licenza di importazione,
la  licenza di esportazione o il certificato di riesportazione di cui
agli  articoli 4  e  5  del  regolamento  (CE)  338/97  e  successive
attuazioni  e  modificazioni,  la  dogana  presso  la  quale  intende
presentare gli esemplari.
  5. Qualora  gli  esemplari  di  cui  al  comma 1  dovessero  essere
presentati   presso   dogane  diverse  da  quelle  individuate  nella
determinazione direttoriale del 6 maggio 2002, n. 5987, del direttore
dell'Agenzia  delle  dogane  e  successive modificazioni, l'autorita'
doganale,  previa  acquisizione  di dichiarazione di conformita' alla
normativa  CITES  ed  a  quella  nazionale  e  comunitaria  citata in
premessa,   resa   dal  proprietario  o  detentore  degli  esemplari,
provvedera'   ad  inviare  gli  esemplari  medesimi,  in  contenitori
opportunamente  sigillati,  in  deposito presso la piu' vicina dogana
abilitata;  in  tal  caso  il  proprietario  o  il suo rappresentante
autorizzato  ovvero il detentore richiedera' la verifica comunicando,
anche  a  mezzo fax, gli estremi della spedizione al Nucleo Operativo
CITES interessato, allegando la predetta dichiarazione.
  6. Qualora  giustificati motivi lo richiedano, il proprietario puo'
richiedere  l'autorizzazione  necessaria  allo  sdoganamento  ai fini
CITES  presso  una  dogana  non abilitata, all'agenzia delle dogane -
area  verifiche  e  controlli  tributi doganali e accise - laboratori
chimici ufficio metodologia di controllo degli scambi internazionali,
comunitari e nazionali, tramite la dogana dove dovra' essere eseguita
l'operazione.  Qualora l'ufficio ravvisi la possibilita' di concedere
l'autorizzazione,  ne  da' comunicazione alla dogana interessata e al
servizio CITES Centrale del Corpo forestale dello Stato. Quest'ultimo
autorizza  il  Nucleo  Operativo  CITES  interessato ad effettuare le
verifiche  documentali  ed  i  controlli  merceologici  necessari  al
perfezionamento dell'operazione doganale richiesta.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al titolo.
              La  legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Disciplina dei reati
          relativi  all'applicazione  in Italia della convenzione sul
          commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
          via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di
          cui  alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento
          (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme
          per  la  commercializzazione  e  la detenzione di esemplari
          vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo
          per   la   salute   e  l'incolumita'  pubblica),  e'  stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 22 febbraio 1992, n.
          44.
              - Si riporta il testo dell'art. 8:
              «Art. 8. - 1. Conformemente a quanto previsto dall'art.
          1,  commi 4  e  5,  e  dall'art.  8,  comma 4,  della legge
          8 luglio  1986,  n.  349,  il  Ministero dell'ambiente cura
          l'adempimento  della  citata  convenzione di Washington del
          3 marzo  1973,  di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874,
          potendosi  avvalere  delle  esistenti  strutture  del Corpo
          forestale dello Stato.
              2. Con  propri  decreti,  emanati  di  concerto  con il
          Ministro  delle  finanze,  il  Ministro  del  commercio con
          l'estero  ed  il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
          il  Ministro dell'ambiente stabilisce le modalita' relative
          ai  controlli  in  ambito  doganale  per l'esecuzione della
          presente  legge  e  le  procedure  per  l'adempimento della
          citata  convenzione  di Washington del 3 marzo 1973, di cui
          alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.».
          Note alle premesse.
              La  legge  19 dicembre 1975, n. 871, con la quale si e'
          provveduto  a ratificare e dare esecuzione nell'ordinamento
          nazionale  alla  convenzione  sul  commercio internazionale
          delle  specie  animali  e  vegetali  in  via di estinzione,
          firmata  a  Washington il 3 marzo 1973, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1976, n. 49, S.O.
              Il   regolamento  (CE)  n.  338/97  del  Consiglio  del
          9 dicembre  1996  e  successive attuazioni e modificazioni,
          relativo  alla  protezione  di  specie  della flora e della
          fauna  selvatiche mediante il controllo del loro commercio,
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle comunita'
          europee n. L 061 dell'8 marzo 1997.
