A  seguito  degli  accertamenti  effettuati  sull'attivita' della
cooperativa «Celestia s.c.r.l.», in Prato e' emerso che:
      la  societa'  cooperativa  non compie atti di gestione e non e'
piu' in grado di raggiungere gli scopi per cui era stata costituita;
      la  societa'  cooperativa  non  ha  provveduto  al deposito del
bilancio  degli  ultimi  due  esercizi,  l'ultimo  depositato risulta
quello relativo all'esercizio 31 dicembre 1999.
    Poiche'   quanto   sopra  riportato  costituisce  motivo  per  lo
scioglimento  della  cooperativa  per atto di autorita', il direttore
della  Direzione provinciale del lavoro di Prato, quale autorita' cui
spetta  la  vigilanza  su  codesto ente, sulla base del decreto della
Direzione  generale  della  cooperazione  emanato il 6 marzo 1996, ha
avviato  le procedure dello scioglimento d'ufficio della stessa senza
nomina    del    commissario    liquidatore    ai   sensi   dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile.
    Cio'  premesso,  si  invita  la  S.V.  a far pervenire le proprie
eventuali controdeduzioni, entro e non oltre trenta giorni dalla data
di ricezione del presente avviso.