IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
                             IL MINISTRO
                      PER LA FUNZIONE PUBBLICA
                     e IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183, di attuazione
dello  statuto  speciale  della  regione Valle d'Aosta concernente il
    trasferimento di funzioni alla regione in materia di lavoro;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 20
luglio  2004,  recante  norme  per  l'individuazione dei beni e delle
risorse  finanziarie,  umane e strumentali da trasferire alla regione
Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 10 aprile
2001, n. 183;
  Visto,  in  particolare, l'art. 4 del citato decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri 20 luglio 2004, riguardante le modalita'
per il trasferimento delle risorse umane e strumentali;
  Considerato  che,  ai  sensi  del  predetto  art.  4,  le unita' di
personale  individuate  secondo  quanto previsto dagli articoli 1 e 2
del  medesimo  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 20
luglio  2004,  sono trasferite alla regione Valle d'Aosta con decreto
del  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di
concerto  con  il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
  Visto  altresi'  l'accordo  sottoscritto  il  24  febbraio 2005 dal
Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali, dalla regione Valle
d'Aosta  e  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  per la
definizione  delle  modalita' di attuazione dell'art. 3, comma 2, del
decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004, a
garanzia  per  il  personale  trasferito  di ultimare le procedure di
riqualificazione  in  atto  al  momento  dell'entrata  in  vigore del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Personale trasferito
  1.   E'   trasferito  alla  regione  Valle  d'Aosta  il  personale,
appartenente  ai  ruoli  del  Ministero  del lavoro e delle politiche
sociali,  indicato  nell'allegata tabella A ed individuato secondo le
modalita'  previste  dagli  articoli 1 e 2 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2004.
  2.  Il  trasferimento  decorre dal primo giorno del mese successivo
rispetto alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta
Ufficiale.