              Il  regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del
          30 agosto   2001,   e   successive  modificazioni,  recante
          modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del
          Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e
          della  fauna  selvatiche  mediante  il  controllo  del loro
          commercio,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale delle
          comunita' europee n. L 250 del 19 settembre 2001.
              La  legge  7 febbraio  1992, n. 150, recante disciplina
          dei   reati   relativi  all'applicazione  in  Italia  della
          convenzione   sul  commercio  internazionale  delle  specie
          animali   e   vegetali  in  via  di  estinzione  firmata  a
          Washington  il  3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre
          1975,  n.  874,  e  del  regolamento  (CEE)  n.  3626/82, e
          successive    modificazioni,    nonche'    norme   per   la
          commercializzazione  e  la  detenzione di esemplari vivi di
          mammiferi  e rettili che possono costituire pericolo per la
          salute   e  l'incolumita'  pubblica,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44.
              Il  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, recante
          riordino  del sistema sanzionatorio in materia di commercio
          di  specie animali e vegetali protegge, a norma dell'art. 5
          della  legge  21 dicembre 1999, n. 526, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 11 luglio 2001, n. 159.
              Il   decreto  ministeriale  4 settembre  1992,  recante
          modalita'  relative  ai  controlli  in  ambito  doganale in
          attuazione  dell'art.  8,  comma 2,  della legge 7 febbraio
          1992,  n.  150  concernente  l'applicazione in Italia della
          convenzione  di  Washington del 3 marzo 1973, e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 1992, n. 210.
              La  determinazione  direttoriale  del 6 maggio 2002, n.
          5987,    del    direttore    dell'agenzia    delle   dogane
          (localizzazione   presso   alcuni   uffici   doganali  deve
          operazioni  d  importazione,  esportazione e riesportazione
          delle  specie animale vegetali in via di estinzione, di cui
          alla  convenzione  di Washington) e' stata pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2002.
              L'art.  35,  comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300  (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
          norma  dell'art.  11  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O. e' il seguente:
              «Art.      35 (Istituzione      del     Ministero     e
          attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'ambiente
          e della tutela del territorio.
              2. Al   Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio   sono   attribuite  le  funzioni  e  i  compiti
          spettanti  allo  Stato  relativi alla tutela dell'ambiente,
          del  territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo
          alle seguenti materie:
                a) individuazione,   conservazione  e  valorizzazione
          delle  aree naturali protette, tutela della biodiversita' e
          della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
          gestione,  fatte  salve  le competenze della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri,
          della  Convenzione  di  Washington  (CITES)  e dei relativi
          regolamenti   comunitari,   della   difesa   del   mare   e
          dell'ambiente costiero, e della comunicazione ambientale;
                b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei
          siti  inquinati;  tutela  delle  risorse idriche e relativa
          gestione,  fatta  salva  la  competenza del Ministero delle
          politiche agricole e forestali;
                c) promozione  di  politiche  di  sviluppo durevole e
          sostenibile, nazionali e internazionali;
                d) sorveglianza,   monitoraggio   e   recupero  delle
          condizioni  ambientali conformi agli interessi fondamentali
          della   collettivita'   e  all'impatto  sull'ambiente,  con
          particolare  riferimento  alla  prevenzione  e  repressione
          delle   violazioni   compiute   in   danno   dell'ambiente,
          prevenzione  e  protezione  dall'inquinamento  atmosferico,
          acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
                e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
          valori naturali e ambientali.
              3. Al   Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,   le   funzioni   e   i   compiti   dei  Ministeri
          dell'ambiente  e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
          alle  regioni  e  agli enti locali anche ai sensi e per gli
          effetti  degli  art. 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e
          b),  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59;  sono  altresi'
          trasferite  le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero
          delle  politiche  agricole  in materia di polizia forestale
          ambientale.».
              Il decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, recante
          modifiche  al  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300
          concernente   le  strutture  organizzative  dei  Ministeri,
          nonche' i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente
          e della tutela del territorio, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2002, n. 304.
