IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  il decreto legislativo 10 apri1e 2001, n. 180, di attuazione
dello  statuto  speciale  della  regione  autonoma  Sardegna  per  il
conferimento  di funzioni alla regione in materia di lavoro e servizi
all'impiego;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
20 luglio  2004,  recante norme per l'individuazione dei beni e delle
risorse  finanziarie,  umane e strumentali da trasferire alla regione
Sardegna,  ai  sensi  dell'art.  7  del decreto legislativo 10 aprile
2001, n. 180;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5  del decreto del Presidente del
Consiglio   dei   Ministri   del   20 luglio   2004,   relativo  alla
determinazione   e   attribuzione   delle   risorse  finanziarie  per
l'esercizio delle funzioni delegate;
  Considerato   che,  in  sede  di  prima  applicazione,  le  risorse
finanziarie  da  attribuire  sono determinate, sentita la regione, in
misura  pari alle spese effettivamente sostenute dall'Amministrazione
dello Stato per il personale trasferito e con la medesima percentuale
del  personale  trasferito  sul  totale di quello in servizio, per le
correlate spese di funzionamento sostenute per il settore e i servizi
politiche  del  lavoro  nell'ultimo esercizio finanziario, durante il
quale  le  funzioni  e  i compiti trasferiti sono stati integralmente
svolti;
  Sentita la regione autonoma Sardegna;
                              Decreta:
                               Art. 1.
              Risorse finanziarie relative al personale
  1. Sono trasferite alla regione Sardegna le risorse finanziarie, di
cui  all'allegato 1, relative alle spese per il trattamento economico
fisso  e continuativo in godimento (stipendio, indennita' integrativa
speciale,  retribuzione  individuale  di  anzianita',  indennita'  di
amministrazione    e    di    posizione)   effettivamente   sostenute
dall'Amministrazione per il personale transitato.
  2.  Relativamente  al  personale trasferito sono altresi' conferite
alla  regione Sardegna le risorse finanziarie riferite al trattamento
economico accessorio, indicate nell'allegato 2.