IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965; Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo; Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, ed in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilita' da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che prevede l'istituzione di una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, in occasione di interruzioni temporanee dell'attivita' di pesca a strascico e/o volante nel quadro di piani di protezione delle risorse acquatiche, con uno specifico stanziamento per ciascun anno; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 2004, n. 77, che all'art. 3, comma 2, istituisce per gli anni 2005 e 2006 una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche con uno stanziamento di 9 milioni di euro per ciascun anno; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che agli articoli 4, 14 e 14-bis stabilisce gli obiettivi d'intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, che, all'art. 5 comma 2, determina i riferimenti programmatici ed operativi per il settore da adottare per l'anno 2005 mediante l'utilizzo degli stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi della tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca; Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, recante le modalita' di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca per le navi abilitate allo strascico e/o volante relativamente all'anno 1998, ed in particolare l'art. 9, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 luglio 1998, relativo all'istituzione di quattro zone di riposo biologico; Visti i decreti ministeriali 19 giugno 2003, recante piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2003 ed in particolare l'art. 7 che istituisce zone di tutela biologica ai sensi dell'art. 98 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968 le quali, allo stato, risultano essere in numero di 11; Ravvisata l'opportunita', al fine di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche, elaborato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 2792/99, art. 12, paragrafo 6, nonche' dalla comunicazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura, di predisporre un piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2005; Acquisito l'avviso favorevole delle organizzazioni professionali della pesca (movimento cooperativo ed associazione di armatori) e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della pesca nella riunione di concertazione del 14 luglio 2005; Visto il decreto del 17 giugno 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali, in corso di registrazione, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine; Decreta: Art. 1. Piano di protezione delle risorse acquatiche 1. Gli interventi regolati dal presente decreto, relativi all'anno 2005: a) fanno parte del piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche; b) si inseriscono nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile attraverso misure progressive miranti a migliorare la sostenibilita' dell'attivita' di pesca marittima; c) prevedono la valutazione scientifica delle misure in questione al fine di verificarne l'efficacia.