              Il  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole e
          forestali  1° dicembre  2004, istituisce ed attiva i nuclei
          operativi  CITES  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  che
          svolgono attivita' di controllo e di supporto specialistico
          alle autorita' doganali presso le dogane abilitate CITES ai
          versi  della  citata  determinazione  direttoriale 6 maggio
          2002, n. 5987, del direttore dell'Agenzia delle dogane.
              - Per  l'art.  8  della  legge 7 febbraio 1992, n. 150,
          vedi le note al titolo.
              Il comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. e'
          il seguente:
              «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 1.
              - L'art. 2 del regolamento (CE) n. 338/97, citato nelle
          premesse  contenente  alla  lettera t)  la  definizione  di
          «esemplare» e' il seguente:
              «Art.    2 (Definizioni). - Ai    fini   del   presente
          regolamento, si intende per:
                a) «comitato»,  il  comitato  per  il commercio della
          flora e fauna selvatiche, istituito a norma dell'art. 18;
                b) «Convenzione»,   la   Convenzione   sul  commercio
          internazionale  delle specie di flora e di fauna selvatiche
          minacciate di estinzione (CITES);
                c) «paese  di  origine», il paese in cui un esemplare
          e'  stato  catturato  o  prelevato  dall'ambiente naturale,
          allevato in cattivita' o riprodotto artificialmente;
                d) «notifica   d'importazione»,   la   notifica  data
          dall'importatore  o  da  un suo agente o rappresentante, al
          momento  dell'introduzione  nella Comunita' di un esemplare
          appartenente  a una delle specie incluse negli allegati C o
          D  del  presente  regolamento,  su un formulario prescritto
          dalla Commissione secondo la procedura di cui all'art. 18;
                e) «introduzione  dal  mare»,  l'introduzione  di  un
          esemplare nella Comunita' direttamente dall'ambiente marino
          da  cui e' stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione
          di  alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante,
          il fondo marino e il relativo sottosuolo;
                f) «rilascio»,  l'espletamento  di tutte le procedure
          connesse  alla  preparazione  e  al  perfezionamento di una
          licenza   o   di  un  certificato  e  la  sua  consegna  al
          richiedente;
                g) «organo   di  gestione»,  un  organo  di  gestione
          nazionale  designato da uno Stato membro secondo l'art. 13,
          paragrafo 1,  lettera a),  o, nel caso di Stato terzo parte
          contraente     della     Convenzione,     in    conformita'
          dell'articolo IX della Convenzione stessa;
                h) «Stato membro di destinazione», lo Stato membro di
          destinazione   menzionato   nel  documento  utilizzato  per
          esportare   o   riesportare   un  esemplare;  nel  caso  di
          introduzione  dal  mare,  lo  Stato membro responsabile del
          luogo di destinazione di un esemplare;
                i) «offerta  in  vendita»,  l'offerta  in  vendita  e
          qualsiasi  atto  ragionevolmente  interpretabile come tale,
          comprese  le  offerte  al  pubblico  o  gli  atti aventi il
          medesimo effetto, nonche' l'invito a trattare;
                j) «oggetti  personali o domestici», esemplari morti,
          parti  e prodotti derivati, che appartengano a un privato e
          che   facciano   parte   o  siano  destinati  a  far  parte
          normalmente dei suoi beni ed effetti personali;
                k) «luogo  di  destinazione»,  il  luogo  normalmente
          destinato  alla  custodia degli esemplari, al momento della
          loro  introduzione  nella  Comunita'; nel caso di esemplari
          vivi,  esso  e'  il  primo  luogo  nel  quale  si intendono
          custodire   gli  esemplari,  dopo  l'eventuale  periodo  di
          quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;
                l) «popolazione»,   un  numero  totale  di  esemplari
          biologicamente o geograficamente distinto;
                m) «fini  prevalentemente  commerciali», i fini i cui
          aspetti non commerciali non predominano in modo manifesto;
                n) «riesportazione  dalla  Comunita»,  l'esportazione
          dal    territorio   della   Comunita'   di   un   esemplare
          precedentemente introdottovi;
                o) «reintroduzione  nella  Comunita»,  l'introduzione
          nel    territorio   della   Comunita'   di   un   esemplare
          precedentemente esportato o riesportato;
                p) «alienazione»,  qualsiasi forma di alienazione. Ai
          fini del presente regolamento la locazione, la permuta o lo
          scambio sono assimilati all'alienazione; espressioni affini
          sono interpretate nello stesso senso;
                q) «autorita'  scientifica», un'autorita' scientifica
          designata   da   uno   Stato   membro  secondo  l'art.  13,
          paragrafo 1,  lettera b), o, nel caso di un paese terzo che
          sia  parte della Convenzione, in base all'articolo IX della
          Convenzione;
                r) «gruppo   di   consulenza   scientifica»,   organo
          consultivo istituito in base all'art. 17;
                s) «specie»,  una  specie,  sottospecie  o  una  loro
          popolazione;
                t) «esemplare»,  qualsiasi  pianta  o animale, vivo o
          morto,  delle  specie  elencate  negli  allegati  da A a D;
          qualsiasi  parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o
          meno  in  altre merci, nonche' qualsiasi altra merce, se da
          un  documento  di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio,
          dal  marchio,  dall'etichetta  o da ogni altra circostanza,
          risulti  trattarsi  di  parti  o  di  prodotti  derivati da
          animali  o  da  piante  appartenenti a queste specie, salvo
          esplicita    esclusione    di   tali   parti   o   prodotti
          dall'applicazione    delle    disposizioni   del   presente
          regolamento  o  di  quelle  correlate  all'allegato  ove e'
          elencata  la relativa specie, in base ad una indicazione in
          tal senso contenuta nei rispettivi allegati.
              Si  considera appartenente ad una delle specie elencate
          negli  allegati  da A a D l'esemplare, animale o pianta, di
          cui  almeno  un  «genitore»  appartenga  a  una  specie ivi
          elencata,  o  che  di  tale  animale  o  pianta sia parte o
          prodotto.  Qualora  i  «genitori»  di tale animale o pianta
          siano  di  specie  elencate  in allegati diversi, ovvero di
          specie  una  sola  delle  quali  vi figuri, si applicano le
          disposizioni  dell'allegato  piu' restrittivo. Tuttavia, se
          uno solo dei «genitori» di un esemplare di pianta ibrida e'
          di  una  specie  inserita  nell'allegato A, le disposizioni
          dell'allegato  piu'  restrittivo  si  applicano soltanto se
          tale specie e' indicata a tal fine nell'allegato;
                u) «commercio»,   l'introduzione   nella   Comunita',
          compresa   l'introduzione  dal  mare,  e  l'esportazione  e
          riesportazione  dalla stessa, nonche' l'uso, lo spostamento
          e il trasferimento del possesso all'interno della Comunita'
          e   dunque  anche  all'interno  di  uno  Stato  membro,  di
          esemplari   soggetti   alle   disposizioni   del   presente
          regolamento;
                v) «transito»,  il  trasporto  di  esemplari  fra due
          punti  all'esterno  della  Comunita' passando attraverso il
          territorio   della   Comunita'   stessa,   spediti   a   un
          destinatario  nominalmente  individuato  e durante il quale
          qualsiasi   interruzione   della   circolazione   sia  resa
          necessaria esclusivamente dalle modalita' inerenti a questo
          tipo di traffico;
                w) «esemplari    lavorati    acquisiti    da    oltre
          cinquant'anni»,    esemplari    che    hanno   subito   una
          significativa  alterazione  rispetto al loro naturale stato
          grezzo  per  uso nella gioielleria, ornamentale, artistico,
          pratico  o  nel  settore  degli strumenti musicali, piu' di
          cinquant'anni  prima  dell'entrata  in  vigore del presente
          regolamento e che sono stati acquisiti in tali condizioni a
          giudizio   dell'organo   di  gestione  dello  Stato  membro
          interessato.  Tali esemplari sono considerati come lavorati
          soltanto   se   riconducibili   univocamente  a  una  delle
          categorie  sopramenzionate  e  se  non richiedano ulteriori
          interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire
          ai relativi scopi;
                x) «verifiche     all'introduzione,     esportazione,
          riesportazione  e  al  transito»,  il controllo documentale
          relativo  ai  certificati,  alle  licenze  e alle notifiche
          previsti  dal presente regolamento e - qualora disposizioni
          comunitarie lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio
          rappresentativo  delle spedizioni - l'esame degli esemplari
          corredato   da   un  eventuale  prelievo  di  campioni  per
          un'analisi o un controllo approfondito.».
              Il  decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole e
          forestali  1° dicembre  2004,  e' riportato nelle note alle
          premesse.
              La  determinazione direttoriale 6 maggio 2002, n. 5987,
          e' riportata nelle note alle premesse.
              La  legge  19 dicembre 1975, n. 874, e' riportata nelle
          note  alle  premesse  il  regolamento  (CE)  n.  338/97 del
          Consiglio del 9 dicembre 1996, e' riportato nelle note alle
          premesse.
              Il  regolamento  1808/2001 e' riportato nelle note alle
          premesse.
              Gli  articoli 4  e  5  del  citato  regolamento (CE) n.
          338/97 sono i seguenti:
              «Art.               4 (Introduzione               nella
          Comunita). - 1. L'introduzione nella Comunita' di esemplari
          di specie di cui all'allegato A del presente regolamento e'
          subordinata  all'attuazione  delle  verifiche  necessarie e
          alla   previa   presentazione,  presso  l'ufficio  doganale
          frontaliero di introduzione, di una licenza di importazione
          rilasciata  da  un organo di gestione dello Stato membro di
          destinazione.
              Tale licenza di importazione e' rilasciata soltanto con
          l'osservanza   delle   restrizioni  stabilite  in  base  al
          paragrafo 6 e qualora ricorrano i seguenti presupposti:
                a) l'autorita'  scientifica competente, tenendo conto
          di  ogni  parere  del  gruppo di consulenza scientifica, ha
          espresso il parere che l'introduzione nella Comunita':
                  i) non   avra'  effetti  negativi  sullo  stato  di
          conservazione della specie o sull'estensione del territorio
          occupato dalla popolazione della specie interessata;
                  ii) avverra':
                    per   uno   degli   scopi   di  cui  all'art.  8,
          paragrafo 3, lettere e), f) e g), ovvero
                    per   altri   fini  non  pregiudizievoli  per  la
          sopravvivenza della specie interessata;
                b) i) il  richiedente  fornisce  la prova documentale
          che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della
          legislazione  sulla  protezione  della relativa specie; nel
          caso  di  importazione  da  un  paese terzo di esemplari di
          specie  elencate  nelle  appendici della Convenzione, detta
          prova  e' costituita da una licenza di esportazione o da un
          certificato  di  riesportazione,  ovvero da una copia degli
          stessi,  rilasciati  in  conformita'  della  Convenzione da
          un'autorita'  competente  del  paese  da  cui  e'  avvenuta
          l'esportazione o riesportazione;
                  ii) tuttavia il rilascio di licenze di importazione
          per  le  specie  elencate nell'allegato A secondo l'art. 3,
          paragrafo 1,  lettera a),  non  richiede  la suddetta prova
          documentale; l'originale di tali licenze di importazione e'
          pero'   trattenuto   dalle   autorita'   in   attesa  della
          presentazione   della   licenza   di   esportazione  o  del
          certificato di riesportazione da parte del richiedente;
                c) l'autorita'   scientifica   ha  accertato  che  la
          sistemazione   prevista   nel  luogo  di  destinazione  per
          l'esemplare    vivo   e'   attrezzata   adeguatamente   per
          conservarlo e trattarlo con cura;
                d) l'organo  di gestione ha accertato che l'esemplare
          non verra' impiegato per scopi prevalentemente commerciali;
                e) l'organo   di   gestione   ha   accertato,  previa
          consultazione   della   competente  autorita'  scientifica,
          l'inesistenza  di altri fattori relativi alla conservazione
          della  specie  che  ostino  al  rilascio  della  licenza di
          importazione; e
                f) nel  caso  di  introduzione  dal mare, l'organo di
          gestione   ha  accertato  che  ogni  esemplare  vivo  sara'
          preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio
          di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.
              2. L'introduzione   nella  Comunita'  di  esemplari  di
          specie elencate nell'allegato B del presente regolamento e'
          subordinata  all'attuazione  delle  verifiche  necessarie e
          alle   previa   presentazione,  presso  l'ufficio  doganale
          frontaliero  d'introduzione,  di una licenza d'importazione
          rilasciata  da  un organo di gestione dello Stato membro di
          destinazione.
              Tale  licenza  di  importazione  e' rilasciata soltanto
          nell'osservanza  delle  restrizioni  imposte  ai  sensi del
          paragrafo 6 e nel rispetto dei seguenti presupposti:
                a) l'autorita'  scientifica  competente, previo esame
          dei  dati  disponibili  e  tenendo conto di ogni parere del
          gruppo  di consulenza scientifica, e' del parere che non vi
          siano  indicazioni  che  l'introduzione nella Comunita' non
          abbia  effetti  negativi sullo stato di conservazione della
          specie  o  sull'estensione  del  territorio  occupato dalla
          popolazione  della  specie  interessata,  dato  il  livello
          attuale o previsto del commercio. Tale parere rimane valido
          per  le  importazioni ulteriori finche' i suddetti elementi
          non siano variati in modo significativo;
                b) il  richiedente  fornisce la prova documentale che
          la  sistemazione  prevista  nel luogo di destinazione di un
          esemplare  vivo e' attrezzata adeguatamente per conservarlo
          e trattarlo con cura;
                c) ricorrono  i  presupposti  di  cui al paragrafo 1,
          lettera b), punto i), e lettere e) e f).
              3. L'introduzione  nella  Comunita'  di esemplari delle
          specie     elencate    nell'allegato C    e'    subordinata
          all'attuazione  delle  verifiche  necessarie  e alla previa
          presentazione,  presso  l'ufficio  doganale  frontaliero di
          introduzione, di una notifica d'importazione e:
                a) in  caso di esportazione da un paese menzionato in
          relazione  alle specie previste nell'allegato C, alla prova
          documentale  fornita  dal  richiedente,  per  mezzo  di una
          licenza  di  esportazione  rilasciata  in conformita' della
          Convenzione  da un'autorita' di quel paese competente a tal
          fine, che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza
          della  legislazione  nazionale  sulla  conservazione  delle
          specie interessate; ovvero
                b) in caso di esportazione da un paese non menzionato
          in  relazione  alle  specie  previste nell'allegato C, o di
          riesportazione  da  qualsiasi  paese, alla presentazione da
          parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un
          certificato  di  riesportazione  o  di  un  certificato  di
          origine  rilasciati  in conformita' della Convenzione da un
          autorita'  del paese esportatore o riesportatore competente
          a tal fine.
              4. L'introduzione  nella  Comunita'  di esemplari delle
          specie elencate nell'allegato D del presente regolamento e'
          subordinata  all'attuazione  delle  verifiche  necessarie e
          alla   previa   presentazione,  presso  l'ufficio  doganale
          frontaliero   di   introduzione,   di   una   notifica   di
          importazione.
              5. I  presupposti  per  il  rilascio  di una licenza di
          importazione  di  cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al
          paragrafo 2,  lettere a),  b)  e  c), non si applicano agli
          esemplari  per  i  quali  il  richiedente fornisca la prova
          documentale:
                a) che sono stati in precedenza legalmente introdotti
          o  acquisiti nella Comunita' e che vi vengono reintrodotti,
          con o senza modifiche; ovvero
                b) che  si  tratta  di esemplari lavorati, legalmente
          acquisiti da piu' di cinquant'anni.
              6. In  consultazione con i paesi di origine interessati
          e  in  conformita'  della  procedura prevista all'art. 18 e
          tenendo  conto  di  ogni  parere  del  gruppo di consulenza
          scientifica, la Commissione puo' stabilire restrizioni, sia
          generali   sia   riguardanti   alcuni   paesi  di  origine,
          all'introduzione nella Comunita':
                a) in  base  ai  presupposti  di  cui al paragrafo 1,
          lettere a),  punto i),  o  e),  di  esemplari  delle specie
          comprese nell'allegato A;
                b) in  base  ai  presupposti  di  cui al paragrafo 1,
          lettera e) o al paragrafo 2, lettera a), di esemplari delle
          specie comprese nell'allegato B; e
                c) di    esemplari    vivi    di    specie   comprese
          nell'allegato B   che   presentano   un  tasso  elevato  di
          mortalita'  al  momento  del trasporto o per le quali si e'
          stabilito che hanno poche probabilita' di sopravvivere allo
          stato  di cattivita' per una parte considerevole della loro
          potenziale durata di vita; ovvero
                d) di  esemplari  vivi  di  specie per le quali si e'
          stabilito  che  l'introduzione nell'ambiente naturale della
          Comunita'  costituisce  una  minaccia  ecologica per alcune
          specie  di  fauna  e  di  flora  selvatiche  indigene della
          Comunita'.
              La  Commissione  pubblica  trimestralmente un elenco di
          tali  eventuali  restrizioni nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee.
              7. In  casi  particolari  di  trasbordo  marittimo,  di
          trasferimento  aereo  o di trasporto ferroviario al momento
          dell'introduzione  nella  Comunita', deroghe all'attuazione
          della  verifica  e  alla  presentazione  dei  documenti  di
          importazione  presso l'ufficio frontaliero di introduzione,
          quali  previste  ai  paragrafi  da 1 a 4, saranno accordate
          secondo la procedura di cui all'art. 18, per permettere che
          tale  verifica  e  presentazione  possano essere effettuate
          presso   un   altro  ufficio  doganale  designato  a  norma
          dell'art. 12, paragrafo 1.».
              «Art.    5 (Esportazione    o    riesportazione   dalla
          Comunita). 1.   L'esportazione   o   riesportazione   dalla
          Comunita'    di    esemplari    delle    specie    inserite
          nell'allegato A   e'   subordinata   all'attuazione   delle
          verifiche  necessarie  e  alla previa presentazione, presso
          l'ufficio  doganale in cui vengono assolte le formalita' di
          esportazione,  di  una  licenza  di  esportazione  o  di un
          certificato  di  riesportazione  rilasciati  dall'organo di
          gestione  dello  Stato membro nel cui territorio si trovano
          gli esemplari.
              2. Una  licenza di esportazione per gli esemplari delle
          specie   elencate  all'allegato A  e'  rilasciata  soltanto
          qualora ricorrano i seguenti presupposti:
                a) l'autorita' scientifica competente ha espresso per
          iscritto  l'opinione  che  la  cattura  o  la  raccolta  di
          esemplari  in  natura  o  la loro esportazione non avra' un
          effetto  pregiudizievole sullo stato di conservazione della
          specie  o  sull'estensione  del  territorio  occupato dalla
          relativa popolazione;
                b) il  richiedente  fornisce la prova documentale che
          gli  esemplari  sono  stati  ottenuti  in  osservanza della
          legislazione   in  vigore  sulla  protezione  della  specie
          interessata;  ove  la  domanda  sia  presentata a uno Stato
          membro  diverso  dallo  Stato membro di origine, tale prova
          documentale e' costituita da un certificato che attesti che
          l'esemplare  e'  stato  prelevato dall'ambiente naturale in
          osservanza   della   legislazione  in  vigore  sul  proprio
          territorio;
                c) l'organo di gestione ha accertato che:
                  i) ogni esemplare vivo sara' preparato e spedito in
          modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla
          salute o maltrattamento e
                  ii) gli   esemplari   delle   specie  non  elencati
          nell'appendice I  della  Convenzione non saranno utilizzati
          per   scopi  prevalentemente  commerciali  o  nel  caso  di
          esportazione  di  esemplari delle specie di cui all'art. 3,
          paragrafo 1,  lettera a)  del  presente  regolamento in uno
          Stato   parte   contraente   della  Convenzione,  e'  stata
          rilasciata una licenza di importazione; e
                d) l'organo   di   gestione  dello  Stato  membro  ha
          accertato,  previa consultazione della competente autorita'
          scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla
          conservazione  della  specie  che  ostino al rilascio della
          licenza di esportazione.
              3. Il   certificato  di  riesportazione  e'  rilasciato
          soltanto   qualora   ricorrano  i  presupposti  di  cui  al
          paragrafo 2,  lettere c)  e  d),  e  qualora il richiedente
          fornisca la prova documentale che gli esemplari:
                a) sono   stati   introdotti   nella   Comunita'   in
          conformita' del presente regolamento, o
                b) se  introdotti  nella Comunita' prima dell'entrata
          in  vigore del presente regolamento, lo siano stati a norma
          del regolamento (CEE) n. 3626/82, oppure
                c) se  introdotti  nella  Comunita'  prima  del 1984,
          siano   stati   immessi   sul   mercato  internazionale  in
          conformita' della Convenzione, oppure
                d) sono stati legalmente introdotti nel territorio di
          uno  Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti
          di  cui  alle  lettere a)  e  b)  o della Convenzione siano
          divenute ad essi applicabili o siano divenute tali in detto
          Stato membro.
              4. L'esportazione  o  riesportazione dalla Comunita' di
          esemplari  delle  specie  inserite  negli allegati B e C e'
          subordinata  all'attuazione  delle  verifiche  necessarie e
          alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui
          vengono  assolte  le formalita' doganali, di una licenza di
          esportazione   o   di   un  certificato  di  riesportazione
          rilasciati  dall'organo  di gestione dello Stato membro nel
          cui territorio gli esemplari si trovano.
              La  licenza  di  esportazione  e'  rilasciata  soltanto
          qualora  ricorrano  i  presupposti  di  cui al paragrafo 2,
          lettere a), b), c), punto i), e d).
              Il certificato di riesportazione e' rilasciato soltanto
          qualora  ricorrano  i  presupposti  di  cui al paragrafo 2,
          lettere c), punto 1, e d), e di cui al paragrafo 3, lettere
          da a) a d).
              5. Nel  caso  in  cui  la  domanda  di  certificato  di
          riesportazione  riguardi  specie introdotte nella Comunita'
          tramite  una  licenza d'importazione rilasciata da un altro
          Stato membro, l'organo di gestione consulta preliminarmente
          l'organo   di   gestione   che   ha   emesso   la   licenza
          d'importazione.  Le  procedure di consultazione e i casi in
          cui  tale  consultazione  e'  necessaria  sono  determinati
          secondo la procedura di cui all'art. 18.
              6. I  presupposti  per  il  rilascio  di una licenza di
          esportazione  o  di un certificato di riesportazione di cui
          al paragrafo 2, lettere a) e c), punto ii) non si applicano
          a:
                i) esemplari    lavorati   acquisiti   da   piu'   di
          cinquant'anni, oppure
                ii) esemplari  morti, parti e prodotti derivati dagli
          stessi,  in  relazione  ai quali il richiedente esibisca la
          prova  documentale della loro legale acquisizione prima che
          fossero   loro  applicabili  il  presente  regolamento,  il
          regolamento   (CEE)   n.   3626/82   del  Consiglio,  o  la
          Convenzione.
              7.a) La  competente autorita' scientifica di ogni Stato
          membro  controlla  le  licenze  di  esportazione rilasciate
          dallo  Stato  membro  stesso per gli esemplari delle specie
          comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali
          esemplari.  Qualora la suddetta autorita' scientifica abbia
          stabilito  che  l'esportazione  di esemplari appartenenti a
          una  di  tali  specie deve essere limitata per mantenere la
          specie  in  tutta la sua area di distribuzione a un livello
          adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema, e ben
          al  di  sopra  del  livello  in ragione del quale la specie
          potrebbe  essere  inserita  nell'allegato A, in conformita'
          dell'art.   3,  paragrafo 1,  lettere a)  o  b),  punto i),
          l'autorita'  scientifica informa per iscritto il competente
          organo  di gestione delle misure idonee al fine di limitare
          la  concessione di licenze di esportazione per esemplari di
          tali specie.
                b) L'organo  di  gestione  cui siano state comunicate
          tali  misure,  ne  informa  la Commissione la quale, se del
          caso, stabilisce restrizioni alle esportazioni della specie
          interessata, secondo la procedura di cui all'art. 18.».